di S.F.
Dal 12 aprile 2006, quando fu rilasciata la variante essenziale al permesso di costruire dal Comune di Terni alla 3F srl Finanziaria, al 15 febbraio 2024. Tanto รจ durata la curiosa partita legata al quartiere di Gabelletta a Terni: il Consiglio di Stato ha respinto nel merito il ricorso presentato da un privato cittadino (S.M. le iniziali, difeso da Umberto Segarelli) che ne aveva chiesto l’annullamento. Di mezzo c’รจ anche la Provincia.

Il fatto originario
Il ricorso al Tar รจ del 2014 e fu fatto per ottenere l’annullamento della determina dirigenziale del novembre 2014 con il quale non furono ravvisato gli estremi ยซdell’annullamento della variante essenzialeยป. Motivo? La partita รจ sulla realizzazione degli edifici dei civici 126/M/G/N ed il ricorrente รจ proprietario del terreno edificabile confinante con la rata di terreno utilizzata per gli interventi in questione. Tirata in balla la ยซrappresentazione falsata dellโampiezza del lotto negli elaborati progettuali, lโaumento dellโaltezza e del numero dei piani reso possibile con la variante e la rappresentata ampiezza del lotto maggiorata rispetto a quella realeยป. Questione di metrature e distanze in definitiva. Si parla nella fattispecie – secondo chi ha presentato il ricorso dieci anni fa – di aver permesso un aumento di un piano, il dilatamento dei termini di cubatura, l’ampliamento della superficie utile residenziale e la modifica del piazzamento. Esito? Nel 2018 il Tar lo ha dichiarato inammissibile.
L’appello
S.M. ha proposto appello al Consiglio di Stato (palazzo Bazzani non si รจ costituita in giudizio, il Comune sรฌ con Paolo Gennari) chiedendo la riforma della sentenza. La VII settima giurisdizionale ricorda in primis che il ricorrente ha ยซrivolto le proprie censure (nel ricorso di primo grado e nellโappello) principalmente non al provvedimento comunale, bensรฌ al diniego espresso dalla Provincia, in cui lโente sovraordinato avrebbe, a suo dire, ingiustamente dato eccessivo rilievo al tempo trascorso e allโaffidamento dei privati. Il riconoscimento dellโammissibilitร del ricorso proposto in primo grado e la parziale riforma in tal senso della sentenza appellata non sono perรฒ suscettibili di condurre il presente giudizio ad un esito di accoglimento delle censure svolte nel merito dallโappellante, poichรฉ i profili di doglianza dedotti avverso il diniego di annullamento non sono fondatiยป. Ciรฒ perchรฉ ยซla Provincia di Terni risulta essersi fatta carico di individuare e descrivere lโinteresse pubblico primario della fattispecie e di ponderarlo con gli interessi secondari pubblici e privati, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso dal rilascio della variante al pdcยป. Non cambia nulla in definitiva. A difendere la 3F ci ha pensato l’avvocato Giovanni Ranalli.