Terni, Asm ‘bocciata’ dal Tar su appalti

Accolti i ricorsi – ottemperanza su sentenze 2018 – della Sole per le gare su spazzamento stradale e raccolta porta a porta. Commissario ad acta in caso di inadempienza

Condividi questo articolo su

di S.F.

«Ordina all’Asm di dare integrale esecuzione a quanto statuito nelle sentenze 166 e 168 del 2018. Dichiara la nullità delle deliberazioni Asm 56 e 57 del 2018; condanna l’Asm al pagamento delle spese in lite di 4 mila euro in favore del ricorrente oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, forfettariamente determinato in 1.000 euro». Accoglimento a 360 gradi da parte del Tar Umbria per il ricorso presentato – mirino sull’ottemperanza di giudizi già a favore – dalla Sole società cooperativa in merito agli appalti per la raccolta differenziata porta a porta e allo spazzamento delle strade per Terni-Narni: l’aggiudicazione definitiva era andata alla Servizi Tiesse srl.

LA STORIA E LE CONSEGUENZE AL TAR UMBRIA

Il nodo chiave

A far scattare la richiesta di stop da parte della società triestina – in questo caso difesa dagli avvocati Giulia Migliorini e Gianni Zgagliardich, per Asm c’è Giovanni Ranalli – era stata la questione del costo medio orario offerto (17,59 euro contro gli oltre 20 indicati dalle tabelle in vigore dal 1° agosto 2017) ai lavoratori, oltre a mettere in evidenza degli errori riguardanti i costi per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi. Gli appalti in questione avevano una base d’asta di 2 milioni 516 mila (spazzamento stradale) e 850 mila euro (attività di supporto alla raccolta differenziata porta a porta): l’Asm aveva dichiarato l’impossibilità di eseguire le sentenze 2018 a favore della Sole a causa della violazione di ‘par condicio’ tra concorrenti, disponendo l’annullamento in autotutela della gara e la successiva internalizzazione del servizio. Per i triestini non va bene perché ha questa scelta ha «carattere elusivo».

La difesa di Asm

Due gli argomenti principali: l’inammissibilità delle ottemperanze per la non definitività delle sentenze (c’è il Consiglio di Stato) e il sopravvenuto annullamento di gara. Inoltre è stata sottolineata la mancata formazione del giudicato perché la Sole non avrebbe dedotto alcun motivo di presunta illegittimità e, ancora una volta, l’impossibilità di eseguire le sentenze di primo grado (Tar) perché Asm «deve procedere ad una nuova valutazione di entrambe le offerte pervenute, con specifico riferimento alle quantità di ore previste nel progetto tecnico per l’effettuazione dello spazzamento ed i costi salariali minimi di legge, onde poter riscontrare la non anomalia dell’offerta». Il 13 maggio la Sole ha chiesto di fissare l’udienza dopo che il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili gli appelli Asm per carenza di interesse.

La tesi della Sole e il responso del Tar

Dal canto suo la società friulana ha chiarito ai magistrati di aver mantenuto le strutture amministrative per il pronto riavvio del servizio. «A seguito – il giudizio del Tar Umbria – della sentenza n. 2989/2019 con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili gli appelli proposti dall’Asm avverso le sentenze nn. 166 e 168 del 2018 pronunciate da questo Tribunale amministrativo nulla osta all’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a.,, confermandosi l’efficacia delle sentenze di accoglimento ai fini del riesame pronunciate da questo tribunale, di fatto rendendole definitive, pur evidenziando il giudice d’appello lo spostamento dell’interesse alla decisione nei confronti dei provvedimenti di annullamento d’ufficio della gara. La sentenza d’appello che dichiara improcedibile non già il ricorso originario ma l’appello lascia infatti in vita la sentenza di primo grado. Per altro la sospensione del giudizio è stata disposta per motivi di mera opportunità, essendo le sentenze esecutive del g.a. ai sensi dell’art. 112 c. 2 lett. b) c.p.a. ottemperabili al pari delle sentenze passate in giudicato, con l’unico limite, in tali casi, della determinazione di modalità esecutive che, tenendo conto degli effetti che ne derivano, non siano suscettibili di determinare modificazioni irreversibili della realtà giuridica». I ricorsi sono fondati, anche perché – continuano i giudici – «parte ricorrente non chiede l’aggiudicazione dei servizi oggetto delle gare a cui ha partecipato, spettanza che d’altronde non le è attribuita dalle sentenze di accoglimento dei ricorsi di annullamento proposti, limitandosi a chiedere quanto effettivamente attribuitole ovvero la riattivazione del sub procedimento di anomalia al fine della verifica in concreto del mancato rispetto dei minimi tabellari da parte di Terni Servizi Tiesse s.r.l. al fine dell’(eventuale) esclusione dalla gara».

L’annullamento e il contrasto

Per il Tar l’Asm non ha agito nella giusta maniera post sentenze del 2018: «La decisione della stazione appaltante di procedere all’annullamento d’ufficio dell’intera gara si pone dunque in contrasto con il preciso obbligo, sancito dalle sentenze di cui si chiede esecuzione, di rinnovare il giudizio di anomalia nei confronti della controinteressata, statuizione che non ha lasciato margini di discrezionalità. Il potere di annullamento in autotutela dell’intera gara se in ipotesi esercitabile anche dopo l’aggiudicazione, sussistendone i presupposti procedimentali e sostanziali, non può essere utilizzato al fine di negare al ricorrente vittorioso l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’amministrazione con un comportamento elusivo». L’Asm ha ora 45 giorni di tempo –  fino ad inizio dicembre – per disporre la riattivazione del procedimento di anomalia al fine della verifica del mancato rispetto dei minimi tabellari da parte della Servizi Tiesse srl.

Il commissario ad acta

In caso di inadempienza dell’Asm, il Tar – conclude – specifica che «è nominato quale commissario ad acta il prefetto di Terni (il successore di Paolo De Biagi ancora non c’è, ndr), o suo delegato, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della amministrazione intimata». Palla all’azienda del neo presidente Mirko Menecali.

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli