di S.F.
Ricorso infondato e respinto. Il Tar ha sentenziato in merito al ricorso del cittadino privato coinvolto contro il Comune di Terni per la vicenda di via Bartoli, a Cospea Alta: niente da fare per la richiesta di annullamento dell’avvio del procedimento amministrativo per l’esecuzione in danno di interventi edilizi abusivi.
Terni, Cospea Alta e interventi abusivi: cittadino vs Comune. Decreto del Tar per via Bartoli
Il provvedimento è del 13 novembre 2025 ed è stato notificato quattro giorni dopo. Il motivo del ricorso è in primis il rimborso delle spese sostenute per l’azione del Comune. Tutto nasce da un’ordinanza del 30 aprile 2024 con la quale l’ente «ha intimato (anche) al ricorrente la demolizione, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, di una recinzione in muratura con sovrastante ringhiera, nonché dei quattro pilastri in calcestruzzo a delimitazione di due accessi (uno carrabile, l’altro pedonale, con cancelli) aperti sulla recinzione, realizzati sine titulo». La demolizione non c’è stata e quindi ci sono stati sviluppi.

Il ricorrente si è mosso perché, in sintesi, ha assunto di «non essere responsabile dell’abuso, in quanto ha acquistato l’immobile nel dicembre del 2021 e quindi molti anni dopo la realizzazione della recinzione». Chiedendo a palazzo Spada «di poter acquistare il sedime e che venisse rimosso in autotutela il provvedimento, ottenendo risposte negative». C’è stato inoltre l’intervento nel ricorso del soggetto dal quale l’uomo ha acquisto l’immobile, «riproponendo in sostanza i rilievi di legittimità prospettati dal ricorrente». Ricorso infondato.
I magistrati amministrativi spiegano in primis che l’ordinanza 2024 è inoppugnabile. «Non si fa questione dell’impossibilità di demolire le opere senza pregiudicare altre opere legittimamente realizzate, né il ricorrente può far valere l’eventuale sussistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere (che peraltro non risultano manifestati da nessuna amministrazione). Pertanto, ogni eventuale ulteriore decisione sulle modalità con cui demolire i manufatti abusivi o comunque assicurare il ripristino dell’area, al fine di orientare l’operato del soggetto incaricato dell’intervento, è demandata a successivi provvedimenti comunali».

In definitiva «l’esecuzione in danno è legittimamente disposta nei confronti dei soggetti destinatari dell’ordine di ripristino, tra cui era compreso il ricorrente. Tuttavia, non essendo il ricorrente proprietario dell’area che risulta frazionata dai manufatti da demolire – a quanto sembra pacificamente pubblica -, l’eventuale recupero nei suoi confronti (in tutto o pro quota) della somma necessaria all’esecuzione in danno potrà essere esercitata dal Comune solo previa dimostrazione di una sua responsabilità nella realizzazione o nel mantenimento dell’abuso». Ricorrente e interventore ad adiuvandum condannati a pagare 1.000 euro al Comune. Si va al Consiglio di Stato?






