Cambia la quarantena e scende a 5 giorni anche per chi non è vaccinato

Circolare del ministero della Salute che ridefinisce i criteri alla luce delle ultime decisioni di Cts e Governo

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La circolare, datata 4 febbraio, è stata firmata dal direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Giovanni Rezza. E ridefinisce le misure di quarantena ed autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di Covid-19.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

«Alla luce del parere espresso dal Cts nel verbale numero 61 del 2 febbraio 2022 e del decreto legge numero 5 del 4 febbraio 2022 – si legge nel documento -, si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita». Le indicazioni alla misura di quarantena sono pertanto aggiornate come di seguito:

Contatti stretti (ad alto rischio)

Per i seguenti contatti:

  1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
  2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da Covid da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

LEGGI IL TESTO DELLA CIRCOLARE DEL 4 FEBBAIO 2022 (.PDF)

Per i contatti stretti asintomatici

che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario:

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

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