19 °c
Terni
20 ° Dom
22 ° Lun
UmbriaON
  • Home
  • Attualità
  • Cronaca
  • Eventi
  • Economia
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Opinioni
  • Politica
  • Sport
    • Calcio
    • Futsal
    • Rugby
    • Scherma
    • Altri sport
  • Foto
  • Video
  • Home
  • Attualità
  • Cronaca
  • Eventi
  • Economia
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Opinioni
  • Politica
  • Sport
    • Calcio
    • Futsal
    • Rugby
    • Scherma
    • Altri sport
  • Foto
  • Video
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
UmbriaON

Home » Obbligo vaccino, Tar Umbria stoppa 123 sanitari. «Ora si va al Consiglio di Stato»

Obbligo vaccino, Tar Umbria stoppa 123 sanitari. «Ora si va al Consiglio di Stato»

di Simone Francioli
24 Settembre 2021
in Ambiente e salute, Apertura 5, Coronavirus, In evidenza, Lavoro
Tempo di lettura: 4 minuti di lettura
Condividi su FacebookCondividi su X (Twitter)Invia su Whatsapp

di S.F.

Ricorso inammissibile e condanna al pagamento a favore della Usl Umbria 2 di 6 mila euro per le spese di giudizio. In estrema sintesi è questa la sentenza che riguarda gli esercenti di professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario – tutti difesi dall’avvocato Daniele Granara – per gli adempimenti all’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4 del decreto legge del 1° aprile 2021. Non è finita qui come preannuncia il legale del foro di Genova.

La sede della Usl Umbria 2

Niente vaccinazione. Il ricorso

Sono 123 – 22 provvedimenti impugnati sono della Usl Umbria 1 ed i restanti 101 della Usl Umbria 2 – i sanitari interessati: «Alcuni di essi – si legge nel dispositivo – sono lavoratori dipendenti in favore delle diverse aziende sanitarie umbre, altri liberi professionisti, che esercitano le più svariate professioni in ambito sanitario, quali quella di medico, psicologo, psicoterapeuta, veterinario, farmacista, etc.. Altri sono lavoratori dipendenti di strutture sanitarie o socio-sanitarie private, che svolgono attività di segreteria, contabilità, assistenza tecnica ed altri infine sono lavoratori autonomi». Nessuno di loro si è vaccinato nonostante l’input imposto dal decreto legge. I ricorrenti hanno ricevuto le missive dalle Usl «contenenti l’invito a produrre, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 44/2021, la documentazione relativa alla vaccinazione già effettuata ovvero prenotata, ovvero all’inesistenza dei presupposti della sussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero la certificazione del medico di medicina generale necessarie per l’omissione o il differimento della vaccinazione, ovvero infine la richiesta di vaccinazione, con avvertenza che, in mancanza di riscontro entro il termine di cinque giorni, gli stessi sarebbero stati invitati a sottoporsi all’obbligo vaccinale e si sarebbe dato corso alla procedura di cui all’articolo 4, cc. 5 e ss., del citato decreto legge». Al Tar Umbria si sono rivolti per chiedere l’annullamento degli atti deducendone «l’illegittimità propria e derivata per molteplici ragioni, da accertare previo eventuale rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’Unione Europea ovvero previo promuovimento di questione di legittimità costituzionale, e con condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patiendi». Non andrà così. La Usl Umbria 1 non si è costituita in giudizio, la Usl 2 sì per via del legale Siro Centofanti.

Il Tar

Il problema di fondo

Il Tar innanzitutto spiega che i ricorrenti «impugnano cumulativamente atti adottati da diverse amministrazioni, detta circostanza sarebbe già da sola sufficiente per escludere l’ammissibilità dell’unico ricorso cumulativo proposto, dal momento che non può ravvisarsi, tra gli atti qui impugnati delle due amministrazioni resistenti, la connessione oggettiva che deriva dall’unicità della sequenza procedimentale o dell’azione amministrativa». Inoltre «nessuna indicazione ulteriore viene fornita per precisare quale sia il rapporto intercorrente tra ciascuno degli istanti e l’Usl di rispettiva afferenza: tale mancanza impedisce al tribunale di compiere la necessaria verifica in ordine all’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, indispensabile per valutare l’ammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo». A ciò si aggiunge il fatto che dal ricorso – spiegano i magistrati amministrativi guidati dal presidente Raffaele Potenza – «non è dato comprendere se tutti i ricorrenti svolgono attività lavorativa in Umbria o anche, quali liberi professionisti o lavoratori dipendenti di aziende pubbliche o private, fuori regione, circostanza che rileva tenuto conto del fatto che, secondo l’art. 4, c. 3, del citato decreto legge, ciascun ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede, mentre l’iscritto potrebbe anche svolgere la propria attività lavorativa fuori regione, con conseguente necessità di distinguere la relativa posizione anche ai fini dello scrutinio della competenza territoriale del giudice in ordine agli effetti pregiudizievoli paventati nel ricorso come conseguenza dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale». In definitiva serviva la distinzione delle singole posizioni per lo scrutinio della fondatezza del quarto motivo di ricorso, «con il quale viene dedotto che il procedimento avviato con gli atti impugnati si concluderà ‘in attuazione della didascalica previsione legislativa, con la somministrazione, imposta, della vaccinazione di cui trattasi, anche nei confronti di coloro che hanno già contratto la malattia Covid-19 e, pertanto, posseggono la così detta immunità naturale’, mentre nel ricorso manca qualsiasi indicazione in ordine a quali, tra i 123 ricorrenti, sarebbero già entrati in contatto con il virus e successivamente guariti dalla malattia e possiederebbero, pertanto, secondo la tesi fatta valere in giudizio, la cosiddetta immunità naturale».

Raffaele Potenza (foto Villa Umbra)

Focus Usl Umbria 2

In particolar modo per ciò che riguarda i ricorrenti legati alla Usl Umbria 2 «manca la produzione in giudizio dell’invito dell’Usl oggetto di gravame, circostanza che, unita al rilievo di parte resistente della assenza nel ricorso della specifica indicazione degli atti impugnati e dei rispettivi destinatari, impedisce di verificare per costoro la sussistenza delle condizioni dell’azione e, in particolare, dell’interesse a ricorrere, oltre che la tempestività dell’impugnazione». Dunque non si può «ravvisare l’unicità della sequenza procedimentale tra gli atti delle due amministrazioni resistenti e, inoltre, non potendo svolgersi la verifica in ordine all’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti (e, anzi, essendo chiaramente disomogenee le posizioni fatte valere in giudizio in relazione alla presenza di alcuni gruppi di ricorrenti, seppur non meglio identificati, quali i lavoratori dipendenti di aziende sanitarie pubbliche o di strutture sanitarie o socio-sanitarie private e coloro che possiederebbero l’immunità naturale per essere già guariti dalla malattia da Covid-19), il ricorso non può che ritenersi inammissibile in difetto dei presupposti necessari per la proposizione di un’azione cumulativa e collettiva».

L’obbligo. Si va al Consiglio di Stato

C’è un passaggio specifico sul decreto legge: «Alle ragioni appena indicate – si legge nella sentenza di merito – deve aggiungersi la considerazione che tanto l’obbligo vaccinale quanto le conseguenze della sua inosservanza risultano stabiliti direttamente dalla legge (l’articolo 4 del dl), con la conseguenza che gli atti delle Usl resistenti che intervengono nella realizzazione della fattispecie legale – sia la comunicazione impugnata, sia il futuro accertamento dell’eventuale inosservanza dell’obbligo vaccinale – si connotano per essere atti vincolati e (con riguardo al secondo) di mero accertamento. Nel procedimento finalizzato all’adempimento dell’obbligo vaccinale posto dalle disposizioni di legge appena richiamate, dunque, le amministrazioni resistenti non sono chiamate a svolgere alcuna attività provvedimentale». Si andrà al Consiglio di Stato? La risposta è affermativa: «Le preannuncio – il breve commento di Granara a umbriaOn – che faremo subito appello in Consiglio di Stato. Il ricorso non è affatto inammissibile». Vedremo gli sviluppi.

CondividiTweetInviaCondividiInvia

Articoli Correlati

Giornata dell’ambiente: Asm Terni coinvolge i più giovani
Ambiente e salute

Giornata dell’ambiente: Asm Terni coinvolge i più giovani

5 Giugno 2026
Ospedale Terni, novità per chirurgia urologica
Ambiente e salute

Storica telechirurgia tra Roma e Pechino: il futuro dell’urologia passa dalla robotica

5 Giugno 2026
Verde in classe contro l’inquinamento indoor: a Terni la prima sperimentazione nelle scuole umbre
Ambiente e salute

Verde in classe contro l’inquinamento indoor: a Terni la prima sperimentazione nelle scuole umbre

5 Giugno 2026
Terni: il liceo ‘Galilei’ conquista il secondo posto alle Olimpiadi nazionali di primo soccorso
Ambiente e salute

Terni: il liceo ‘Galilei’ conquista il secondo posto alle Olimpiadi nazionali di primo soccorso

4 Giugno 2026
Terni, Arvedi-Ast: richiesta di modifica sostanziale dell’Aia per la nuova linea
Ast

Arvedi Ast, bilancio 2025: ricavi da 2,1 miliardi di euro

4 Giugno 2026
Ast

Arvedi-Ast: accordo sul Premio efficienza impianti. Fino a 300 euro al mese legati ai risultati

4 Giugno 2026

Meteo

Umbria
6 Giugno 2026 - sabato
Partly Cloudy
19 ° c
63%
3.6mh
29 c 11 c
Dom
31 c 13 c
Lun
  • Chi siamo
  • Redazione
  • Termini d’uso
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Contatti
  • Modifica consenso cookie
  • Umbriaon srl – P.I. 01542550551

© 2024 Copyright Umbriaon s.r.l.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Home
  • Attualità
  • Cronaca
  • Eventi
  • Economia
    • Imprese
    • Lavoro
    • Statistiche
  • Opinioni
  • Politica
  • Sport
    • Calcio
    • Futsal
    • Rugby
    • Scherma
    • Altri sport
  • Foto
  • Video

© 2024 Copyright Umbriaon s.r.l.