Il 31 maggio prossimo, per l’elezione del presidente della Regione e dei 20 membri del consiglio regionale, ci si dovrà attenere alle norme contenute nella nuova legge regionale, approvata a febbraio e disponibile nella sezione ‘documenti’ di umbriaOn.
LA LEGGE ELETTORALE CHE REGOLAMENTA IL VOTO
Le caratteristiche Si voterà a turno unico – il candidato che ottiene il maggior numero di consensi è eletto presidente – e non è previsto il ballottaggio; è stato istituito il collegio unico regionale; è stata introdotta la doppia preferenza di genere; non sarà consentito il così detto voto disgiunto. La legge fissa anche una quota massima di spesa elettorale: 100 mila euro per i candidati presidenti e 25 mila per i candidati al consiglio regionale.
I seggi La coalizione vincente otterrà fino a un massimo di 12 seggi più il presidente, mentre i restanti 8 seggi andranno alla minoranza; la lista che ottiene il migliore risultato, tra quelle che appoggiano il presidente eletto, potrà ottenere fino a un massimo di 10 seggi, i restanti 2 andranno alle liste che otterranno il risultato migliore tra quelle che superano il 2,5 per cento; al candidato presidente ‘miglior perdente’ spetterà di diritto un seggio e le liste che lo sostengono rientreranno comunque nel riparto degli altri 7 seggi, se hanno superato il 2,5 percento.
Preferenza di genere La scheda elettorale, recita la legge regionale, «reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno della lista regionale ovvero i contrassegni delle liste regionali riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista regionale sono previste apposite righe per l’espressione del voto di preferenza ai candidati. L’elettore può esprimere nelle righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza».
Le opzioni Ciascun elettore può, a scelta, «votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della giunta»; oppure «votare per un candidato alla carica di presidente della giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste»; oppure «votare a favore solo di una lista regionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato».
Niente ‘voto disgiunto’ Il voto espresso, dice ancora la legge regionale, «mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza, si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato presidente è attribuito al solo candidato presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati presidente diversi è nullo».