Terni, stop attività per presunti lavoratori irregolari: Tar annulla

Sentenza di merito dopo i fatti dell’estate 2021: protagonisti un’Asd impegnata con l’attività equestre e l’ispettorato territoriale del lavoro di Terni/Rieti

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di S.F.

Un provvedimento di sospensione di una parte dell’attività per la presunta presenza di lavoratori irregolari. Tutto ciò in seguito ad un accertamento da parte dell’ispettorato territoriale del lavoro di Terni-Rieti dell’estate 2021: il Tar Umbria aveva già accolto l’istanza di sospensiva ed ora, a distanza di quasi un anno, è arrivata la sentenza di merito. Ricorso accolto e provvedimento annullato. Protagonista della curiosa vicenda è un’associazione sportiva dilettantistica affiliata al Coni e alla Fise, riconosciuta come centro di interventi assistiti con il cavallo e centro sport equestri integrati. L’ippoterapia in sostanza.

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Cosa è successo: il controllo

La ‘visita’ dell’ispettorato è della scorsa estate, quindi il provvedimento di sospensione del 15 luglio 2021. Si è poi sviluppata la vicenda al Tar perché per l’associazione coinvolta le decisioni a loro carico scattarono sul presupposto sbagliato dei lavoratori irregolari: «Il personale ispettivo – si legge nel dispositivo tra i motivi di ricorso – si sarebbe limitato a constatare l’apparente situazione di fatto senza operare i necessari riscontri probatori, dando per acclarata una situazione di lavoro subordinato inesistente». Inoltre gli «ispettori del lavoro non si sarebbero qualificati, non avrebbero motivato le ragioni del loro accertamento e non avrebbero previamente conferito con il datore di lavoro». L’ispettorato nazionale del lavoro, quello interregionale di Roma e il territoriale di Terni/Rieti si sono costituiti in giudizio. A difendere l’Asd è stato l’avvocato Valentino Viali.

Il Tar accoglie: il rapporto lavorativo

Il Tar ha giudicato fondato il ricorso dell’associazione. Motivo? Risulta infatti che quest’ultima non è «un’impresa commerciale, non ha fini di lucro e non espleta un’attività assimilabile a quella d’impresa, essendo disciplinata nell’ambito della normativa che regola le associazioni sportive dilettantistiche. In tale quadro va pertanto inserita l’attività equestre e ludico-ricreativa svolta dalla signora D.L. (istruttore federale di 2° livello) e dalla signora C.C. (associata), le cui prestazioni ben possono astrattamente ricondursi nell’ambito delle ipotesi di affectio familiaris e/o societatis valorizzate in sede cautelare». Per il Tribunale l’assenza di elementi che permettono di individuare alle operatrici «un’attività lavorativa di carattere subordinato, appare evidente proprio dalle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro, dalle quali risulta in particolare che la signora C.C. è associata dell’associazione ricorrente, presso la quale accompagna il proprio figlio e ove occasionalmente aiuta a controllare i bambini ivi presenti senza percepire compensi; la signora D.L. svolge attività di conduzione del cavallo a lunghina senza percepire compensi». In definitiva «appare pertanto sconfessata la tesi dell’ispettorato del lavoro che vorrebbe ricondurre unicamente nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, condotte invero connaturali alle attività ludiche, sportive agonistiche e/o riabilitative, proprie della vita associativa dell’ente ricorrente. Né a diverse conclusioni possono condurre le ricevute di pagamento versate in atti, le quali appaiono piuttosto riconducibili alle attività del centro che in altri periodi vengono svolte con i bambini nelle ore pomeridiane e non risultano comunque riferibili ad un’utenza esterna non associata». Storia finita e sospensione annullata. A meno che non si arrivi al Consiglio di Stato.

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