di S.F.
La «condotta omissiva da parte del cittadino derivante dalla mancata disdetta e dalla conseguente mancata presentazione all’appuntamento prenotato (cd. ‘No – show’) è causa di nocumento nell’accessibilità e nella fruibilità delle prestazioni erogabili. Con la dispersione in maniera ingiustificata di importanti risorse nell’offerta della specialistica ambulatoriale e la contestuale negazione dell’opportunità ad altri assistiti di ricevere la prestazione di cui necessitano nella tempistica prevista». È la motivazione che ha portato l’azienda ospedaliera di Terni ad adottare una specifica procedura aziendale per la riscossione della sanzione per mancata disdetta.
31 DICEMBRE 2025, L’ANNO SI CHIUDE CON L’ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO (.PDF)
Un provvedimento che prende corpo da un’ulteriore premessa. Ovvero che il già citato ‘no-show’ – si legge nel documento istruttorio dell’azienda – presenta «importanti ripercussioni anche nell’ambito delle azioni poste in essere in attuazione della DGR 259/2025 per il recupero delle liste di attesa, in quanto tale fenomeno si registra in misura importante anche nell’offerta ambulatoriale aggiuntiva a ciò finalizzata, ivi compreso l’overbooking». Di conseguenza si interviene. Al momento il paziente che non si presenta e non ha disdetta è tenuto alla corresponsione del ticket (se dovuto), come prevede il decreto legge 73 del 2024 (articolo 3).
IL BILANCIO PREVENTIVO 2026 DELL’OSPEDALE DI TERNI
Ma c’è un problema: per ora «non risulta ancora emanato il decreto attuativo recante le linee di indirizzo omogenee a livello nazionale in materia di modalità di disdetta delle prenotazioni Cup per visite ed esami di specialistica ambulatoriale». Si va di applicazione delle disposizioni regionali vigenti legate al delibera dell’esecutivo Proietti del 31 marzo 2025, il «quale circoscrive l’applicazione della suddetta sanzione ai soli utenti non esenti, quantificandola nella misura dovuta dalla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria prevista per la prestazione prenotata e non disdetta entro l’erogazione dell’orario dell’appuntamento». Il 17 dicembre scorso è arrivato inoltre un altro documento da tenere in considerazione per disposizioni urgenti sul piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa.
Mentre si attende il pronunciamento regionale sull’estensione della sanziona a tutti le generalità degli utenti, il ‘Santa Maria’ si muove adottando una procedura ad hoc per la riscossione della sanzione con lavoro ottimizzato dal gruppo di lavoro composto da Simone Sodano, Andrea Cannata, Fabio Pierotti, Chiara Grisci, Massimo Rizzo e Raffaella Ranchetti. Bene. Il meccanismo? Il controllo di gestione procederà trimestralmente all’estrazione dei dati da Puntozero, poi verranno acquisite le posizioni degli utente per vedere chi non si è presentato senza aver disdetto la prenotazione.
A questo punto scatta la procedura di recupero, in primis con avviso bonario non soggetto a notifica «con l’invito al cittadino ad adempiere al pagamento o a segnalare l’errore». Step successivo: «Entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di effettuazione delle prestazioni, l’azienda sanitaria può emettere formale intimazione al pagamento in caso di mancata adesione all’avviso bonario». In questo caso l’intimazione avviene via Pec o raccomandata. L’importo complessivo coinvolgerà anche le spese di procedura poste a carico dei cittadini e gli interessi. Infine, in caso di esito negativo, ci sarà l’iscrizione a ruolo delle somme non pagate. Con avvio della riscossione coattiva.
Ovviamente il cittadino potrà presentare ricorso e giustificare la mancata disdetta. Sono numerosi gli impedimenti validi come giustificativi per evitare la sanzione: «Ricovero dell’interessato, malattia dell’interessato, motivi familiari rilevanti o gravi che si verificano il giorno della prestazione o entro 2 giorni lavorativi antecedenti, ricovero urgente di un parente di I e II grado, grave situazione clinica di un parente di I e II grado, lutto a seguito di decesso di un parente di I e II grado, nascita di un figlio, impedimento da parte dell’interessata ad eseguire una prestazione della branca di ginecologia per motivi legati al ciclo mestruale, situazioni imprevedibili che si verificano il giorno stesso della prestazione, ritardo ambulanza per pazienti barellati, scioperi, manifestazioni e relativi problemi di viabilità allegare, situazioni atmosferiche eccezionali e relativi problemi di viabilità quali
alluvioni, vento forte, incidente stradale che ha coinvolto l’interessato».
In ogni caso la sanzione non si applicherà per errori di prenotazione della prestazione non imputabile al cittadino o per casistiche varie di esclusione contenute nel documento con i criteri di estrazione dagli applicativi (prestazioni soggette a tariffa, prestazioni per i detenuti, ecc…). Il responsabile del procedimento è il numero uno della struttura complessa economica-finanziaria Simone Sodano.






