di S.F.
Cospea Alta al centro della cronaca con costanza negli ultimi anni per via della nota vicenda della lottizzazzione e del sottopasso. Ora c’è una sentenza del Tar he fa tornare alla ribalta l’area di Terni: c’è la sentenza di merito del Tar Umbria sul ricorso depositato nel 2023 dalla Immobiliare Petrollini e C. srl contro il Comune. Motivo? Due ordinanze dirette alla ricorrente tra il 22 giugno e il 3 agosto. Si era nella fase più ‘calda’ della bagarre tra la società e l’ente.
MAGGIO 2024, IL «MOMENTO CONFLITTUALE» SU COSPEA ALTA

Nell’estate 2023 la Immobiliare Petrollini ha infatti impugnato la sospensione lavori (22 giugno 2023) di alcuni lavori edili e la demolizione con successivo ripristino dello stato dei luoghi (3 agosto 2023) da fare entro 120 giorni. Bene, ma per quale motivo tutto ciò? «Il Comune di Terni ha ingiunto alla società ricorrente, quale costruttrice e proprietaria di un immobile sito in zona Cospea alta, la rimozione di difformità – mutamento della destinazione d’uso da cantina a soggiorno con vano cottura, realizzazione di un camino, non realizzazione di un vano disimpegno – riscontrate rispetto al progetto di cui alla scia in variante 112875 in data 30 luglio 2019», viene ripeilogato nella sentenza. L’abitazione era stata consegnata alla promissaria acquirente (il nome è esposto per intero nel documento) fin «dal 29 luglio 2019». Tuttavia non «era stato possibile stipulare il contratto definitivo per dissensi insorti circa le modalità di pagamento del prezzo, tanto da indurre la proprietaria ad esercitare il diritto di recesso – riconosciuto valido da un collegio arbitrale che tuttavia ha ritenuto inammissibile la domanda di riconsegna dell’immobile, così da costringere la ricorrente ad avviare in data 19 gennaio 2023 un’azione legale dinanzi al Tribunale civile di Terni». Si entra nel dettaglio.
LA PARTITA PER LA MAXI FIDEJUSSIONE

La Immobiliare Petrollini sostiene invece che, «essendo stato riconosciuto (ed annotato sia nel verbale di constatazione / sopralluogo del 6 giugno 2023, sia nell’ordinanza di sospensione lavori, sia nell’ordinanza ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi) che esecutori materiali del ‘cambio di destinazione d’uso del vano cantina in soggiorno/cucina’ sono stati i coniugi odierni controinteressati, non sussiste alcuna responsabilità del proprietario, estraneo alla realizzazione dell’abuso». Niente da fare. Il ricorso è stato giudicato in parte inammissibile ed in parte infondato. Si parte dal primo esito: «Il provvedimento di sospensione dei lavori ha efficacia per quarantacinque giorni. Pertanto, al momento della proposizione del ricorso, notificato in data 2 ottobre 2023, l’ordinanza di sospensione, comunicata alla ricorrente in data 3 luglio 2023, aveva esaurito i suoi effetti; ciò – trattandosi, pacificamente, di opere ormai completate da molti mesi, e comunque non avendo la società ricorrente nemmeno prospettato un interesse in chiave risarcitoria – privava il relativo gravame di interesse fin dall’origine. Al riguardo occorre dunque pronunciare la parziale inammissibilità», sottolineano i magistrati amministrativi.

Per l’atto su demolizione e ripristino la storia è diversa: «La giurisprudenza è consolidata nel senso che tali provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti del proprietario dell’immobile anche qualora non sia il realizzatore dell’intervento abusivo e non abbia la disponibilità attuale dell’immobile. Anche se l’attuale proprietario non ha la materiale e/o giuridica disponibilità dell’immobile per poter provvedere al ripristino, nulla impedisce che la riacquisti in futuro, ed anzi egli ha fin da subito il dovere di fare tutto ciò che gli è possibile per ripristinare la corrispondenza della situazione di fatto a quella prevista dalla legge e contemplata nei provvedimenti autorizzatori che assistono l’immobile. L’estensione nei suoi confronti dell’ordine di ripristino vale a rendere certo ed effettivo tale dovere», la spiegazione giuridica.
E al momento dell’eventuale adozione dell’atto, «spetterà quindi alla società ricorrente far valere le circostanze prospettate in questa sede per dimostrare di non avere alcuna responsabilità nella commissione dell’abuso e di aver fatto tutto quanto ragionevolmente nelle proprie possibilità per porvi rimedio». C’è la condanna al pagamento in favore del Comune di Terni per 1.500 euro. Non si è costituita in giudizio la cittadina interessata dal procedimento.
Sulla questione intervengono i coniugi direttamente coinvolti dalla vicenda: «L’esito al Tar è frutto della battaglia che io e mio marito stiamo combattendo da soli, nel silenzio delle istituzioni comunali e regionali. L’accertamento – sottolineano – urbanistico che ha portato alle ordinanze di ripristino o demolizione, e di conseguenza alla sentenza del Tar, è stato ordinato dalla Procura della Repubblica di Terni – per la verifica di eventuali abusi edilizi di natura architettonica – in seguito alla nostra querela. Il Comune di Terni non ha effettuato alcun controllo autonomamente».






