Comune Terni, Ria: Osl stoppa i dipendenti

Delibera in merito alla richiesta degli oltre 150 dipendenti: «Crediti individuali non quantificati. Manca carattere di certezza, liquidità ed esigibilità»

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«I crediti individualmente vantati non sono quantificati nel loro ammontare». E quindi niente carattere di certezza, liquidità ed esigibilità: con questa motivazione l’Organo straordinario di liquidazione del Comune di Terni – alla riunione non ha partecipato Eleonora Albano, terza assenza di fila dopo quelle del 30 luglio e del 13 agosto – ha respinto la richiesta di ammissione alla massa passiva avanzata da oltre 150 dipendenti comunali.

Giulia Collosi, presidente dell’Osl

IL TENTATIVO DEI DIPENDENTI COMUNALI PER LA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ E LA RISPOSTA DI GIULIA COLLOSI

I dipendenti comunali – 154 il conteggio definitivo – avevano presentato l’istanza di ammissione per ottenere la Retribuzione individuale di anzianità (Ria) per l’importo – da calcolare – relativo agli ultimi dieci anni. Il tutto perché – dietro ai dipendenti ci sono ovviamente le organizzazioni sindacali – il Comune non avrebbe riconosciuto l’indennizzo ai lavoratori, trattenendo l’importo. In merito inoltre esiste una vicenda giudiziaria aperta in tribunale, altro elemento che ha spinto Giulia Collosi e Massimiliano Bardani a firmare la delibera di ‘blocco’ delle istanze.

L’OSL E I CREDITORI, CIRCA 900 LE ISTANZE PRESENTATE: PIANO DI RILEVAZIONE ENTRO INIZIO OTTOBRE

Bardani con D’Amico l’11 aprile in Comune per l’insediamento

Già in avvio di agosto la Collosi – presidente dell’Osl – aveva spiegato che «ai sensi dell’articolo 248, commi 2, 3 e 4, del testo unico degli enti locali 267/2000 dalla data della dichiarazione del dissesto e fino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere; dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggctti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crcditi nei confronti dcll’entc chc rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità». Porta chiusa dall’Osl, ma in tribunale lo scenario è diverso.

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