Perugia: finanziere non si vaccina. Sospeso e ‘salvato’ dal congedo

Il Tar dell’Umbria ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento avanzata dai legali del militare

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di S.F.

Non ha rispettato l’obbligo di vaccinarsi e, di conseguenza, è stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa – senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, seppur con retribuzione a zero – fino al completamento del ciclo vaccinale primario anti Covid. In ogni caso entro e non oltre i sei mesi dal 15 dicembre: protagonista della vicenda un militare in forza alla guardia di finanza nel territorio provinciale di Perugia che, tuttavia, si è rivolto al Tar dell’Umbria per l’annullamento del provvedimento previa sospensiva. Per ora ha avuto ragione perché il decreto cautelare firmato dal presidente Raffaele Potenza ha bloccato lo stop. Motivo? Un congedo.

Raffaele Potenza (foto Villa Umbra)

Il congedo

L’uomo è difeso dall’avvocato Fabio Buchicchio del foro di Perugia ed il ricorso è stato depositato contro il ministero dell’economia e delle finanze, il comando generale della guardia di finanza, il comando regionale Umbria delle Fiamme gialle e quello locale coinvolto. Nessuno si è costituito in giudizio. Ma qual è il problema? In sintesi il militare ha fatto presente che ci sarebbe l’insussistenza dell’obbligo vaccinale in quanto «irritualmente accertato durante il periodo di congedo»; in più ha chiesto l’accertamento al ripristino del diritto alla retribuzione fino al termine di tale fase.

Lo stop

La camera di consiglio c’è stata mercoledì e Potenza ha firmato per la sospensiva. Sì, perché «dall’esame della normativa di riferimento il provvedimento di sospensione trova il suo presupposto giuridico naturale nella presenza in servizio del dipendente». Come detto c’è un cavillo di mezzo: «Tuttavia emerge, come dedotto dal ricorso, che alla data di emanazione del provvedimento gravato il ricorrente si trovava in posizione di congedo, in virtù di provvedimento concesso dall’amministrazione per la durata di 59 giorni». E dunque «la contrastata sospensione di ogni emolumento economico integra pertanto il pericolo di un danno grave sino alla data di esaurimento del congedo». Un aspetto che per il momento ‘salva’ il finanziere dalla sospensione.

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