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Home » Terni: cacciata dalla prova di maturità per il cellulare. Il Tar respinge il ricorso della studentessa

Terni: cacciata dalla prova di maturità per il cellulare. Il Tar respinge il ricorso della studentessa

Sentenza breve dei magistrati amministrativi. A giugno c'era stato l'accoglimento dell'istanza cautelare, ora la storia è cambiata. Il provvedimento

di Simone Francioli
2 Agosto 2025
in Attualità
Tempo di lettura: 4 minuti di lettura
Foto ilsussidiario.net

Foto ilsussidiario.net

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di S.F.

Ricorso respinto e niente annullamento dell’esclusione dalle prove dell’esame di maturità 2025. Il Tar Umbria ha sentenziato in merito alla vicenda della studentessa di Terni ‘cacciata’ e allontanata dal liceo delle scienze umane per via del possesso di un telefono cellulare. Ora c’è la ricostruzione ufficiale con firma del presidente Pierfrancesco Ungari e dell’estensore Elena Daniele. 

IL GIUDIZIO CAUTELARE DEL 19 GIUGNO: ISTANZA ACCOLTA

Lo scorso 19 giugno il Tar – decreto cautelare del presidente Pierfrancesco Ungari – aveva firmato il sì all’istanza cautelare per consentire alla giovane di svolgere l’esame nella sessione di prove suppletive del 2 luglio. Ma ora si entra nel merito e allora ecco i dettagli della vicenda contenuti nella sentenza.

Il Tar dell’Umbria

La studentessa in questione ha impugnato l’atto con cui la commissione nominata ha annullato la prima prova scritta in corso di svolgimento, «escludendola altresì dall’espletamento delle prove successive, in quanto sorpresa ad utilizzare un telefono cellulare». Nel documento è indicato anche il liceo: è quello delle scienze umane. La giovane era stata ammessa con la media dell’8,64 con attribuzione di 34 crediti formativi. La ricorrente ha fatto presente di «essere stata ingiustamente colpita dalla sanzione dell’esclusione dall’esame allorchè non aveva neppure iniziato la stesura del tema d’italiano, e nonostante il telefono cellulare in suo possesso non fosse stato occultato e fosse rimasto sempre spento».

Il ricorso c’è stato sulla base di un unico motivo: «Non esisterebbe alcuna fonte normativa che imponga l’esclusione di uno studente dalle prove di maturità per il mero possesso di un cellulare che non sia stato effettivamente utilizzato, e comunque si tratterebbe di sanzione manifestamente sproporzionata rispetto allo scopo perseguito dalla disciplina dell’esame di stato, ovvero la necessità di accertare le effettive competenze del candidato e non già garantire la par condicio di tutti i partecipanti, come in ambito concorsuale, ove viene operata una valutazione comparativa in vista della redazione di una graduatoria finale. A tal fine la ricorrente – si legge – ha gravato altresì la comunicazione dell’istituto scolastico agli alunni delle classi quinte, in cui si ribadiva il divieto di utilizzo di dispositivi elettronici durante le prove a pena di esclusione. La ricorrente formulava altresì apposita istanza istruttoria sul telefono di riferimento, per accertare il suo mancato uso in sede di esame, oltre all’ordine di esibizione dei fogli che le erano stati consegnati per la redazione della prima prova». L’esame è poi andato bene e l’avvocato della studentessa – Maria Di Paolo – ha poi depositato motivi aggiunti per segnalare l’esito: «Dimostrerebbe l’indubbio possesso delle competenze richieste per il conseguimento del titolo finale, oltre all’effettiva capacità di sostenere le prove senza aiuti: chiedeva infine che venisse dichiarata cessata la materia del contendere».

Foto fanpage.it

E la controparte? Nel merito la difesa erariale ha «evidenziato la correttezza del provvedimento espulsivo, che trovava fondamento normativo nel R.D. n. 653/25 ed in apposita normativa secondaria oltrechè, in via analogica, nella disciplina dei pubblici concorsi, in quanto da verbale della prima prova scritta la studentessa era stata sorpresa nell’atto di utilizzare un telefono cellulare, che veniva rinvenuto acceso e sbloccato, dopo averne consegnato alla commissione un altro. La studentessa non avrebbe nell’immediatezza contestato tale ricostruzione in fatto, ma si sarebbe solo scusata per l’accaduto. Poi sarebbe stata esclusa su valutazione concorde, oltre che della commissione d’esame, anche del dirigente scolastico, del dirigente tecnico e del coordinatore regionale dei dirigenti tecnici. La sanzione oltre – si legge nella sentenza – che dovuta in punto di fatto sarebbe stata anche proporzionata ed opportuna, in quanto l’esame di stato tenderebbe ad accertare non solo le competenze ma anche la maturità personale del candidato, il suo senso di responsabilità ed il suo rispetto delle regole». 

Il Tar ha respinto tutte le motivazioni della ricorrente. A partire dal fatto che non può essere accolta la tesi secondo cui «il positivo superamento delle prove d’esame ad opera della studentessa determinerebbe l’assorbimento del precedente provvedimento lesivo e la conseguente improcedibilità dell’impugnativa, o addirittura la cessazione della materia del contendere. La circostanza che la ricorrente abbia potuto svolgere le prove solo in virtù della favorevole misura cautelare giudiziale e non di un’autonoma decisione dell’amministrazione sopravvenuta in corso di causa, rende i successivi provvedimenti adottati inscindibilmente connessi con la decisione cautelare assunta dal giudice di primo grado e soggetti inevitabilmente a seguire la sorte della sentenza definitiva: da qui il persistente interesse alla decisione di merito in ordine al ricorso già proposto, da cui discende l’obbligo per il giudice di delibarlo». Il ricorso è infondato.

Il liceo delle scienze umane

I magistrati amministrativi spiegano che la ricostruzione dei fatti nel ricorso introduttivo «ha trovato parziale smentita a seguito del deposito in giudizio ad opera del ministero del verbale della prima prova scritta, dove si legge che dopo circa mezz’ora dalla dettatura delle tracce e dall’inizio delle prove (fissato alle 9,10, con termine 6 ore più tardi, alle 15,10) e dopo che la ricorrente aveva consegnato il proprio smartphone unitamente agli altri, costei “intorno alle 9:40, è stata sorpresa mentre utilizzava uno smartphone (…). La prof.ssa ha immediatamente segnalato alla ragazza il divieto di utilizzo dello smartphone che era acceso. La ragazza a fronte della contestazione ha provato a giustificarsi per l’utilizzo del telefono acceso”. Quindi la studentessa è stata accompagnata dall’insegnante dalla presidente della commissione ed “è stata messa subito al corrente della gravità del suo comportamento e di ciò che ne consegue in base alla normativa vigente in questi casi. Gli studenti erano stati più volte avvertiti del divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici, come da circolare della giornata precedente, e da ulteriore segnalazione prima dell’inizio della prova; poi, dopo apposita consultazione del presidente della commissione con il dirigente scolastico, e con altri dirigenti tecnici, di comune accordo si è ritenuto di escludere la ragazza». C’è altro.

Il Tar spiega infatti che «neppure possono scriminare in senso favorevole alla studentessa le considerazioni circa il suo brillante curriculum, perché diversamente opinando si finirebbe nella sostanza per giustificare l’utilizzo dei dispositivi elettronici esclusivamente da parte dei candidati più preparati». Disattesi anche i motivi aggiunti: «Non può essere condivisa la censura di violazione delle garanzie partecipative in danno della ricorrente per omesso invio della comunicazione di avvio di procedimento. Tra l’altro risulta dal regolamento d’istituto, all’art. 24.2, che la scuola frequentata dalla ricorrente proibisce l’utilizzo di cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, tanto è vero che gli smartphone venivano regolarmente saranno riposti dagli studenti tutte le mattine alle ore 8. Analogamente – conclude il Tar – non risulta che il giorno dell’esame la ricorrente, nell’atto di consegnare il primo cellulare, avesse avvertito la commissione della necessità di detenerne un altro per particolari esigenze personali, né che prima di utilizzarlo in ipotesi di incipiente attacco d’ansia, avesse preavvertito l’insegnante, invece di essere sorpresa nel corso della prova». Si va al Consiglio di Stato? 

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