Comune Terni, in 152 a caccia della Ria

Azione individuale dei dipendenti per il riconoscimento dell’indennizzo: la risposta dell’Osl per la richiesta di inserimento alla massa passiva della liquidazione del credito

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Palazzo Spada

Sono in 152 e individualmente – sullo sfondo ovviamente c’è l’azione dei sindacati – hanno richiesto l’ammissione alla massa passiva per la futura liquidazione del credito all’Organo straordinario di liquidazione del Comune di Terni. Di chi si tratta? Dei dipendenti comunale di palazzo Spada che, già da tempo, hanno avanzato l’istanza per il riconoscimento della Retribuzione individuale di anzianità, la Ria. A loro ha risposto la presidente dell’Osl, Giulia Collosi.

Dieci anni La richiesta è stata avanzata perché il Comune negli ultimi anni non avrebbe lasciato tale indennizzo ad personam ai dipendenti – post rimozione degli scatti di anzianità – e quindi è scattata l’istanza all’Osl per chiedere l’ammissione alla massa passiva «a titolo di retribuzione Ria dell’importo che risulterà all’amministrazione, insorto negli ultimi dieci anni al 31 dicembre 2017». Non c’è una cifra certa, ma ai cinque zeri ci si arriva.

RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA, SONO CIRCA 900 QUELLE PERVENUTE ALL’OSL

Giulia Collosi

Il Comune di Terni – specifica un sindacalista- «ha fatto una determina per la ricostituzione del fondo, riconoscendo tuttavia solo cinque anni; l’ufficio provinciale del lavoro ha riconosciuto la fondatezza dell’istanza». In sostanza i dipendenti vorrebbero la redistribuzione dell’importo Ria ‘trattenuto’ dal Comune nel periodo citato nella richiesta all’Osl. «Ai sensi dell’art. 248, commi 2, 3 e 4, del testo unico degli enti locali n. 267/2000 dalla data della dichiarazione del dissesto e fino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazionc. I pignoramcnti eventualmentc eseguiti dopo la dclibcrazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere; dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggctti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crcditi nei confronti dcll’entc chc rientrano nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità», la nota di risposta della Collosi ai 152 dipendenti.

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