Tre milioni e mezzo, forse quattro. Questo il disavanzo che la Provincia di Terni non è in grado di colmare e che, quindi, non permetterà , mercoledì pomeriggio, di approvare il bilancio preventivo del 2015 da parte del consiglio.
La presa d’atto SarĂ quindi, inevitabile, chiedere ‘aiuto’ alla Corte dei conti: alla quale verranno inviate tutte le carte che accompagneranno la richiesta di poter rientrare a rate del disavanzo. In dieci anni.
Il consiglio Alle 15, comunque, il presidente, Leopoldo Di Girolamo, illustrerĂ al consiglio provinciale le procedure del «ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art.243-bis del dlgs 267/2000». Poi darĂ comunicazione all’assemblea dei sindaci dell’esito della discussione.
Cosa dice la norma L’articolo 243-bis – ‘Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale’ – recita così: «I Comuni e le Province per i quali, anche in con siderazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in gr ado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo».
I tempi La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale «è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivi tĂ , alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di din iego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data
di esecutivitĂ della delibera, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revision e economico-finanziario».
Le misure Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale «deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stab ilitĂ interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie p er ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano d el disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministraz ione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio».
Dieci anni Poi ci sono tutta una serie di altre procedure alle quali la Provincia dovrĂ garantire di assoggettarsi per il periodo di durata della rateizzazione del disavanzo. Il dubbio è ‘solo’ uno: come potrĂ garantire tutto, per dieci anni, visto che non ci sarĂ piĂ¹, una Provincia di Terni, molto prima della scadenza del termine?