Comune Terni, concorso istruttore turistico 2010: storia chiusa dopo 14 anni

Ad ottobre l’ulteriore sentenza del Consiglio di Stato, poi il commissario ad acta. Di mezzo il mancato riconoscimento del diritto alla riserva del posto

Condividi questo articolo su

di S.F.

Del curioso tema ce ne eravamo occupati nel 2022 e, a distanza di due anni, ora – all’apparenza – si mette il punto definitivo alla vicenda. Si parla del concorso del Comune di Terni con graduatoria pubblicata nel 2010 per un istruttore turistico di categoria C a tempo indeterminato, poi impugnato con due ricorsi al Tar Umbria e, successivamente, anche al Consiglio di Stato: tutto a causa della negata assunzione all’epoca per il mancato riconoscimento del diritto alla riserva del posto in qualità di ‘figlio di vittima del dovere’. La parola fine arriva quattordici anni dopo.

2022, IL CONSIGLIO ORDINA LA RIVALUTAZIONE. LA CURIOSA STORIA

Palazzo Spada

Lo sviluppo e la rivalutazione

La vicenda è complessa. In estrema sintesi – la storia nel dettaglio è possibile leggerla nel link sopra – il ricorrente, orfano di un sottufficiale della polizia di Stato deceduto nel 1977 e già all’epoca riconosciuto come ‘vittima del dovere’, si attivò al Tar per l’annullamento dell’atto di assunzione della controinteressata (vincitrice del concorso, vale a dire N.D.P.) e della graduatoria finale del 2010. Giunse quinto, ma in ogni caso rivendicò la possibilità di essere assunto in ragione del diritto alla riserva. Niente da fare, esito favorevole per l’amministrazione e diniego all’assunzione. La storia tuttavia è proseguita perché poi V.M. ha impugnato al Consiglio di Stato una delle due sentenze e qualcosa nel 2022 è cambiato: «Il Comune di Terni ha errato laddove non ha riconosciuto il diritto dell’appellante ad essere considerato destinatario di una quota di riserva, declinandone il diritto all’assunzione non in quanto già riconosciuto ad altri rientranti nella stessa categoria, ovvero in quelle assimilate, con modalità diverse dalla procedura concorsuale, bensì, semplicemente, per avere ormai concluso la selezione contestata. Il che di per sé non può certo costituire valida ragione di diniego», fu specificato all’epoca. Gli avvocati che hanno seguito la particolare procedura sono Umberto Segarelli per il ricorrente e Paolo Gennari per palazzo Spada. «Va annullata, per difetto di motivazione, la nota di diniego in quanto non chiarisce l’avvenuta o programmata ottemperanza al collocamento obbligatorio, applicabile anche agli orfani di vittima del dovere». Con ordine di rivalutazione per il Comune. Bene. Peccato che poco si sia smosso e allora V.M. ha agito di nuovo al CdS per l’ottemperanza della sentenza a causa dell’inerzia di palazzo Spada.

Il prefetto Bruno

Le novità: storia finita

Il Consiglio di Stato ha accolto – siamo al 5 ottobre scorso – il ricorso ordinando al Comune di «dare esecuzione entro 60 giorni» e, in caso di ulteriore inottemperanza, «nomina commissario ad acta il prefetto di Terni con facoltà di delega ad un funzionario del relativo ufficio». Con annullamento della nota dirigenziale del dicembre 2022 per la rieditazione del diniego. Un bel caos. In ogni caso poi V.M. è stato assunto ad un livello superiore in un’altro ente e dunque la richiesta è di fatto per il risarcimento danni. A ridosso del Natale, un mese fa, la prefettura è entrata in azione per chiedere al Comune di relazione in merito alle iniziative intraprese su questo fronte. Istruttoria avviata e partita chiusa: evidenziata la motivazione dell’inesistenza «di alcun obbligo assunzionale per tutto il periodo per cui è causa». Con tanto di ricalcolo (anno per anno) delle quote di rispetto/categorie protette nel confronto con il numero totale dei dipendenti. Sottolineato poi che la graduatoria del 2010 non è mai stata oggetto di scorrimento e che nella procedura concorsuale del 2022 per sette istruttori amministrativi/contabili – oggetto di domanda di ottemperanza per il contenzioso in questione – la relativa clausola «non è stata inserita nel bando medesimo rilevando il perdurare, per l’Ente, del perfetto rispetto della quota di riserva in oggetto». Niente risarcimento per il ricorrente. L’atto è stato inviato al prefetto Giovanni Bruno e all’avvocatura.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli