Terni, All Food esclusa: battaglia al Tar

Bando quinquennale da 47 milioni per la ristorazione nella sanità: Umbria Salute Scarl ‘taglia’ All Food ed Eutourist per «offerte imputabili ad un unico centro decisionale»

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di S.F.

Il bando di durata quinquennale – rinnovabile – ha un valore decisamente elevato perché riguarda la ristorazione della Usl Umbria 1, Usl Umbria 2 ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Quattro lotti dal valore stimato complessivo di 47 milioni e 671 mila euro, oggetto al momento di una battaglia legale al Tar dell’Umbria scattata dopo il ricorso della All Food Spa – assistita dall’avvocato Enrico Di Ienno – contro la Umbria Salute Scarl difesa dall’avvocato Patrizia Bececco di Terni. Motivo? L’esclusione dalla procedura ristretta indetta dalla centrale regionale acquisti sanità. Martedì c’è stata la prima decisione con il ‘no’ – ordinanza cautelare – alla richiesta di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati; trattazione di merito in camera di consiglio fissata per il 18 dicembre.

L’ATTO DI ESCLUSIONE: LA DETERMINA DEL 10 AGOSTO

Il bando e la doppia esclusione

Il ricorso è stato depositato il 12 settembre scorso in seguito alla comunicazione di Piero Rosi, l’amministratore unico dell’azienda ospedaliera di Perugia. Contenuto? La doppia esclusione – tredici le società ammesse alla fase successiva della procedura, avviata a fine 2017 – di All Food S.p.A. ed Eutourist New S.r.l.. La motivazione risiede nel decreto legislativo 50 del 2016 per il codice degli appalti pubblici, nello specifico l’articolo 80 comma 5 lettera m: «Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto se l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale». E quindi «dall’esame della documentazione prodotta si configura la fattispecie disciplinata dall’art. 80 comma 5, lettera m».

Il motivo

Nell’atto di esclusione viene specificato il motivo principe che ha condotto alla decisione: «Risulta che l’amministratore delegato della All Food S.p.A., signor Massimo Piacenti, è altresì amministratore delegato della ditta Eutourist New s.r.l. che ha anch’essa presentato istanza di partecipazione per la procedura di gara in argomento. Inoltre, il Duge presentato risulta firmato anche dal predetto presidente della ditta Eutourist New S.r.l. Giuliano Gillocchi». L’azienda con sede legale ad Albano Laziale ha chiesto la sospensione anche della «determinazione non conosciuta e resa nota nei suoi intrinseci contenuti dell’amministratore unico di Umbria Salute Scarl del 10 agosto 2018 di approvazione del documento istruttorio redatto dal Rup– parimenti impugnato e non noto – di esclusione, del verbale del 16 luglio 2018 relativo alla prequalifica delle istanze di partecipazione non conosciuto e reso noto nei suoi intrinseci contenuti; della comunicazione pec del 31 agosto 2018 a firma del Rup e dal facente funzioni dell’amministratore unico dell’azienda ospedaliera di Perugia con cui, a conclusione di ulteriori approfondimenti conseguenti alla richiesta di ammissione formulata, è stata confermata ‘l’esclusione di codesta ditta dalla procedura in oggetto’ e «ove occorra», del del bando e del disciplinare, oltre al modello di domanda di partecipazione.

Il Tar, la novità rispetto al decreto legislativo del 2006 e il passo indietro di Eutourist che non basta

La prima sezione si è riunita lunedì – Paolo Amovilli presidente – e ha rigettato la richiesta: «Considerato che la suddetta disposizione, innovando sul punto rispetto a quanto precedentemente sancito dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater del d.lgs n. 163/2006, ha espressamente sancito che ‘le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 5 situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 e ritenuto pertanto che non possa valutarsi favorevolmente alla società ricorrente il fatto che la ditta Eutourist New S.r.l., successivamente al verbale di esclusione, ma prima del provvedimento formale di esclusione, abbia comunicato alla stazione appaltante il ritiro della propria istanza di partecipazione alla procedura di gara, atteso il potere-dovere dell’amministrazione di accertare le sopra richiamate cause di esclusione in qualsiasi momento della procedura di gara. Per questi motivi respinge la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnanti». Se ne riparla a dicembre.

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