di S.F.
Un’ordinanza di ingiunzione legata al pagamento del contributo per le spese obbligatorie di manutenzione della strada che, dall’abitato di Miranda, porta al ripetitore. Relative alle annualità dal 2016 al 2021: è il motivo che ha fatto scattare una contesa giudiziaria tra il Comune di Terni e Rai Way. Ora per palazzo Spada c’è da riconoscere un debito fuori bilancio a causa della sentenza a sfavore dell’ente a firma del giudice Claudia Tordo Caprioli.
Breve sintesi. La storia parte il 22 febbraio del 2022 quando in tribunale a Terni arriva l’atto di citazione della Rai per contestare l’ordinanza-ingiunzione del mese precedente. Il Comune aveva chiesto infatti il pagamento di 3.689 euro oltre spese di notifica e procedimentali, basando su obbligazioni assunte già dagli anni ’60 per via di una delibera di giunta comunale del 23 agosto 1963, in forza della quale il Comune aveva «autorizzato Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. ad eseguire i lavori di ampliamento del tronco stradale precitato, appartenente al demanio stradale comunale». Con versamento di un contributo annuo per la manutenzione.

«Va osservato – si legge nella sentenza – che con l’ingiunzione di pagamento il Comune ha agito per il pagamento dei contributi legati alla manutenzione del tronco stradale tra l’abitato di Miranda ed il ripetitore TV/MF, azionando una pretesa avente contenuto meramente patrimoniale afferente ad un bene demaniale in concessione». La storia è racchiusa bene in un passaggio del dispositivo: «Secondo la prospettazione dell’attrice il rapporto obbligatorio è stato novato nel 2002, con la conseguenza che, sostituendo integralmente le pattuizioni intervenute tra la Rai ed il nell’originario accordo del 1964, quest’ultimo ha perso efficacia e nulla è dovuto a tale titolo. Diversamente, secondo il l’obbligo di contribuzione alle spese di manutenzione del tratto stradale trova ancora oggi fondamento nell’accordo del 1964, in scadenza al termine di esercizio degli impianti». A spuntarla è stata la Rai.
Per un semplice motivo: non è stata provata «la rinnovazione del nuovo accordo del 2002 dopo la sua naturale scadenza (fissata al 31 dicembre 2014). A partire dal 2015 nulla è più dovuto da in favore del per la manutenzione del tratto stradale in questione». Il giudice ha stabilito dunque l’accoglimento della domanda della Rai per annullare l’ordinanza-ingiunzione. Con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite e tutto ciò che ne consegue. Ora il consiglio comunale dovrà approvare il debito fuori bilancio per una cifra complessiva 2.997 euro. Firma il dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli. A difendere la società ci hanno pensato gli avvocati Giovanni De Vergottini, Valeria Morra, Marco Petitto e Maria Laura Tripodi.