di S.F.
Enti ecclesiastici e Imu, lo scontro con il Comune di Terni è costante come dimostrato da alcune, recenti sentenze della corte di giustizia tributaria di I grado. A spuntarla in uno degli ultimi casi è palazzo Spada.
Terni, Comune-Leonino: ancora braccio di ferro sui tributi. Nuovo appello in II grado
Nel caso in questione a muoversi contro il Comune è stato un ente ecclesiastico non commerciale il 14 novembre del 2024, data del ricorso. Il casus belli è un avviso di accertamento esecutivo con atto di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie per l’Imu 2020. Dal valore totale di 23.015 euro (dei quali quasi 5 mila euro per sanzioni). Non proprio spicci. Sì, perché l’amministrazione comunale ha messo nel mirino diversi immobili dell’ente in questione.

Uno con destinazione esclusica e diretta a chiesa, poi il convento, l’oratorio, la sala parrocchiale e, infine, un edificio in comodato gratuito ad una fondazione Ets iscritta al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore). «Tutti i predetti immobili sono, a giudizio dell’ente ricorrente, esenti da Imu e Tasi ai sensi dell’articolo 7, primo comma, lett. i), del Dlgs. 504/92, che dispone tale esenzione per gli ‘immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del Tuid 917/86 (ora articolo 73) e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. a), della Legge 20/05/1985, n. 222’», si legge nel dispositivo.

Per la ricorrente infatti, avendo finalità di religione e di culto, «deve essere considerato ente non commerciale, non avendo per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale. Così come si evince dall’attestazione della Santa Sede – congregazione per i religiosi – ufficio per i riconoscimenti giuridici». In più viene rilevato che le «attività di culto e religione (dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana) sono chiaramente escluse da qualsiasi contesto di ‘impresa’ e di ‘mercato’». E per tale motivo sarebbero esenti oratori, centri parrocchiali, seminari, case religiose, monasteri, conventi ed episcopi.
La difesa del Comune si è basata principalmente su un fatto, ovvero che «il mancato riconoscimento dell’esenzione Imu è dovuto all’inadempimento dell’obbligo dichiarativo, che era stato osservato solo parzialmente per le annualità diverse da quella in esame (2020). L’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu Enc è divenuto annuale a partire dall’annualità 2020 e successive». Di conseguenza non «è possibile il riconoscimento dell’esenzione». Scacco matto.
La corte di giustizia tributaria chiarisce infatti che l’obbligo dichiarativo è «condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale. L’omessa presentazione comporta quindi la non spettanza» dell’esenzione Imu. Fine della storia, quantomeno per il primo grado. Tutti gli altri motivi di ricorso sono invece «palesemente infondati, essendo l’atto sufficientemente motivato quanto ai presupposti applicativi dell’imposta». A firmare la sentenza è il presidente e relatore della sezione II Francesco Patrone. Con lui anche i giudici Salvatore Catanese e Italo Morelli.






