Monopattini elettrici, norme ferree per gestire ‘l’invasione’

Terni – Il comando della polizia Locale spiega come devono essere e cosa si può (e non) fare. In città finora una sola sanzione

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di Fra.Tor.

Dopo il boom nelle grandi città – complice il ‘Decreto rilancio’ che prevede bonus per l’acquisto – anche a Terni si vedono girare sempre più persone alla ‘guida’ di monopattini elettrici. Agilità nel traffico, bassi consumi e zero emissioni di gas nocivi, ma quali sono le norme di comportamento quando ci si trova a bordo di un monopattino? Cosi si può e cosa non si può fare? Per provare a capire meglio ci siamo fatti aiutare dalla polizia Locale di Terni.

Equiparati alle biciclette

«Nell’ambito delle modifiche apportate nel febbraio di quest’anno ai dispositivi per la micromobilità elettrica definita dal Decreto del ministro Toninelli del giugno 2019, i monopattini elettrici aventi motore di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kilowatt e rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto – spiegano dal comando – sono stati equiparati alle biciclette e pertanto sono stati praticamente esclusi dalla campo di applicazione del decreto, salvo l’osservanza dei requisiti tecnici e costruttivi indicati, per entrare in quello dei velocipedi la cui circolazione è regolata dall’articolo 182 del Codice della Strada».

Ambiti in cui possono circolare i monopattini elettrici

La loro circolazione «non è però ammessa ovunque sia ammessa quella dei velocipedi, ma solo in ambiti territoriali limitati ossia possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità massimo fino a 50 chilometri orari, strade extraurbane se è presente una pista ciclabile, ma solo all’interno della pista stessa e aree pedonali urbane. Essendo veicoli a motore la loro circolazione sui marciapiedi o sugli spazi riservati ad altri veicoli o ai pedoni – come ad esempio impegnare un attraversamento pedonale senza scendere dal monopattino – è sempre vietata». I monopattini elettrici, inoltre, «non possono superare la velocità di 25 chilometri orari sulla carreggiata e di 6 chilometri orari quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, possono essere condotti solo a mano, se sprovvisti o mancanti dei dispositivi di illuminazione». A Terni, finora, è stata emessa una sola sanzione per circolazione su strada dove il limite è di 60 chilometri orari.

Le caratteristiche dei monopattini elettrici

I monopattini elettrici, aggiungono dal comando, «devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kilowatt e devono essere dotati tra l’altro di segnalatore acustico/campanello come per le biciclette, regolatore di velocità (con configurazione a 25 chilometri orari, se in grado di sviluppare velocità superiori a 20 chilometri orari. Se poi il monopattino è utilizzato su aree pedonali, il regolatore di velocità deve essere configurabile in funzione di una velocità non superiore a 6 chilometri orari. Devono essere dotati, inoltre, di dispositivi di illuminazione, fanalino anteriore di colore bianco e posteriore rosso con catadiottro, se utilizzati nelle ore notturne e marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE». I monopattini sono destinati a essere utilizzati con postura in piedi e, quindi, «per costruzione, non possono essere dotati di posto a sedere. Per la conduzione su strada di monopattini elettrici equiparati ai velocipedi occorre che il conducente abbia compiuto il 14esimo anno di età, non è richiesta la patente e non è richiesta assicurazione».

Obblighi e divieti

Nella conduzione dei monopattini, evidenziano inoltre, «si applicano poi le prescrizioni specifiche relative ai velocipedi e quindi è obbligatorio circolare in fila unica se le condizioni lo richiedono e mai affiancati in numero superiore a 2, avere libero l’uso di braccia e mani, reggere il manubrio almeno con una mano, utilizzare la pista ciclabile se presente al pari delle biciclette, condurre a mano il veicolo quando si può essere di intralcio o pericolo per i pedoni, per i minori di 18 anni, indossare idoneo casco protettivo (non previsto per gli altri dispositivi), indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nelle ore notturne o di scarsa visibilità. È vietato, invece trainare o farsi trainare e trasportare persone, animali o cose oltre il conducente. Valgono altresì le ordinarie norme di comportamento sulla precedenza, le modalità di esecuzione delle manovre, il divieto di utilizzo del telefono cellulare e quello di condurre il monopattino in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti». Gli altri dispositivi elettrici individuati al decreto ed utilizzati con postura in piedi, ovvero quelli definiti autobilanciati (monowheel – monoruota senza manubrio, segway – due ruote con manubrio e hoverboard – due ruote su barra trasversale senza manubrio) «non possono invece essere utilizzati all’interno del territorio comunale in quanto non facente parte della sperimentazione».

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