Aia Terni Biomassa, Tar respinge ricorso

Era stato richiesto l’annullamento della determina del 22 marzo 2017: dalle parole di Di Girolamo allo studio Sentieri, i motivi del ‘no’. Il comitato No Inc attacca

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di S.F.

Ricorso e motivi respinti, condanna per 4 mila euro – da dividere tra Regione Umbria e Terni Biomassa – in merito alle spese di giudizio. Questo il riscontro del Tar dell’Umbria sul ricorso presentato dal Comitato No Inceneritori per la determina dirigenziale – documento del 22 marzo 2017 – che diede il via libera all’Autorizzazione integrata ambientale. L’udienza a Perugia c’era stata lo scorso 15 gennaio.

GIUGNO 2017, SCATTA IL RICORSO AL TAR DELL’UMBRIA

Le motivazioni del Comitato

La manifestazione del 25 marzo 2017 post rilascio dell’Aia

Il Comitato No Inc chiedeva l’annullamento della determina dirigenziale per l’impianto di coincenerimento dei rifiuti di via Ratini. Diversi le motivazioni portate all’attenzione del Tar Umbria: violazione del principio di precauzione, eccesso di potere per totale travisamento dei fatti e degli atti, difetto di istruttoria perché «la Regione Umbria non avrebbe tenuto conto del ‘dissenso qualificato’ del sindaco di Terni (all’epoca Leopoldo Di Girolamo, ndr), violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. 46/2014, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere. Per i ricorrenti sono illegittime le motivazioni «poste a sostegno dell’autorizzazione integrata ambientale impugnata, secondo cui l’eventuale mancato rilascio di quest’ultima avrebbe l’effetto mantenere in validità il precedente regime autorizzativo, contemplante un livello di emissioni inquinanti superiori a quelle in contestazione». In un secondo momento è stata impugnata anche la delibera di giunta regionale 259 del 13 marzo 2017.

LA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 22 MARZO 2017 IMPUGNATA

ll Tar ‘smonta’: le parole dell’allora sindaco di Di Girolamo

Leopoldo Di Girolamo

Respinte tutte le motivazioni. In primis – si legge nella sentenza di merito a firma del presidente Raffaele Potenza – per quanto riguarda il sindaco Di Girolamo, «tale posizione non può essere considerata legittima e rappresenta un mero dissenso di massima, espressione di una posizione meramente interlocutoria che rinvia surrettiziamente la manifestazione definitiva della volontà a un tempo successivo alla chiusura della conferenza e che non può pertanto essere valutata in termini negativi, in quanto proveniente da amministrazione che ha sostanzialmente dichiarato di non essere in grado di esprimersi ed invero la posizione negativa del sindaco del Comune di Terni, nei termini sopra riportati, era già stata espressa nella seduta della conferenza di servizi del 4 settembre 2015, senza però che in tal sede il sindaco stesso si fosse premurato di esercitare i propri poteri ex artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934, disponendo un’indagine epidemiologica in seno alla conferenza medesima che gli avrebbe consentito, in occasione delle successive sedute, di esprimere non un dissenso privo di qualsivoglia riscontro fattuale e motivazionale, bensì le prescrizioni di cui agli stessi artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934, ai fini del loro recepimento nell’autorizzazione integrata ambientale, così come previsto dall’art. 29 quater, comma 6, del d.lgs. 152/2006».

LO STUDIO SENTIERI

L’ambiente e lo studio Sentieri: «Non pertinente al caso di specie»

Terni Biomassa

Il Comitato ha fatto presente anche dello studio Sentieri per dar forza alla propria tesi: «Indimostrato, allo stato, il paventato danno – prosegue la sentenz – alla salute ed all’ambiente, atteso che le modifiche apportate all’impianto di incenerimento per renderlo conforme alla determina Aia in contestazione, con ciò determinando un significativo miglioramento dell’impatto ambientale dell’impianto rispetto alla precedente autorizzazione del 2009, come comprovato ex actis dal parere dell’Usl Umbria 2, reso nel corso della riunione della conferenza di servizi del 4 settembre 2015. Né a diverse conclusioni in merito può condurre il rapporto scientifico Sentieri depositato da parte ricorrente, trattandosi di studio che valuta la mortalità nelle aree individuate come Sin (i.e. siti di interesse nazionale) ai fini della loro bonifica (ricercando le correlazioni delle malattie alle tipologie di inquinanti associati allo specifico sito e quindi alla causa dell’inquinamento) e non è quindi pertinente al caso di specie, atteso che l’impianto di Terni Biomassa non ricade nell’ambito di detta tipologia di aree all’interno del territorio comunale. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dell’invocato principio di precauzione; le considerazioni di cui sopra, palesano la conseguente infondatezza della tesi per cui l’eventuale mancato rilascio di quest’ultima avrebbe l’effetto mantenere in validità il precedente regime autorizzativo, contemplante un livello di emissioni inquinanti superiori a quelle in contestazione; detta sopravvivenza infatti , non può che essere esclusa dalla corretta emanazione della nuova autorizzazione».

25 MARZO 2017, LA MANIFESTAZIONE IN CENTRO

Studi epidemiologici

Si passa al punto seguente: «Devono infine – in chiusura di documento – essere respinti i motivi aggiunti a mezzo dei quali si adduce l’irrazionalità dell’iter provvedimentale della Regione per aver successivamente al rilascio dell’Aia, incaricato l’Usl Umbria 2 di effettuare su tutto il territorio ternano degli approfondimenti epidemiologici; trattasi infatti di decisione assunta al fine di costruire un quadro di riferimento più preciso in relazione ai numerosi procedimenti di autorizzazione ambientale e di controllo coinvolti da una economia produttiva di beni e servizi particolarmente rilevante e che ambisce ad attirare nuove iniziative innovative ed i cui esiti, qualora in contrasto con le vigenti determinazioni Aia, potranno eventualmente essere valutati in termini di riesame autorizzativo di quest’ultime ex art. 29 quater e 29 octies del d.lgs. 152/2006». Resta l’opzione Consiglio di Stato.

Il comitato ‘No inceneritori Terni’: «Giudici, atteggiamento arrogante»

Fabio Neri

A stretto giro arriva la dura presa di posizione del comitato del presidente Fabio Neri: «Già durante la grande manifestazione di marzo 2017, mentre lanciavamo in piazza la sottoscrizione per il ricorso al Tar, ci dicevamo convinti che malgrado gli sforzi e le competenze dei nostri legali, non ci saremmo aspettati giustizia da un tribunale amministrativo che negli anni non ha mai emesso una sentenza avversa agli inquinatori. Ma in quel momento, a pochi giorni proprio dalla concessione dell’autorizzazione integrata ambientale al secondo inceneritore Terni Biomassa, quello del ricorso era comunque un tentativo da fare. E soprattutto si trasformò, anche la raccolta fondi, in una delle tante forme di partecipazione popolare». Per il comitato «il Tar Umbria quindi non riconosce valide le motivazioni che il team di legali ha inserito nel ricorso. Lo studio Sentieri riguarda tutta la popolazione di Terni, non quella residente nell’area del Sin, dunque ininfluente il fatto che l’inceneritore sia dentro o fuori l’area delimitata del Sito di interesse nazionale. Un atteggiamento arrogante come questo è inconcepibile. Inoltre, per la prima volta un comitato di cittadini viene condannato a pagare le spese legali delle controparti; nel nostro Regione Umbria e la stessa impresa Terni Biomassa. Evidentemente ci volevano dare una punizione per i tanti anni in cui il No Inc non ha smesso un giorno di denunciare malefatte, conflitti di interessi dentro tutte le istituzioni, fino a uno direttamente collegato proprio all’inceneritore Terni Biomassa. La battaglia continua. Ora vediamo cosa faranno Regione, Usl, Arpa e Comune con la richiesta di Acea di bruciare i rifiuti urbani».

Thomas De Luca (M5s): «Come si può aver fiducia?»

Thomas De Luca

Sul tema c’è anche l’intervento dell’esponente pentastellato: «Le sentenze si rispettano? È impossibile avere fiducia in una magistratura – secondo il capogruppo del Movimento 5 stelle in consiglio comunale, Thomas De Luca – che riesce a mettere nero su bianco che lo studio Sentieri svolto dall’istituto superiore di sanità non può essere considerato valido nel caso degli inceneritori perché questi non sono situati all’interno del perimetro del Sin. Sarebbe bastato aprire lo studio per leggere come questo analizza i dati di incidenza a livello comunale, sugli oltre 110 mila abitanti della città di Terni e non sulle poche centinaia di residenti all’interno del perimetro dell’area dell’acciaieria, di Papigno e della discarica di vocabolo Valle. Sarebbe bastato leggere i numeri espressi in migliaia e centinaia di casi prima di digitare ciò che è stato scritto». Per De Luca, andando oltre questa considerazione, «è chiaro come nella sentenza sia chiarito definitivamente come la posizione del Comune non sia mai stata concretizzata attraverso un parere contrario formale ma solo ed esclusivamente attraverso chiacchiere. Una presa in giro storica nei confronti dei cittadini. Una strada tracciata quindi per l’assessore Salvati e per il sindaco Latini che a seguito di questa sentenza dovranno obbligatoriamente esprimere un parere contrario nelle conferenze dei servizi oggi essere ex art. 216 e 217 del r.d. 1265/1934. Una strada tracciata per Catiuscia Marini e Fernanda Cecchini che a questo punto non possono far altro che sospendere la conferenza dei servizi in essere per l’inceneritore Acea, così come indicato dal Tar dell’Umbria in questo caso analogo, fino a che – chiude – non sarà completato uno studio epidemiologico sull’area».

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