Un anno e tre mesi di reclusione, più 60 mila euro – pena sospesa – di ammenda. Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, ĆØ stato condannato dal tribunale di Spoleto in merito alla vicenda del centro polivante Casa Ancarano sviluppato in seguito al terremoto del 2016. C’ĆØ l’ordine di demolizione della parte della struttura realizzata fino al momento del sequestro, avvenuto ad inizio 2018. Ci sarĆ il ricorso in appello.
Il problema temporaneitĆ
L’accusa – stesso discorso per il presidente della locale proloco Venanzo Santucci ed il direttore dei lavori Riccardo Tacconi – ĆØ di abuso edilizio per via del vincolo ambientale al quale ĆØ sottoposto il parco nazionale dei Sibillini. Il giudizio della procura di Spoleto ĆØ che non ci sarebbe il criterio della temporaneitĆ e, oltretutto, il centro polivalente non sarebbe stato funzionale alle operazioni di soccorso o messa in sicurezza. A difenderli ci sono gli avvocati David Brunelli, Massimo Marcucci e Luisa Di Curzio.
Parlano gli avvocati Marcucci e Di Curzio
Ā«In qualitĆ di legali del sindaco di Norcia – la nota dei legali del sindaco – per il procedimento a suo carico denominato āCasa Ancaranoā, preso atto della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Spoleto, non possiamo esimerci da alcune considerazioni. Il Giudice ha ritenuto fondato lāimpianto accusatorio della Procura della Repubblica di Spoleto, seppure solo in parte, riducendo le pene richieste da questāultima e disponendo la demolizione dellāopera e non anche la confisca della medesima. Certamente il primo rammarico ĆØ rivolto allāorganizzazione della giustizia che consente il trasferimento di un processo, alla vigilia della sentenza, a un giudice diverso rispetto a quello che lo ha gestito dallāassegnazione, ha sentito i testimoni, ha interloquito con i consulenti, insomma ha avuto modo di āvivereā il processo, e non di ātrattareā un fascicolo. Non ĆØ nostro costume commentare le sentenze e non lo facciamo nemmeno questa volta. Non può però non rilevarsi che macroscopici appaiono fin da subito alcuni errori che nulla hanno a che vedere con uno stato di diritto, ragion per cui, una volta lette le motivazioni, sarĆ immediatamente nostra cura presentare appello alla corte d’Appello di Perugia.Come ha rilevato anche il collega Brunelli la sentenza ĆØ in contrasto con il diritto e con la giustizia. Si valutano i fatti come se si fosse trattato di comportamenti in tempo āordinarioā e non durante una delle più importanti emergenze che il nostro Paese ha dovuto affrontare nel dopoguerra. Un evento che per dimensione del danno, estensione territoriale e caratteristiche non ha eguali in Italia. Una sentenza che mina alla base l’agire dell’intero sistema della Protezione Civile Nazionale. Chi si attiverĆ più, con propri atti in deroga, sulla base del disposto delle ordinanze del Capo dipartimento di Protezione Civile, se questi, assunti in momenti straordinari e contingenti, vengono poi riletti da altri zelanti funzionari dello stesso Stato, e considerati, a ātavolinoā non applicabili? Neppure sono valse le dichiarazioni del Capo dipartimento della protezione Civile, dott. Angelo Borrelli, unico a poter fornire l’interpretazione autentica di una sua ordinanza. Il rammarico ĆØ per coloro che oggi, cercando di dare risposta ai bisogni della popolazione colpita dal sisma, rispondendo ad una fortissima richiesta di solidarietĆ , ha operato nel solo e precipuo interesse di quelle, nel tentativo di offrire loro un concreto argomento per scegliere di restare in luoghi cosƬ difficili anzichĆØ abbandonarli, e oggi si ritrova condannato come un comune delinquente in ragione di una diversa interpretazione di due organismi dello stesso StatoĀ».