di S.F.
Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della legge numero 91 del 5 febbraio 1992. Questo l’argomento di scontro che ha portato una giovane – classe 2005 – a muoversi contro il Comune: la sezione civile del tribunale di Terni ha dato ragione alla ricorrente con sentenza del giudice Elisa Iacone.

La giovane, nata nell’ottobre del 2005 da genitori albanesi, ha fatto presente di aver frequentato la scuola in Italia, di aver eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie/facoltative e di aver riceccuto l’educazione religiosa/sacramenti del battesimo e della quaresima presso la chiesa di Sant’Antonio da Padova. Si arriva al nocciolo della vicenda: «Prima del compimento del diciottesimo anno – si legge nella sentenza – ha ricevuto la comunicazione prescritta dalla legge per cui avrebbe potuto dichiarare la sua volontà di diventare cittadina italiana entro l’anno successivo. Tuttavia, presso gli uffici comunali non è stata ammessa a rendere la dichiarazione in quanto carente dei requisiti difettando della permanenza ‘continuativa’ in Italia. Successivamente, pur essendo stata ammessa a rendere la dichiarazione, ha ricevuto preavviso di rigetto poiché i genitori della richiedente sarebbero risultati ‘all’estero al momento della dichiarazione della nascita’ e perché era stata inserita nel permesso di soggiorno della mamma in data 6 maggio 2011».
Il Comune si è costituito in giudizio ad ottobre 2025 tirando in ballo il difetto di legittimazione passiva «in quanto tali incombenze sono svolte dal sindaco quale ufficiale di governo con conseguente legittimazione passiva del ministero dell’Interno» e «l’infondatezza del ricorso perché i genitori dell’interessata risultavano residenti all’estero al momento della dichiarazione di nascita e che la stessa abbia perfezionato l’iscrizione anagrafica nel Comune di soltanto a far data dal 20 giugno 2011 per immigrazione dall’estero tramite l’inserimento per la prima volta nel permesso di soggiorno della madre. Mancando la prova della dimostrazione della effettiva presenza sul territorio nazionale». Per il giudice la richiesta della 20enne è fondata.

In primis il magistrato Iacone ricorda che «la giurisprudenza è conforme nell’affermare che, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 91/92, l’accertamento dei requisiti di cittadinanza impone la verifica della residenza ininterrotta in Italia fin dalla nascita, applicando il criterio della residenza effettiva che può essere dimostrata con ‘ogni idonea documentazione’». Inoltre è stato chiarito che «non è necessaria la residenza dei genitori al momento della nascita per l’acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno poiché il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza; in ogni caso, non possono farsi gravare sul richiedente ritardi nell’iscrizione anagrafica posti in essere dai genitori a fronte di una permanenza effettiva ed
ininterrotta sul territorio nazionale». Gli avvocati coinvolti sono Maria Di Paolo (ricorrente), Paolo Gennari e Francesco Silvi (Comune).
In conclusione la Iacone scrive che la «documentazione presentata (certificato di nascita in Italia, prova della frequenza scolastica continua e certificazioni sanitarie) è ampia e idonea a dimostrare la residenza della richiedente in Italia dalla nascita sino al compimento della maggiore età, evidenziando un indiscutibile radicamento della ragazza nel territorio italiano nel quale ha anche ricevuto la propria educazione religiosa, con conseguente accoglimento del ricorso». Risultato: ordine al Comune di «accettare la dichiarazione espressa in data 1° agosto 2024 e comunque di adottare ogni atto necessario». A chiudere il cerchio la condanna alla rifusione delle spese processuali alla 20enne per un totale di 2.906 euro oltre spese generali, Iva e Cpa.






