Fere, pronto ricorso al Consiglio di Stato

Format e ripescaggi, la camera di consiglio dice ‘no’ alle istanze della Pro Vercelli: c’è il Tribunale federale nazionale venerdì. Nello stesso giorno previsto il deposito del nuovo atto della Ternana

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Nessuna sorpresa in positivo per le ricorrenti. Il Tar del Lazio – camera di consiglio collegiale con Germana Panzironi presidente, Daniele Dongiovanni relatore e Francesca Petrucciani consigliere, Prima sezione ter – ha rigettato le istanze cautelari della Pro Vercelli (Ternana coinvolta con interventi ‘ad adiuvandum’) in merito ai ricorsi sulle decisioni 676 (inammissibilità) e 677 (improcedibilità) del Collegio di garanzia dello sport del Coni attraverso una doppia ordinanza: venerdì la palla passa al Tribunale nazionale federale del presidente Cesare Mastrocola, venerdì alle 14 in via Campania. La comunicazione è arrivata via Pec agli avvocati e gli atti sono stati pubblicati poco dopo le 12. Via della Bardesca tuttavia non ha intenzione di mollare: c’è chi ha terminato il lavoro per il ricorso al Consiglio di Stato da depositare venerdì. Nel contempo ufficializzato il calendario del campionato ‘Berretti’ 2018-2019: i ragazzi di Ferruccio Mariani sono nel gruppo D con Viterbese, Ascoli, Cavese, Casertana, Rieti, Fermana, Paganese, Juve Stabia, Teramo, Sambenedettese e Potenza.

TENSIONE ALLA DISCUSSIONE AL TAR DEL LAZIO: LE PAROLE DI SPASIANO E RANUCCI. C’È OPZIONE CONSIGLIO DI STATO

L’ordinanza ‘particolare’ e il Tfn: «Il Tar non ci sa dire di chi è la competenza»

Fabio Giotti e Massimo Proietti

L’avvocato Fabio Giotti – nel ‘pool’ rossoverde insieme a Massimo Proietti e Mario Rosario Spasiano – parla di un’ordinaza «‘strana’ perché il Tar del Lazio non ci dice se effettivamente il Collegio di garanzia del Coni aveva ragione a dichiarare inammissibili i ricorsi, ma solo che l’esigenza cautelare non va perché abbiamo la pregiudiziale sportiva che impedisce. Ma parla addirittura di un Tfn che non sa se si dichiarerà competente e, al contempo, non esclude la competenza del Collegio. In sostanza il Tar non ci sa dire chi ha la competenza, l’ordinanza pone tutta una serie di questioni». Benissimo.

SCONVOCATA L’UDIENZA AL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI, LA NOTA

Le motivazioni della Prima sezione ter sul ricorso 10211 (inammissibilità): «Non esauriti gradi di giustizia sportiva». Focus sul punto D4 e il format: «Mera chance di conseguimento»

Le motivazioni per il rigetto del ricorso sull’inammissibilità

«Premesso – si legge nell’atto – che la difesa di parte ricorrente, all’odierna camera di consiglio, a fronte di quanto esposto nella memoria depositata in giudizio lo scorso 24 settembre, ha dichiarato a verbale di non voler presentare formale istanza di ricusazione nei confronti del presidente del collegio giudicante ai sensi dell’art. 18, comma 2, del Cpa, e, pertanto, non si è resa necessaria l’attivazione della procedura prevista nei commi successivi della norma citata; considerato, al sommario esame degli atti di causa tipico della presente fase cautelare, che, in disparte l’eccezione di difetto di giurisdizione che dovrà comunque essere affrontata, in ragion della sua complessità, nella naturale sede di merito, non risultano comunque allo stato esauriti i gradi della giustizia sportiva, siccome previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 220 del 2003, atteso che le sezioni unite del Collegio di garanzia del Coni, nel dichiarare inammissibili i ricorsi (tra cui quello della Pro Vercelli 1892 srl), ha comunque riconosciuto la competenza degli organi della giustizia federale, ai quali ‘gli interessati’ sono stati infatti invitati a rivolgersi; che, invero, la società ricorrente, pur non mostrando acquiescenza alla decisione del Collegio di garanzia del Coni, si è comunque determinata nel senso di riassumere la controversia dinanzi al Tribunale nazionale federale della Figc il quale, a sua volta, risulta aver fissato la relativa udienza di trattazione al prossimo 28 settembre; che, a fronte di una tale situazione (ovvero di un giudizio ancora in itinere dinanzi agli organi della giustizia sportiva), deve ritenersi preclusa al giudice statale la possibilità di adottare una qualche decisione di natura giurisdizionale posto che il suo intervento presuppone in ogni caso l’impugnazione di una decisione definitiva adottata dagli organi di giustizia sportiva; che, invero, la rimessione ad altro giudice sportivo della controversia (poi in effetti investito da parte ricorrente) determina che non si sia stata ancora adottata una decisione definitiva da parte della giustizia sportiva, posto che – come detto – i relativi gradi di giudizio non possono dirsi ancora esauriti; che, invero, le questioni sottese al giudizio in esame hanno ancora un rilievo interno alla giustizia sportiva che condiziona il ricorso alla giustizia statale, secondo quello schema confermato dalla giurisprudenza amministrativa che riconduce il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa ad un modello progressivo a giurisdizione condizionata, dove coesistono successivi livelli giustiziali, e che viene sintetizzato con il termine di ‘pregiudiziale sportiva’ (cfr, per tutte, Cons. Stato, sez. V, n. 5046/2018); che, con riferimento al periculum in mora (altro presupposto che deve essere sussistente insieme al fumus boni iuris per poter concedere l’invocata misura cautelare), va rilevato che l’oggetto della richiesta cautelare (ovvero rimettere nuovamente la controversia dinanzi al Collegio di garanzia per difetto di contraddittorio) non sembra in grado nell’immediato di far conseguire alla società ricorrente il bene della vita finale a cui aspira (ovvero il ritorno al format del campionato di serie B a 22 squadre e la conseguente iscrizione della Pro Vercelli a quel campionato) in quanto ciò presuppone il superamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte del Collegio di garanzia (nuovamente investito), l’accoglimento delle doglianze relative al format del campionato e, successivamente, l’accoglimento degli altri ricorsi con cui sono state impugnate le decisioni di annullamento della clausola preclusiva D4 riguardante le modalità di ripescaggio delle squadre interessate (ovvero n. 6 formazioni su – eventuali – tre posti disponibili); che tali richieste – che, come detto, alla luce dell’oggetto dell’odierna richiesta cautelare, costituiscono una mera chance di conseguimento del bene finale della vita – non sono affatto precluse dalle decisioni che potranno essere assunte dagli organi di giustizia federale ed, in ultima istanza, dal Collegio di garanzia del Coni; che, invero, l’eventuale ritardo nella decisione da parte degli organi federali presuppone – come detto – che il Collegio di garanzia del Coni, chiamato a pronunciarsi in unica e, quindi, ultima istanza, dopo aver assicurato il contraddittorio tra le parti, riconosca la propria competenza in materia e accolga sia il ricorso della società ricorrente sul format del campionato di serie B sia quelli (diversi) sulla clausola preclusiva D4; che un tale scenario non sembra precluso dall’attuale grado di giudizio instaurato dinanzi al Tribunale nazionale federale della Figc, laddove quest’ultimo si determini da subito in senso favorevole agli interessi della società ricorrente, ampliando, se ritenuti sussistenti i presupposti, il format del campionati di serie B; che, al contrario, nel caso in cui il Tribunale federale nazionale si determini nel senso di escludere la propria competenza in merito, la questione non potrà che essere risolta all’interno della giustizia sportiva, dinanzi al quale le parti interessate potranno contraddire e far valere quindi le proprie ragioni; che una tale diversità di possibili scenari convince il Collegio, anche con riferimento al profilo del periculum in mora, a rigettare la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente ed attendere, proprio sulla base del vincolo della c.d. ‘pregiudiziale sportiva’ imposto dal citato art. 3, comma 1, del decreto legge n. 220 del 2003, l’esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva; per questi motivi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima ter) respinge la suindicata domanda cautelare».

11 SETTEMBRE, LA DOPPIA DECISIONE DEL COLLEGIO: LA TERNANA RICORRE A TFN E TAR

Le motivazioni per il ‘no’ alla richiesta cautelare sul ricorso 10243, improcedibilità

Le motivazioni per il ‘no’ alla domanda cautelare su decisione 677 del Collegio

In merito alla seconda decisione del Collegio di garanzia del Coni, la Prima sezione ter sottolinea che «considerato, all’esame sommario degli atti di causa tipico della presente fase cautelare, che non sembra sussistere allo stato quell’interesse concreto ed attuale tale da giustificare l’adozione dell’invocata misura cautelare posto che, anche alla luce dell’ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta dalla stessa società ricorrente con il ricorso RG n. 10211/2018, il format del campionato di serie B risulta composto da sole 19 squadre (il che non consente alcuna possibilità di ripescaggio da parte della società Pro Vercelli 1892); che, invero, affinché l’interesse assuma le caratteristiche di attualità e concretezza, è necessario che, preliminarmente, intervenga un provvedimento che allarghi quel format in maniera tale da rendere praticabile la possibilità di un ripescaggio della società ricorrente nella serie superiore; che, allo stato, una tale possibilità assurge al rango di mera eventualità; che, tuttavia, per fugare dubbi sulla sussistenza di eventuali vuoti di tutela per la parte interessata (che consiglierebbero l’adozione, sin da subito, della misura cautelare), va osservato che, in caso di emanazione di una decisione definitiva che allarghi il format del campionato di serie B a 22 squadre ed il Collegio di garanzia del Coni non ritorni, anche su attivazione di parte, sulla propria decisione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non è preclusa la possibilità di ripresentare, nella forme di rito, l’istanza cautelare dinanzi al giudice statale che, invero, sarà valutata alla luce di un interesse divenuto attuale e concreto; per questi motivi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respinge la suindicata domanda cautelare». A giovedì pomeriggio il Coni non ha ancora comunicato nulla sull’annullamento dell’udienza prevista per venerdì.

DOMENICA IL DEBUTTO A PESARO: 14 EURO IL PREZZO DEL BIGLIETTO PER GLI OSPITI. LA NOTA UFFICIALE

Tutto in mano al Tfn. Spasiano: «Al lavoro sul ricorso al Consiglio di Stato». Proietti nel pomeriggio: «Sì, è pronto, lo depositiamo»

A sinistra Mario Rosario Spasiano

Insomma, gira e rigira si guadagna tempo – la Ternana intanto giocherà domenica a Pesaro contro la Vis – e venerdì tocca al Tfn: «Se il Tribunale si pronuncerà in un senso saranno Figc e Lnpb ad opporsi, viceversa saremo noi ad attivarci per la Corte federale d’appello. Mi sto occupando di impugnare l’ordinanza del Tar del Lazio, siamo pronti ad andare al Consiglio di Stato: non molliamo su alcun fronte perché ci opponiamo a questa pronuncia. Salvo che la società non cambi idea nelle prossime ore, ma non credo». Venerdì sarà depositato, come annuncia Massimo Proietti nel tardo pomeriggio: «Sì, è praticamente pronto, chiediamo istanza cautelare. E saremo al Tfn». C’è – seppur la possibilità sia remota, gli ultimi due mesi sono indicativi – la chance che il Tfn possa dar ragione alle ricorrenti, seppur molto minma. Da ricordare che nella riunione del 13 settembre il Tribunale federale nazionale – doveva discutere sul ricorso del Catania – era composto da Cesare Mastrocola, Valentino Fedeli, Valentina Ramella (componenti) e Paolo Fabricatore (rappresentante Aia).

L’APPUNTAMENTO DI VENERDÌ AL TFN: LA TERNANA HA PRESENTATO RICORSO PIÙ TARDI DELLE CONCORRENTI E NON RISULTA NEL DOCUMENTO

Bandecchi, l’anomalo commento e l’invito di Giorgetti al Coni

Stefano Bandecchi

In casa rossoverde un ‘pugno’ che non può lasciare sorpresi, era ciò che si prospettava. Stefano Bandecchi questa volta non rilascia la consueta, lunga nota, ma poche parole: «Sinora avevamo le idee poco chiare, ora invece le abbiamo molto confuse. Direi quindi che siamo di fronte ad una sentenza che potrebbe essere definita una supercazzola». Forse è meglio pensare al campo: la Vis Pesaro ha ufficializzato l’avvio della prevendita per la sfida del ‘Benelli’. Da sottolineare che giovedì mattina Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, è intervenuto alla commissione cultura, scienza e istruzione della camera dei deputati: «Ho invitato il Coni a promuovere – le sue parole – rapidissimamente un’autoriforma del sistema della giustizia sportiva. Credo che entro domani questo tipo di autoriforma sarà manifestata, se questo non si verificherà noi interverremo per via normativa. Siamo intenzionati a mettere in moto un meccanismo che permetta di tornare a un sistema più compatibile dati i continui fallimenti in particolare in Lega Pro, ma non solo, che permetta delle forme di contrattualizzazione non direttamente professionistiche ma di tipo semplificato, e su una dimensione di format dei campionati – ha concluso – probabilmente non simile a quella attuale che non è in grado di mantenersi».

Ancora un appello al governo

Dopo il verdetto del Tar del Lazio Siena, Ternana, Novara e Siena hanno – lo riporta l’Ansa – inviato un’istanza congiunta al presidente della Lega Pro Gabriele Gravina e a Giorgetti stesso «affinché il governo intervenga, con l’adozione di un provvedimento straordinario per azzerare tutti i contenziosi attualmente in essere e, conseguentemente, provvedere al reintegro di tutte le società escluse dalla B, è l’unica azione idonea a garantire il regolare svolgimento dei campionati di B e C che sono partiti con ritardo e senza la partecipazione dei club istanti, che si trovano nella inammissibile situazione di non conoscere il proprio campionato di appartenenza. Chiediamo di sospendere le partite delle interessate come avvenuto per la Virtus Entella e una pronta soluzione alla vicenda».

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