di S.F.
«Ritenuto prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello pubblico alla rimozione della situazione di pericolo connessa all’ordine di abbattimento impugnato, respinge la domanda cautelare proposta». Così il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato dall’Asd Circolo Canottieri Piedilkuco contro il Comune di Terni: nel mirino della società è finito il provvedimento datato 9 luglio del sindaco Leonardo Latini.
L’ordinanza contestata
Il sindaco aveva ordinato alla società – c’era stato un precedente controllo dei carabinieri forestali – di abbattere tre piante di salice e reinserirne sei; in alternativa la monetizzazione degli alberi per l’eventuale mancata piantumazione. Il CCP (condannato a pagare 1.500 euro per la fase cautelare), basandosi sulla convenzione, aveva lamentato il fatto che ad occuparsi della manutenzione straordinaria doveva essere il Comune.
L’esito
L’ordinanza cautelare a firma Raffaele Potenza non lascia dubbi. Il presidente del Tar Umbria scrive che non risulta «intervenuto alcun adempimento da parte dell’associazione ricorrente, come comprovato ex actis dalla nota della Regione carabinieri forestali ‘Umbria’ – stazione di Terni del 9 luglio 2019, e non avendo d’altra parte la ricorrente prodotto alcun circostanziato elemento di prova a sostegno della pretesa esecuzione dell’ordine in questione». L’istanza è respinta anche per «l’assenza di qualsivoglia attuale pregiudizio connesso alla piantumazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere, trattandosi di adempimento il cui termine scade il prossimo 31 dicembre 2019».