di Carlo Ottone
Presidente di Asm Terni S.p.A.
Asm Terni S.p.A. ritiene opportuno aggiungere informazioni utili al dibattito aperto sulla questione ASMlab; ciò per evitare una dannosa confusione sulla vicenda e vanificare così gli sforzi dell’azienda nel settore ambientale e nel settore energetico.
Asm Terni S.p.A. negli ultimi anni ha tracciato un percorso innovativo di sviluppo tecnologico che ha ricaduta nell’intera comunità. Tutto ciò rende inevitabile l’utilizzo di un Centro di Ricerca e di Sviluppo per poter proseguire in autonomia questo processo, così come confermato dal Consiglio Comunale di Terni che ha modificato lo statuto di Asm Terni S.p.A. inserendo la ricerca e la possibilità di utilizzare i fondi comunitari come elemento di interesse generale dell’intera comunità e di sviluppo aziendale.
Dalle esigenze del Comune di Terni e della Regione Umbria nel rivedere i piani di ricerca e sviluppo e delle possibili integrazioni di filiera, Asm Terni S.p.A., vista la situazione che si era determinata con il fallimento dell’ultimo istituto di ricerca rimasto aperto in Umbria (Isrim), ha messo a disposizione i suoi asset per poter costituire a Terni un centro avanzato per la Ricerca applicata e innovazioni territoriali complesse.
Una proposta che non aveva intenzione di suscitare elementi di frizione nelle componenti sociali della città, bensì quello di dotare l’Umbria di un centro avanzato di ricerca, potendo utilizzare, tra l’altro, figure professionali già facenti parte dell’Isrim.
Il percorso, già presente nel piano industriale di Asm Terni S.p.A., è supportato dalla normativa nazionale. Come si evince dal parere di Federutility con la circolare del 13 gennaio 2015, numero 04326/AG e da quello di Federambiente, protocollo numero 34/GC/dm con oggetto “Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Stabilità 2015, con riferimento al paragrafo “Riorganizzazione e riduzione delle società partecipate”, dove si fa riferimento alla situazione in oggetto: ”Il comma 611 fa espressamente salvo, il disposto di cui all’articolo 3, commi 27-29, L. 244/2007, (c.d. Finanziaria 2008) che, si ricorda, da un lato vieta la costituzione di (ed il mantenimento di partecipazioni in) “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento” delle finalità istituzionali della p.a.”, mentre dall’altro sancisce che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale”.
Altresì, supportati da parere legale sul reimpiego di alcune figure professionali provenienti da Isrim, “l’assunzione potrà realizzarsi attraverso una selezione del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all’art. 18, DL 25 giugno 2008 numero 112 […]. La selezione potrebbe essere anche mirata e circoscritta assumendo rilievo l’esigenza di tuteladell’occupazione nel territorio e la salvaguardia delle professionalità del personale della società fallita”.