Terni, il Comune rifiuta di eseguire una sua ordinanza e il Tar lo condanna

Particolare vicenda in via Rossini: un condominio porta al Tar l’amministrazione per il rifiuto 2019 e ottiene l’annullamento del provvedimento. Mirino su scale abusive

Condividi questo articolo su

di S.F.

La storia è tanto curiosa quanto particolare e riguarda un condominio di via Rossini, una delle vie periferiche più popolate di Terni. In estrema sintesi ed in modo semplicistico si può riassumere così: il Comune di Terni nel 2008 emette un’ordinanza per la demolizione di opere abusive realizzate e undici anni dopo, nel 2019, si rifiuta di eseguirla. Risultato? Il Tar ha condannato palazzo Spada a pagare le spese di lite per 1.500. C’è l’annullamento del provvedimento impugnato.

Palazzo Spada

Il ricorso e l’origine del problema 

A muoversi con un ricorso al Tar contro il Comune è stato il condominio – due numeri civici coinvolti – nel 2019 con l’avvocato Maria Di Paolo protagonista. Di mezzo anche sei residenti, vale a dire i controinteressati, tutti difesi da Giovanni Ranalli. Il motivo di battaglia giudiziaria è il provvedimento con il quale palazzo Spada rifiutò il 31 gennaio 2019 di eseguire una sua stessa ordinanza di demolizione datata 3 giugno 2008, undici anni prima, «per gli abusi edilizi realizzati, ritenendoli oggetto di sanatoria». E ora si riavvolge la storia. Il complesso edilizio in questione è stato ultimato nel 1980 ed i sei appartamenti tirati in ballo sono al piano rialzato: sono collegati da scale esterne al giardino dietro l’immobile, con altrettante recinzioni in spazi ad uso esclusivo. Ed ecco i problemi. Nel 2007 furono depositati due esposti per denunciare «l’indebito utilizzo di parti comuni (area Peep) con la realizzazione di manufatti abusivi». Da qui il passaggio del Nucleo di vigilanza edilizia e l’esito di allora: accertata la presenza «di recinzioni abusive realizzate ad opera parte di sei condomini a delimitazione di altrettanti spazi ad uso esclusivo». Si arriva alla famosa ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nei confronti dei condomini, siamo al 3 giugno 2008. I sei coinvolti fecero ricorso al Tar per vederi chiaro. «Si ritiene – il giudizio di allora – che le opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo risultano conformi sia allo strumento urbanistico vigente al momento di realizzazione dell’opera, sia a quello attualmente vigente». Questa fase si chiude il 17 dicembre 2010 con il rilascio del Comune del permesso di costruire in sanatoria.

Sette anni dopo: nuovo esposto

Storia finita? Nemmeno per sogno. Perché sette anni dopo il condominio in questione di via Rossini ha presentato un esposto al Comune per chiedere l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione del 2008 «nella parte dispositiva ritenuta non emendata dall’intervenuto titolo in sanatoria, ossia, nello specifico, in ordine alla demolizione delle scale abusive colleganti i balconi di proprietà esclusiva con l’area sottostante, delimitata da muretti e rete metallica». Da palazzo Spada c’è stato il niet il 31 gennaio 2019 in quanto è stata messa in evidenza «la sanatoria comprensiva di tutte le difformità contestate con l’ordinanza di demolizione». Il ricorrente tuttavia ha puntualizzato l’errore nella motivazione addotta dal Comune perché la sanatoria 2010 riguardava le sole recinzioni, «non essendo state contemplate le scale di comunicazione dei singoli giardini alle unità immobiliari poste al piano rialzato; neanche dalle rappresentazioni grafiche allegate – comunque non prevalenti in caso di contrasto – sarebbe rintracciabile alcuna volontà di sanare le scale, presenti nel disegno solo al fine della rappresentazione dello stato dei luoghi». Bene. Ci sono anche i controinteressati coinvolti: loro hanno evidenziato che recinzioni e scale sono state realizzate unitamente al complesso e, comunque «presenti sin dall’ultimazione dello stesso nel 1980». Vicenda interessante.

Via Rossini

Il Tar dà ragione al condominio

Il ricorso è fondato in merito alle scale di collegamento dei balconi con il piano terra. Si parte da una constatazione: «Quanto affermato dall’amministrazione comunale non trova tuttavia riscontro negli atti del precedente provvedimento di sanatoria. Difatti – spiega il Tar – il titolo in sanatoria del 17 dicembre 2010 ha ad oggetto ‘il permesso di costruire per la realizzazione di una recinzione’. In definitiva si presenta fondato il denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto chiaramente l’istanza di sanatoria ed il titolo rilasciato nel 2010 attengono unicamente alle recinzioni. A nulla rileva la presunta realizzazione delle scale unitamente al fabbricato principale, non essendo contestato che le stesse non fossero previste nel titolo abilitativo originariamente rilasciato e che siano state realizzate sine titulo; allo stesso modo alcun rilievo assume l’intervenuto rilascio del certificato di abitabilità nel febbraio del 1980 all’esito di sopralluogo da parte dei competenti organi dell’amministrazione comunale». Risultato: annullato il provvedimento 2019 del Comune (il rifiuto di eseguire l’ordinanza) e 1.500 da pagare al condominio.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli