Ternana, 28 settembre Collegio di garanzia

Serie B e caos ripescaggi, la Prima sezione Ter del Tar del Lazio accoglie l’istanza di revoca del decreto cautelare e ‘annulla’ sé stessa. Slitta tutto. Frattini non molla e rilancia

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Il decreto di Germana Panzironi che ‘annulla’ il precedente di Gabriella De Michele: le motivazioni per il provvedimento

Non se ne esce più. Brutta notizia per Ternana e Pro Vercelli che, nella giornata di mercoledì, avevano visto l’azione della Figc e della Lnpb contro il decreto monocratico – sospensiva – di Gabriella De Michele sui ricorsi presentati al Tar del Lazio dalle due società: l’istanza di revoca è stata accolta con prossimo appuntamento fissato al 26 settembre per la trattazione collegiale. Brutta aria. Ma Franco Frattini rilancia: «Subito una mia fissazione di nuova data per l’udienza, riducendo i termini anche senza accordo di Figc e Lega». Convocate due udienze il 28 settembre e il 1° ottobre, la prima sul format e la seconda – eventuale – riguardanti le squadre da ripescare. Se tutto sarà rinviato alla ‘cassazione’ della giustizia sportiva – in alternativa c’è il Tfn – lo deciderà il Tar mercoledì prossimo. L’aria non è buona. Nel contempo il Collegio ha dato ragione alla Virtus Entella per la richiesta di penalizzazione al Cesena (quindici punti): «La prima Sezione ha riconosciuto la legittimazione processuale della Virtus Entella e ha determinato che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena sia eseguita nel campionato 2017/2018». I liguri hanno già debuttato in C battendo in trasferta il Gozzano.

IL DOPPIO DECRETO CAUTELARE DI GABRIELLA DE MICHELE E GERMANA PANZIRONI: IL SECONDO ANNULLA IL PRIMO A DISTANZA DI 4 GIORNI. SLITTA TUTTO AL 26, QUERELLA INFINITA

LA RISPOSTA DI FRANCO FRATTINI: L’UDIENZA AL COLLEGIO DI GARANZIA – PRIMA SEZIONE – SI FA IL 28 SETTEMBRE. LA NOTA

Decisione di Germana Panzironi. Per la Ternana «non si dà luogo al rinvio della causa all’udienza del 26 settembre»

Uno degli avvocati della Lnpb (Laudani-Presutti)

La curiosità è che a decretare la revoca della misura cautelare monocratica non è stata Gabriella De Michele (colei che invece aveva accolto la richiesta di Ternana e Pro Vercelli), bensì la ‘nuova’ presidente della Prima sezione Ter Germana Panzironi: «Il decreto cautelare monocratico n. 5411/2108 è revocato. Attesa, nel caso di specie, la mancanza di un’istanza cautelare collegiale ai sensi dell’art. 55 del c.p.a., non si dà luogo al rinvio della causa all’udienza del 26.9.2018», si legge nelle conclusioni del provvedimento. Nel finale leggermente diverso da quello legato alla Pro Vercelli.

LA DOPPIA ISTANZA DI REVOCA DI FIGC E LNPB: MURO CONTRO MURO. VITO BRANCA POSSIBILE PRESIDENTE – SEMPRE CHE SI FACCIANO – DELLA PRIMA SEZIONE DEL COLLEGIO

Le motivazioni e la Lnpb: interesse pubblico, principio di collegialità e irreversibilità

A sinistra Giulio Napolitano, uno dei legali della Figc

Nel decreto della Panzironi si legge che «vista l’istanza di revoca o modifica del predetto decreto presentata in data 18.9.2018 dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B con cui si rappresenta che il citato decreto dispone una misura non inibitoria ma propulsiva che, anche alla luce della fissazione dell’udienza innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport per il 21.9.2018, potrebbe diventare definitiva, in spregio al principio di collegialità che ispira il processo amministrativo, in particolare il procedimento cautelare; l’interesse pubblico alla continuità del campionato in corso appare prevalente; la misura cautelare assunta con decreto inaudita altera parte potrebbe sconvolgere irreversibilmente l’intero campionato, in assenza di adeguato contraddittorio».

LE DUE UDIENZE PROGRAMMATE PRE DECRETO TAR DELLA PANZIRONI

La Figc: contraddittorio, l’intervenuta acquiescenza e la domanda cautelare difettosa della Ternana

Mario Rosario Spasiano, Massimo Proietti e Fabio Giotti

«Vista l’istanza di revoca o modifica del predetto decreto presentata in data 18.9.2018 dalla Figc con cui rappresenta che il rinvio delle prime giornate di campionato è già stato disposto dalla Lega Pro il pomeriggio del 15.9.2018, evitando alla parte ricorrente il pregiudizio (economico) assunto a fondamento della richiesta cautelare; la circostanza che il presidente del Collegio di garanzia abbia convocato, in data 17.9.2018, un’udienza del Collegio per il 21.9.2018, ai fini della riassunzione e del riesame dei ricorsi decisi con il dispositivo impugnato, rende gli effetti del decreto definitivi ed irreversibili, in assenza di adeguato contraddittorio tra tutte le parti interessate ed in assenza del necessario vaglio collegiale; la domanda cautelare monocratica è comunque inammissibile, come illustrato nella memoria depositata in data 14.9.2018, poiché la ricorrente ha chiesto esclusivamente la misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. e non anche quella collegiale ex art. 55 c.p.a., incorrendo in una causa di inammissibilità dell’istanza cautelare monocratica dal momento che la misura cautelare presidenziale è interinale al procedimento cautelare ex art. 55 citato e può essere concessa solo prima della trattazione collegiale, qualora ricorrano i presupposti della estrema gravità ed urgenza richiesti dalla norma; la domanda cautelare è, inoltre, inammissibile poiché generica ed indeterminata, dal momento che parte ricorrente non ha articolato né una domanda di sospensione del dispositivo impugnato, né ha specificato quali misure dovessero essere concesse; la pendenza, infine, dell’impugnazione avverso i provvedimenti oggetto di causa davanti al Tribunale federale nazionale della Figc, con udienza fissata il 28.9.2018, proposta dalla medesima ricorrente con ricorso notificato il 12.9.2018, costituisce un ulteriore profilo di inammissibilità della domanda cautelare e del ricorso per intervenuta acquiescenza al dispositivo impugnato».

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Il presupposto e le conclusioni: «Ecco cosa è venuto meno»

Flavia Tortorella e Cesare Di Cintio, difensori della Pro Vercelli

E dunque «in disparte le questioni relative all’inammissibilità della domanda cautelare monocratica in mancanza della domanda di sospensione ex art. 55 del c.p.a. e dell’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza di parte ricorrente in relazione all’impugnazione degli atti oggetto di causa innanzi al Tribunale nazionale federale, come prescritto dal dispositivo impugnato; considerato che allo stato è venuto meno il presupposto richiesto dall’art. 56 del c.p.a. dell’estrema gravità ed urgenza che avrebbe potuto fondare un eventuale accoglimento della domanda cautelare monocratica, dal momento che, come rappresentato dalle parti resistenti, le partite del 19.9.2018 sono state rinviate dalla stessa Lega Pro e, quindi, nessun pregiudizio può derivare a parte ricorrente; ritenuto, inoltre, prevalente l’interesse pubblico al regolare svolgimento del campionato così come calendarizzato dalle rispettive leghe professionistiche, in adesione al costante orientamento giurisprudenziale della sezione; vista l’udienza straordinaria per la trattazione in Camera di consiglio delle istanze cautelari, ove presentate, nei ricorsi relativi all’avvio dei campionati di calcio, fissata per il giorno 26.9.2018, con decreto n. 200 del 18.9.2018, al fine di assicurare una quanto più sollecita definizione delle istanza cautelari, nel rispetto delle norme del codice del processo amministrativo e in osservanza dei principi della pienezza del contraddittorio e della collegialità del giudizio del giudice amministrativo; ritenuto, alla luce delle considerazioni in precedenza illustrate ed in accoglimento delle istanze presentate, di dover procedere alla revoca del decreto cautelare n. 5411/2018 emesso il 14.9.2018 e pubblicato il 15.9.2018». Finita qui? Nemmeno per sogno. Certo è che il campionato di serie B proseguirà regolarmente a questo punto. Ipotizzare un ritorno a 22 squadre a partire dalla 5° giornata è quantomeno complicato in ottica integrazione.

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La ‘nuova’ doppia udienza: 28 settembre e 1° ottobre. Deciderà il Tar del Lazio (camera consiglio collegiale) se ci saranno

Franco Frattini nell’udienza del 7 settembre

Nell’atto di Frattini pubblicato poco prima delle 17 si sottolinea «di dover necessariamente prendere atto di tali succitati decreti e, quindi, di essere obbligati a differire le udienze della Prima sezione, già fissate il 17 settembre 2018, all’esito dell’udienza cautelare collegiale dinanzi alla Sezione Prima – ter del Tar Lazio in data 26 settembre 2018; valutata la necessità di fissare sin d’ora, subordinandone la celebrazione all’esito dell’udienza della Sezione Prima – ter del Tar Lazio in data 26 settembre 2018, l’udienza della Prima sezione per l’eventuale riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi 73-2018 (Ternana/Lnpb), 74-2018 (Pro Vercelli/Lnpb), 75-2018 (Ternana/Figc) e 76-2018 (Pro Vercelli/Figc), relativi al format della Serie B, nonché l’eventuale successiva udienza, sempre dinanzi alla Prima Sezione, per il riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi n. 69-2018 (Ternana/Figc), 70-2018 (Pro Vercelli/Figc) e 71-2018 (Siena/Figc), nell’eventualità in cui il Collegio assumesse una decisione tale da determinarne la relativa reviviscenza; dispone la fissazione, dinanzi alla Prima sezione, dell’udienza del 28 settembre 2018, alle ore 14.30, per il riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi 73-2018 (Ternana/Lnpb), 74-2018 (Pro Vercelli/Lnpb), 75-2018 (Ternana/Figc) e 76-2018 (Pro Vercelli/Figc), relativi al format della Serie B; dell’udienza, del 1 ottobre 2018, alle ore 14.00, sempre dinanzi alla Prima Sezione, per il riesame dei giudizi iscritti al R.G. ricorsi n. 69-2018 (Ternana/Figc), 70-2018 (Pro Vercelli/Figc) e 71-2018 (Siena/Figc), nell’eventualità in cui il Collegio dovesse assumere una decisione tale da determinarne la relativa reviviscenza; dispone d’ufficio l’abbreviazione alla metà dei termini di cui all’art. 60, comma 4, del Codice di giustizia sportiva».

Frattini spiega cosa può fare il Tar del Lazio: «Non può deliberare giudizio sportivo»

Il 61enne romano è poi intervenuto a gianlucadimarzio.com per fare ulteriore chiarezza: «Il 26 settembre, il Tribunale amministrativo ha due alternative. O chiama il Collegio di garanzia a decidere sospendendo il provvedimento stante (quello della inammissibilità dei ripescaggi) e allora noi, a nuova formazione, siamo pronti a decidere oppure sottoscrive l’orientamento precedente del Coni e si ripartirà dal Tribunale federale nazionale. Ciò che il Tar non può fare è deliberare un giudizio sportivo: confermare o modificare il format per capirci». Si salvi chi può. Per i tifosi c’è ancora da pazientare. Il debutto dei rossoverdi – condizionale d’obbligo – potrebbe a questo punto slittare al 7 ottobre nel match casalingo con il Renate. Una follia dietro l’altra. Con la novità Virtus Entella – con lo scorrimento in graduatoria e il Cesena ultimo nella stagione 2017-2018 oltretutto ci guadagna anche la Ternana nel ranking delle ‘ripescabili’, i famosi decimi di distanza dal Siena – di mezzo. Ah, per aggiungere altra carne al fuoco: l’ex dg della Federcalcio Antonello Valentini – sempre via twitter – fa sapere della parentela tra Germana Panzironi e Valeria Panzironi, con quest’ultima attualmente direttrice affare legali della Coni Servizi S.p.A..

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