Vaccini a scuola: parola ai medici

Circolare del ministero della Salute: anche in Umbria saranno quello di base o il pediatra ad attestare se un bambino potrà essere regolarmente iscritto oppure no

Condividi questo articolo su

Saranno il medico di base o il pediatra ad attestare se un bambino non può vaccinarsi o deve differire l’immunizzazione, permettendogli quindi di iscriversi a scuola. Ad asserirlo è la circolare operativa sul decreto vaccini pubblicata dal ministero della Salute sul proprio sito.

LA CIRCOLARE

La precisazione Le vaccinazioni obbligatorie, spiega il ministero della Salute, «possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo». Per non vaccinare un bambino e poterlo iscrivere a scuola, quindi, serviranno «specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta e coerenti con le indicazioni fornite dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità».

Le esenzioni Anche per chi è immune dal possibile contagio per aver già contratto la malattia, la possibilità di omettere la vaccinazione deve essere provata presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla Asl dal medico curante dal medico di medicina generale o dal pediatra.

Niente scuole infanzia senza vaccino Per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria, non ci sarò la possibilità di iscriverlo a scuola: «La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione – spiega la circolare – ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale».

Nessun divieto per scuola dell’obbligo Diversamente, «per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo – prosegue la circolare – la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami. I minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati».

Mancato adempimento Il compito di accertare chi non rispetta l’obbligo di fare la vaccinazione, controllando l’anagrafe sanitaria, spetterà alle Asl, che dovrà far scattare la procedura per il recupero della vaccinazione. Se si accerta che un bambino non è in regola, verrà convocata la famiglia che, se non risponderà, sarà chiamata di nuovo. In caso di mancata presentazione o di rifiuto di vaccinazione sarà comminata una sanzione da 100 a 500 euro. Ma se la violazione riguarda un bambino che va al nido o alla materna, scatta il divieto di frequentare.

 

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli