di S.F.
Una sanzione disciplinare con destituzione dal servizio. C’è questo provvedimento della questura di Terni dietro lo scontro tra il protagonista – leggasi il ricorrente, avvocato Maria Di Paolo – e il ministero dell’Interno, con l’avvocatura dello Stato costituita: c’è il primo giudizio del Tar Umbria, che ha accolto l’istanza di sospensiva.

Il ricorso è stato depositato lo scorso 23 ottobre. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento – con sospensione dell’efficacia – del provvedimento di destituzione e di «qualsiasi altro atto che abbia determinato la destituzione, incluso il parere del consiglio di disciplina emesso a seguito della chiusura dell’istruttoria ed i verbali, nella parte in cui rigettano le istanze istruttorie del ricorrente».
Nell’ordinanza cautelare firmata dal presidente del Tar, Pierfrancesco Ungari, viene specificato come «le questioni evidenziate nel ricorso in epigrafe necessitino di una valutazione nella più adeguata sede del merito e che «nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione della causa». Risultato: se ne parlerà in maniera approfondita nell’udienza pubblica del 9 giugno 2026. C’è la sospensione del provvedimento.






