Caso San Bevignate, Tar: «Tutto da rifare»

Perugia, nuovo colpo di scena sul collegio Adisu. Annullati i provvedimenti della Soprintendenza e ordinato un nuovo parere

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Si riapre una vicenda che, ormai, sembrava conclusa con la sentenza del Tar dell’Umbria depositata nei giorni scorsi e con la quale, la giustizia amministrativa ha accolto il ricorso dell’Adisu, l’agenzia regionale per il diritto allo studio, sullo studentato di fronte a San Bevignate.

La storia Una vicenda infinita che, sin dal 2008, ha tenuto banco sui giornali e nel dibattito pubblico cittadino. E che vede come protagonisti, da un lato, l’Adisu, dall’altro la Soprintendenza e i comitati cittadini da sempre ostili alla realizzazione di un collegio universitario con uno ‘steccone’ davanti alla chiesa dei templari in via Enrico dal Pozzo. Tra polemiche e colpi di scena, ormai San Bevignate sembrava ‘salva’ dopo che il Tar aveva sancito che l’autorizzazione della Soprintendenza, rilasciata nel 2008 e di durata quinquiennale, fosse ormai scaduta quando, nel 2014, la ditta assegnataria dei lavori, la Tlm costruzioni, aveva predisposto l’area per l’avvio del cantiere che, però, non è mai partito

Ricorso accolto Con l’ultima sentenza, però, il Tar sembra riaprire la partita accogliendo il ricorso dell’Adisu contro il diniego dell’autorizzazione paesaggistica. «Già con precedente sentenza passata in giudicato – commenta il professor Luca Ferrucci, amministratore di Adisu – il Tar aveva disposto che la  Soprintendenza reiterasse il parere di diniego dell’autorizzazione, prescrivendo  la necessità di esprimere una compiuta valutazione delle ragioni di incompatibilità dell’intervento progettato rispetto ai valori ambientali tutelati, unitamente all’indicazione delle ragioni per cui si discostava dalla valutazione favorevole espressa nel 2008».

L’Adisu «Con l’ultima sentenza – prosegue Ferrucci – il tribunale amministrativo ha dichiarato la nullità dei provvedimenti con cui è stato reiterato il parere negativo, espresso in  violazione del giudicato, sostenendo che la Soprintendenza   ha ‘riproposto le medesime argomentazioni stereotipate già ritenute del tutto difformi dal paradigma normativo di cui all’art. 3 della legge 241 del 90, non indicando dunque le effettive ragioni di contrasto tra l’intervento proposto e i valori paesaggistici tutelati’, in quanto ‘L’asserita modificazione “della morfologia e della compagine vegetazionale, dello skyline naturale ed atropico, dell’assetto percettivo, scenico e panoramico’ rappresentano infatti considerazioni del tutto generiche ed utilizzabili del tutto indifferentemente per qualunque intervento edificatorio in zona vincolata, invero non diversamente rispetto a quanto già effettuato in prima battuta».

Provvedimenti nulli In camera di consiglio, presieduta dal presidente Raffaele Potenza, i giudici hanno quindi dichiarato la nullità dei provvedimenti impugnati e ordinato alla Soprintendenza di riesaminare il parere richiesto entro sessanta giorni dalla comunicazione. Allo stesso modo ha condannato il ministero per i Beni e le attività culturali alla refusione delle spese in favore di Adisu e Tlm per 2 mila euro e mille euro rispettivamente.

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