Utero ‘in affitto’ a Kiev: assolta coppia di Terni

La vicenda – a prescindere da come la si pensi – avrebbe potuto segnare il destino di una famiglia perché in caso di condanna, sarebbe stata annullata la trascrizione dell’atto di nascita in Italia, la bimba avrebbe perso i propri diritti compreso quello all’assistenza sanitaria e forse si sarebbe andati verso una dolorosa adozione. Invece i due genitori ternani finiti a giudizio per ‘alterazione di stato’ sono stati assolti dal tribunale di Terni – giudice Massimo Zanetti – ed hanno potuto così tirare un sospiro di sollievo.

La decisione

Il tema è quello della ‘maternità surrogata’ – noto più prosaicamente anche come ‘utero in affitto’ – e la storia sfociata nel processo è piuttosto complessa. In pratica i due ternani, non potendo avere figli a causa dell’impossibilità di concepire da parte della donna, anche attraverso fecondazione assistita, avevano deciso di rivolgersi ad una clinica di Kiev per poter coronare il proprio sogno di avere un figlio. Ciò attraverso una maternità ‘surrogata’ che in Ucraina, a differenza dell’Italia, è del tutto legale e regolata dal cosiddetto ‘codice della famiglia’.

La procedura

La legge ucraina contempla infatti il caso in cui almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro sia di uno dei due genitori che richiedono il trattamento. Il padre – in questo caso – dona così i gameti e lo stesso fa una donna, volontaria, maggiorenne e con alle spalle una gravidanza senza problematiche di alcun tipo. L’ovulo, una volta fecondato, viene impiantato nell’utero di una seconda donna-volontaria. Al termine della gravidanza, una volta nato il piccolo o la piccola, la madre naturale fa una dichiarazione notarile all’ufficiale di Stato civile della città di competenza, affermando che non ha alcun rapporto genetico con il nascituro e indicando come genitori ‘sociali’ coloro che hanno richiesto l’accesso alla procedura. Tale certificato, una volta acquisita validità internazionale tramite apostille, viene portato dai ‘genitori sociali’ all’ambasciata del proprio paese d’origine e da lì si chiede la trascrizione all’ufficio di Stato civile, in questo caso di Terni.

Il silenzio e la segnalazione

E così – era l’inizio del 2015 – avevano fatto i due ternani. Solo che presso l’ambasciata, un capitano dell’Arma li aveva interrogati chiedendogli di chi fosse la bambina che volevano condurre con loro in Italia. La donna – che era giunta in Ucraina in aereo un mese prima – non aveva risposto. E l’ufficiale aveva sospettato che la figlia non fosse sua, visto che notoriamente le donne in stato di gravidanza – almeno dopo la 36° settimana – non vengono fatte salire a bordo degli aeroplani. Da qui la segnalazione, triplice, all’ufficio di Stato civile, alla procura ed alla questura di Terni per la ‘mancata risposta’.

La vita è andata avanti

La coppia è poi tornata in Italia, la bimba – una femmina – è cresciuta sana ed oggi ha 4 anni e frequenta la scuola materna. Sul capo dei due genitori pendeva però un giudizio importante, quello citato in premessa, visto che la segnalazione dell’ambasciata italiana a Kiev ha poi fatto il proprio corso, sfociando in un procedimento penale con tanto di rinvio a giudizio per i due – entrambi assistiti dall’avvocato Stefano Minucci – che, in caso di esito a loro sfavorevole, avrebbe potuto portare a condanne fra i 5 ed i 15 anni di reclusione con conseguente possibile perdita della potestà genitoriale.

Il processo

Nel corso del processo, il padre ha riferito chiaramente l’intera vicenda al giudice – esibendo anche il test del Dna – e quest’ultimo non ha inteso ascoltare altri testimoni. Poi la sentenza: assoluzione con formula piena perché ‘il fatto non sussiste’. Un elemento di curiosità è dato dal fatto che la piccola, attraverso un curatore, figurava nel processo come parte civile, con tanto di richiesta di risarcimento avanzata di un milione di euro. Richiesta ovviamente respinta. Proprio lo scorso aprile la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sancito che lo Stato di residenza dei coniugi non può non tenere conto dell’attestazione dello Stato ‘straniero’ che va trascritta. L’alternativa è rappresentata da una procedura di adozione ‘efficace e veloce’ da parte della madre.

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