Concorso per geometri ma assumono perito agrario: condannati in 4 dalla Corte dei Conti

Monteleone di Spoleto – Il concorso bandito nel 2017 era finito all’attenzione della magistratura ordinaria e contabile

Condividi questo articolo su

Il bando – datato 2017 – era per l’assunzione di geometri da parte del Comune di Monteleone di Spoleto. Ma fra i partecipanti c’era finito anche un perito agrario, la cui domanda era stata accolta dalla commissione giudicatrice. Una questione finita all’attenzione della magistratura ordinaria e pure quella contabile: quest’ultima – attraverso la Corte dei Conti dell’Umbria – si è recentemente espressa, condannando quattro persone a risarcire il Comune di Monteleone di Spoleto per 33.234 euro. Si tratta di Angelo Vincenzo Grasso (presidente della commissione di concorso), Maurizio Rotondi e Stefano D’Avino (membri esperti della commissione) e Massimiliano Di Crescenzio (dipendente selezionato dalla commissione).

Tra i titoli richiesti per partecipare al concorso, figuravano il ‘diploma di scuola media superiore di geometra o titolo equipollente’. Il perito agrario, secondo la procura regionale della Corte dei Conti dell’Umbria, non avrebbe potuto pertanto partecipare. Invece era stato selezionato, e quindi assunto, ma per gli stessi magistrati ciò aveva configurato un danno erariale, equivalente alla corresponsione di emolumenti ad un soggetto non selezionabile e dal disservizio oggettivamente emergente dalla circostanza che la prestazione di soggetto ex-lege non idoneo alle mansioni non può, per definizione, arrecare un’utilità all’ente.

Un punto di vista accolto dalla Corte dei Conti umbra che ha condannato i quattro convenuti a risarcire, in solido, la somma contestata – 33.234 euro, corrispondenti agli emolumenti retributivi indebitamente percepiti al lordo degli oneri di legge – perché «trattandosi di attività di valutazione e giudizio, non può che sussistere la rappresentazione e la volontà di porla in essere con conseguenziale imputazione a titolo doloso. Dagli atti del processo – si legge nelle motivazioni della sentenza – è emerso come la commissione esaminatrice si fosse posta il problema dei requisiti soggettivi del candidato e abbia scientemente e volutamente deciso di ammettere il candidato nonostante non avesse il titolo di geometra, rappresentandosi le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla immissione in servizio di un dipendente senza titolo. Ciò determina un pregiudizio consistente, come correttamente evidenziato dalla procura regionale, nella indebita percezione di emolumenti retributivi non spettanti, nel pagamento di contributi pubblici a fini previdenziali e nel disservizio determinatosi nella sfera della pubblica amministrazione». Per tutti ora la prospettiva è quella del giudizio d’appello, per ottenere – nell’ottica dei convenuti e delle loro difese – una revisione radicale, in senso a loro favorevole, di quanto deciso dal collegio giudicante umbro.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli