di S.F.
Un’istanza per l’autorizzazione unica utile alla realizzazione di un traliccio di dimensioni maggiori rispetto all’esistente dell’11 luglio 2016. ร da questa richiesta che si รจ sviluppato un lungo contenzioso che, il 30 dicembre 2023, il Tar Umbria ha risolto con una sentenza di merito: Comune di Terni ko sul ricorso depositato da Radio Subasio. La bagarre riguarda il territorio di Miranda.
GENNAIO 2017, IL COMUNE STOPPA RADIO SUBASIO. POI SI CAMBIA
Tra il 2018 e il 2020 primi problemi
La storia รจ lunga con il ricorso originario depositato nel 2021. Bene, cosa รจ successo? Ripartiamo dalla premessa di partenza e l’esito: il Comune nel 2017 ha acconsentito all’input di Radio Subasio per il nuovo traliccio a Miranda. Il 16 maggio 2018 sono iniziati i lavori ed ecco il primo inghippo: Radio Subasio ha fatto presente che ยซil terreno si presentava caratterizzato da una pendenza molto accentuata verso valle, in precedenza nascosta dalla fitta vegetazione del sottoboscoยป. Risultato: modifica del progetto con ampliamento del basamento in cemento armato e posizionamento di quattro pali, due dei quali scoperti. Si arriva al luglio 2019 ed i tecnici del Comune – post sopralluogo – hanno accertato difformitร rispetto a quanto previsto con l’autorizzazione del 2017: ยซAumento delle dimensioni planimetriche del basamentoยป e altre questioni. Come ad esempio il check sulla verifiva del rispetto tra il materiale in calcestruzzo e il confine con una particella insistente su una strada comunale. La situazione non migliora, anzi. Il 2 agosto 2019 palazzo Spada notifica l’ingiunzione per la sospensione dei lavori e l’avvio del procedimento di repressione dell’abuso edilizio in quanto le opere erano ยซin totale difformitร rispetto al titolo costituito dallโautorizzazione unicaยป. Tra le โaccuseโ anche quella di aver realizzato il traliccio non sul sedime di progetto stabilito. Ordinanza del Comune. Radio Subasio la impugna nel 2020: lo scontro รจ sul rigetto dell’istanza di accertamento di conformitร e di compatibilitร paesaggistica. Il tribunale ha accolto solo la doglianza per la mancata attivazione della procedura da parte dell’ente.
LUGLIO 2017, SORGENTI (PRO LOCO): ยซFERMARE L’ITERยป
Riavvio dell’iter, stesso esito. E altro ricorso
Il Comune giocoforza si รจ mosso di nuovo e, ยซnonostante il parere favorevole sotto il profilo paesaggistico della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dellโUmbria del 19 gennaio 2021, preceduto dal parere favorevole della commissione comunale per la qualitร architettonica e il paesaggioยป l’iter si รจ concluso di nuovo con il diniego dell’accertamento di conformitร . Siamo nel giugno 2021. Radio Subasio non ha perso tempo e ha impugnato al Tar anche questo provvedimento, chiedendone l’annullamento. Il caos si รจ allargato perchรฉ si sono costituiti in giudizio anche la soprintendenza e Arpa Umbria. A luglio il Comune ingiunge a Radio Subasio, al geometra Marco Finestauri, a Ge.Ar Sas, Teknoway Sistem srl e Vecchiato Autotrasporti la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi sulle aree di Miranda. I magistrati intervenuti sono il presidente Pierfrancesco Ungari, il primo referendario Daniela Carrarelli e l’estensore Davide De Grazia.
LUGLIO 2017: ยซBONIFICARE L’AREAยป

Dove ha sbagliato il Comune. La pubblica utilitร
Il Tar ha ritenuto meritevoli di accoglimento le doglianze in relazione ยซalla mancata attivazione del previo confronto procedimentale (attraverso la convocazione della conferenza di servizi o la comunicazione del preavviso di rigetto) sulla โnon confermaโ dei pareri precedentemente espressi dallโArpa e dalla direzione Ambiente del Comune di Terni. Il provvedimento con cui รจ stata negato lโaccertamento di conformitร dellโopera di cui si controverte รจ infatti motivato anche con riferimento alle note della direzione Ambiente del Comune di Terni e dellโArpa Umbria, con le quali i due organi hanno negato la conferma dei pareri favorevoli precedentemente espressi nel procedimento conclusosi con lโautorizzazione unica del 2017. Non risulta, perรฒ, che tali profili ostativi al rilascio del titolo in sanatoria siano stati comunicati alla societร ricorrente prima del diniego di sanatoriaยป. In sostanza Radio Subasia non ne era a conoscenza. C’รจ poi un passaggio curioso che torna utile in generale: ยซLe installazioni come quella di cui si controverte sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e, come tali, sono quindi compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica, dovendo essere localizzate in modo tale da perseguire lโinteresse alla capillaritร del servizio. ร stato peraltro chiarito che, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilitร e malgrado lโassimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le predette infrastrutture non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, perchรฉ al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica lโesigenza della realizzazione dellโopera di pubblica utilitร puรฒ risultare cedevoleยป. La giurisprudenza dunque ยซinvita lโamministrazione a distinguere tra vincoli di carattere strettamente urbanistico, come tali cedevoli rispetto alle esigenze della realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni con una distribuzione tale da assicurare la capillaritร del servizio, e vincoli posti a presidio di interessi diversiยป.
La distanza ed i servizi di telecomunicazione
Dagli atti รจ risultato che il Comune ha svolto una lunga e approfondita istruttoria sulla distanza tra il basamento – altro tema di confronto – e il confine della particella occupata da una strada locale: ยซIl diniego dellโaccertamento di conformitร , perรฒ, viene motivato non in relazione alla questione della distanza della infrastruttura dalla strada, ma per la ritenuta inosservanza della distanza dal confine della particella vicina senza che sia stato acquisito lโassenso del relativo proprietarioยป. Si prosegue: ยซNel negare a Radio Subasio lโaccertamento di conformitร dellโinstallazione per cui รจ causa, dunque, il Comune di Terni ha fatto riferimento a vincoli di carattere urbanistico (ovvero la distanza dal confine della particella vicina senza la previa acquisizione dellโassenso del relativo proprietario), che perรฒ devono ritenersi cedevoli rispetto allโinteresse alla diffusione dei servizi di telecomunicazione e, dunque, alla considerazione delle relative infrastrutture quali opere di pubblica utilitร , assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. Lโamministrazione ha invece escluso espressamente di voler applicare vincoli di diversa natura quali quelli funzionali alla sicurezza della circolazione stradale. La circostanza ha carattere dirimente, giacchรฉ, come evidenziato, la piรน recente giurisprudenza ha ritenuto che le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradaleยป. In definitiva il diniego di accertamento รจ da ยซritenersi illegittimo e va pertanto annullatoยป, salvi gli eventuali ulteriori accertamenti di competenza dellโamministrazione comunale. Gli avvocati interessati sono Pasquale Brancaccio, Loredana Fiore (Radio Subasio), Paolo Gennari (Comune), Delia Adriani (Arpa) e Livio Danni Lago (Teknoway System). Non costituiti in giudizio tutti gli altri. L’accoglimento comporta giocoforza anche l’annullamento dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Infine una curiositร : ยซLa violazione, da parte della ricorrente, dei canoni di sinteticitร e chiarezza nella redazione degli atti processuali (attraverso il deposito, in entrambi i giudizi, di atti e memorie meramente ripetitivi del contenuto del ricorso introduttivo e la violazione dei limiti dimensionali di cui allโart. 3 del D.P.C.S. n. 167/2016) induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di liteยป. Consiglio di Stato in vista?