Covid, test antigenici rapidi in laboratori privati: c’è l’avviso

Umbria – Pubblicato il documento per l’inserimento nell’elenco regionale: tempi di risposta in 15-30 minuti. Focus sul contesto scolastico

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Inserimento nell’elenco regionale dei laboratori che possono effettuare il test antigenico rapido per il Covid-19. Questo l’obiettivo dell’avviso pubblicato mercoledì sul Bur Umbria in seguito alla circolare del ministero della Salute – 29 settembre – e la delibera di giunta dello scorso 14 ottobre.

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Di cosa si tratta. La tariffa consigliata

Nel bando viene sottolineato in particolar modo che «nell’attuale fase epidemica è opportuno favorire un uso ancora più esteso della diagnostica per Covid rivolta alle categorie di soggetti che non rientrano nell’ambito della casistica che viene presa in carico dal sistema sanitario regionale, al fine di identificare soggetti asintomatici che possono veicolare il virus». Nella fattispecie il focus è sui test antigenici, i quali si basano su una «metodica di laboratorio (diversa dalla rRT-PCR) che rileva la presenza di componenti (antigeni) del virus su campioni respiratori». Si affiancano dunque ai test molecolari e sierologici. «Il costo del test antigene su tampone oro/rino-faringeo, eseguito presso le strutture/laboratori/studi medici/punti prelievo privati, inseriti nell’elenco regionale, è a totale carico del cittadino, con tariffa di importo consigliato pari a 28 euro». L’attenzione è rivolta soprattutto al contesto scolastico.

La possibilità di falsi positivi e l’esito

I tempi di risposta – si legge  – «sono brevi (15-30 minuti) e quindi tali test possono essere utili per lo screening della popolazione (ad esempio in ambito scolastico)». Nella circolare del ministero della Salute inoltre viene evidenziato «che data la possibilità di falsi positivi, i risultati positivi al test antigenico devono essere confermati con il test molecolare». Nel contesto attuale «è ancor più importante che i laboratori privati e i punti prelievo, che rivestono un ruolo nella tutela della salute pubblica, debbano garantire i più elevati livelli di qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate, con particolare riguardo al rispetto delle buone pratiche di laboratorio durante il prelievo del campione (in particolare la formazione del personale dedicato e la fornitura e corretto utilizzo di adeguati Dpi) al fine di evitare contaminazioni o inquinamenti che potrebbero pregiudicare l’esito di uno o più test; alimentare i flussi informativi regionali; non interferire o sovrapporsi ai percorsi già stabiliti per le categorie prese in carico dalla sanità pubblica».

Cosa devono fare i laboratori

Coloro che hanno intenzione di farsi avanti devono «essere inseriti in un elenco regionale, nel caso facciano la refertazione del test; garantire che la refertazione sia effettuata esclusivamente da personale abilitato; in assenza di tale personale la refertazione deve essere affidata ad un laboratorio che abbia tale figura professionale; garantire il rispetto delle raccomandazioni contenute nel rapporto Iss Covid-19; rispettare quanto previsto nelle disposizioni per l’esecuzione del test antigene per Sars-Cov-2 su tampone oro/rino faringeo e, in particolare, al fine di evitare possibili interferenze nei percorsi di tutela della salute pubblica, devono effettuare un attento triage, al fine di escludere dall’effettuazione del tampone i soggetti che rientrano nelle categorie che devono essere prese in carico dalla sanità pubblica».

Chi può partecipare

I privati che possono presentare domanda devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: «Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno; ambulatori (laboratori), autorizzati ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) del egolamento regionale; ambulatori medici, non ricompresi nell’art. 1 comma 2 lettera c) punto 1) del R.R. 6/2017, autorizzati ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera a) del R.R. 6/2017; studi medici, singoli o associati, autorizzati ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera b) del R.R. 6/2017». Più – imprescindibile – la «capacità di effettuare la refertazione dell’esame esclusivamente da parte di personale abilitato (medico o biologo)».

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