Tns, condannati in 4 a pagare 800 mila euro

Terni: la Corte dei Conti accoglie le richieste della procura in merito al danno subito dall’ex Consorzio sviluppo aree industriali

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di F.T.

Quasi 800 mila euro complessivi: è quanto l’ex presidente del Tns – Consorzio sviluppo aree ed iniziative industriali ed altri tre membri dell’ex Cda dovranno versare in solido allo stesso consorzio, da tempo in liquidazione. Lo ha deciso la Corte dei conti dell’Umbria. La somma più pesante spetta all’ex presidente, Paolo Gentili (47 anni, difeso dall’avvocato Federica Pasero) che dovrà versare 592.278 euro. 65 mila euro a testa, invece, per Nicola Papi (55 anni, avvocati Fabio Patalini e Luca Buchicchio), Giovanni Eroli (55 anni, avvocato Dino Parroni), Franco Di Marco (75 anni, avvocato Massimo Marcucci). Per tutti, come prospettiva, c’è l’impugnazione della sentenza di fronte al Consiglio di Stato. A riportare la notizia è il quotidiano Il Messaggero.

Il motivo

La procura regionale della Corte dei Conti aveva contestato ai quattro un danno pari a quello per il quale, poi, sono stati condannati in prima istanza: 787.278,44 euro, nella misura del 70% a carico di Gentili e del restante 30%, in parti uguali, tra Papi, Eroli e Di Marco. La somma corrisponde al danno provocato dai quattro convenuti al Consorzio Tns in relazione alla perdita della possibilità di ottenere dalla società garante Signum Finance Spa (in forza del meccanismo della ‘garanzia a prima richiesta’) il pagamento delle somme non versate dalla Co.Me.Sa. Srl, obbligato principale, con la quale il Consorzio aveva stipulato un contratto di locazione – con opzione all’acquisto – dell’area industriale ‘Compendio Bosco’. La durata del contratto era stata pattuita in 15 anni con un canone di locazione fissato al 4% del prezzo finale di cessione, pari ad 25,5 milioni di euro.

Il danno

Per la magistratura contabile: «I crediti del consorzio Tns tuttora rimasti insoluti, avrebbero potuto e dovuto essere riscossi avvalendosi della garanzia fin dall’inizio prevista dal contratto allo specifico fine di tutelare il locatore dal rischio di inadempimento del conduttore e poi, una volta stipulata la transazione, avvalendosi della garanzia appositamente prevista da tale atto. L’impossibilità di utilizzare tale autonoma modalità di adempimento dell’obbligazione ha quindi determinato un danno patrimoniale al bilancio del consorzio, già ora attuale e concreto». Ed ancora: «Il danno azionato è in realtà diverso, coincidendo con l’importo dei canoni non riscossi solo ai fini della quantificazione; infatti esso consiste nella perdita per il consorzio della possibilità (concreta e sicura, in forza del meccanismo della garanzia a prima richiesta) di ottenere comunque dal garante il pagamento delle somme non versate dall’obbligato principale (o dagli obbligati in solido)».

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