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Home » Terni, Miranda: Radio Subasio manda ko il Comune al Tar

Terni, Miranda: Radio Subasio manda ko il Comune al Tar

di Simone Francioli
1 Gennaio 2024
in Ambiente e salute, Apertura 5
Tempo di lettura: 5 minuti di lettura
Condividi su FacebookCondividi su X (Twitter)Invia su Whatsapp

di S.F.

Un’istanza per l’autorizzazione unica utile alla realizzazione di un traliccio di dimensioni maggiori rispetto all’esistente dell’11 luglio 2016. È da questa richiesta che si è sviluppato un lungo contenzioso che, il 30 dicembre 2023, il Tar Umbria ha risolto con una sentenza di merito: Comune di Terni ko sul ricorso depositato da Radio Subasio. La bagarre riguarda il territorio di Miranda.

GENNAIO 2017, IL COMUNE STOPPA RADIO SUBASIO. POI SI CAMBIA

Tra il 2018 e il 2020 primi problemi

La storia è lunga con il ricorso originario depositato nel 2021. Bene, cosa è successo? Ripartiamo dalla premessa di partenza e l’esito: il Comune nel 2017 ha acconsentito all’input di Radio Subasio per il nuovo traliccio a Miranda. Il 16 maggio 2018 sono iniziati i lavori ed ecco il primo inghippo: Radio Subasio ha fatto presente che «il terreno si presentava caratterizzato da una pendenza molto accentuata verso valle, in precedenza nascosta dalla fitta vegetazione del sottobosco». Risultato: modifica del progetto con ampliamento del basamento in cemento armato e posizionamento di quattro pali, due dei quali scoperti. Si arriva al luglio 2019 ed i tecnici del Comune – post sopralluogo – hanno accertato difformità rispetto a quanto previsto con l’autorizzazione del 2017: «Aumento delle dimensioni planimetriche del basamento» e altre questioni. Come ad esempio il check sulla verifiva del rispetto tra il materiale in calcestruzzo e il confine con una particella insistente su una strada comunale. La situazione non migliora, anzi. Il 2 agosto 2019 palazzo Spada notifica l’ingiunzione per la sospensione dei lavori e l’avvio del procedimento di repressione dell’abuso edilizio in quanto le opere erano «in totale difformità rispetto al titolo costituito dall’autorizzazione unica». Tra le ‘accuse’ anche quella di aver realizzato il traliccio non sul sedime di progetto stabilito. Ordinanza del Comune. Radio Subasio la impugna nel 2020: lo scontro è sul rigetto dell’istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica.  Il tribunale ha accolto solo la doglianza per la mancata attivazione della procedura da parte dell’ente.

LUGLIO 2017, SORGENTI (PRO LOCO): «FERMARE L’ITER»

Riavvio dell’iter, stesso esito. E altro ricorso

Il Comune giocoforza si è mosso di nuovo e, «nonostante il parere favorevole sotto il profilo paesaggistico della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria del 19 gennaio 2021, preceduto dal parere favorevole della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio» l’iter si è concluso di nuovo con il diniego dell’accertamento di conformità. Siamo nel giugno 2021. Radio Subasio non ha perso tempo e ha impugnato al Tar anche questo provvedimento, chiedendone l’annullamento. Il caos si è allargato perché si sono costituiti in giudizio anche la soprintendenza e Arpa Umbria. A luglio il Comune ingiunge a Radio Subasio, al geometra Marco Finestauri, a Ge.Ar Sas, Teknoway Sistem srl e Vecchiato Autotrasporti la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi sulle aree di Miranda. I magistrati intervenuti sono il presidente Pierfrancesco Ungari, il primo referendario Daniela Carrarelli e l’estensore Davide De Grazia.

LUGLIO 2017: «BONIFICARE L’AREA»

Le antenne di Miranda

Dove ha sbagliato il Comune. La pubblica utilità

Il Tar ha ritenuto meritevoli di accoglimento le doglianze in relazione «alla mancata attivazione del previo confronto procedimentale (attraverso la convocazione della conferenza di servizi o la comunicazione del preavviso di rigetto) sulla ‘non conferma’ dei pareri precedentemente espressi dall’Arpa e dalla direzione Ambiente del Comune di Terni. Il provvedimento con cui è stata negato l’accertamento di conformità dell’opera di cui si controverte è infatti motivato anche con riferimento alle note della direzione Ambiente del Comune di Terni e dell’Arpa Umbria, con le quali i due organi hanno negato la conferma dei pareri favorevoli precedentemente espressi nel procedimento conclusosi con l’autorizzazione unica del 2017. Non risulta, però, che tali profili ostativi al rilascio del titolo in sanatoria siano stati comunicati alla società ricorrente prima del diniego di sanatoria». In sostanza Radio Subasia non ne era a conoscenza. C’è poi un passaggio curioso che torna utile in generale: «Le installazioni come quella di cui si controverte sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e, come tali, sono quindi compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica, dovendo essere localizzate in modo tale da perseguire l’interesse alla capillarità del servizio. É stato peraltro chiarito che, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le predette infrastrutture non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, perché al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole». La giurisprudenza dunque «invita l’amministrazione a distinguere tra vincoli di carattere strettamente urbanistico, come tali cedevoli rispetto alle esigenze della realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni con una distribuzione tale da assicurare la capillarità del servizio, e vincoli posti a presidio di interessi diversi».

La distanza ed i servizi di telecomunicazione

Dagli atti è risultato che il Comune ha svolto una lunga e approfondita istruttoria sulla distanza tra il basamento – altro tema di confronto – e il confine della particella occupata da una strada locale: «Il diniego dell’accertamento di conformità, però, viene motivato non in relazione alla questione della distanza della infrastruttura dalla strada, ma per la ritenuta inosservanza della distanza dal confine della particella vicina senza che sia stato acquisito l’assenso del relativo proprietario». Si prosegue: «Nel negare a Radio Subasio l’accertamento di conformità dell’installazione per cui è causa, dunque, il Comune di Terni ha fatto riferimento a vincoli di carattere urbanistico (ovvero la distanza dal confine della particella vicina senza la previa acquisizione dell’assenso del relativo proprietario), che però devono ritenersi cedevoli rispetto all’interesse alla diffusione dei servizi di telecomunicazione e, dunque, alla considerazione delle relative infrastrutture quali opere di pubblica utilità, assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. L’amministrazione ha invece escluso espressamente di voler applicare vincoli di diversa natura quali quelli funzionali alla sicurezza della circolazione stradale. La circostanza ha carattere dirimente, giacché, come evidenziato, la più recente giurisprudenza ha ritenuto che le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale». In definitiva il diniego di accertamento è da «ritenersi illegittimo e va pertanto annullato», salvi gli eventuali ulteriori accertamenti di competenza dell’amministrazione comunale. Gli avvocati interessati sono Pasquale Brancaccio, Loredana Fiore (Radio Subasio), Paolo Gennari (Comune), Delia Adriani (Arpa) e Livio Danni Lago (Teknoway System). Non costituiti in giudizio tutti gli altri. L’accoglimento comporta giocoforza anche l’annullamento dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Infine una curiosità: «La violazione, da parte della ricorrente, dei canoni di sinteticità e chiarezza nella redazione degli atti processuali (attraverso il deposito, in entrambi i giudizi, di atti e memorie meramente ripetitivi del contenuto del ricorso introduttivo e la violazione dei limiti dimensionali di cui all’art. 3 del D.P.C.S. n. 167/2016) induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di lite». Consiglio di Stato in vista?

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