di S.F.
Dal 12 aprile 2006, quando fu rilasciata la variante essenziale al permesso di costruire dal Comune di Terni alla 3F srl Finanziaria, al 15 febbraio 2024. Tanto è durata la curiosa partita legata al quartiere di Gabelletta a Terni: il Consiglio di Stato ha respinto nel merito il ricorso presentato da un privato cittadino (S.M. le iniziali, difeso da Umberto Segarelli) che ne aveva chiesto l’annullamento. Di mezzo c’è anche la Provincia.

Il fatto originario
Il ricorso al Tar è del 2014 e fu fatto per ottenere l’annullamento della determina dirigenziale del novembre 2014 con il quale non furono ravvisato gli estremi «dell’annullamento della variante essenziale». Motivo? La partita è sulla realizzazione degli edifici dei civici 126/M/G/N ed il ricorrente è proprietario del terreno edificabile confinante con la rata di terreno utilizzata per gli interventi in questione. Tirata in balla la «rappresentazione falsata dell’ampiezza del lotto negli elaborati progettuali, l’aumento dell’altezza e del numero dei piani reso possibile con la variante e la rappresentata ampiezza del lotto maggiorata rispetto a quella reale». Questione di metrature e distanze in definitiva. Si parla nella fattispecie – secondo chi ha presentato il ricorso dieci anni fa – di aver permesso un aumento di un piano, il dilatamento dei termini di cubatura, l’ampliamento della superficie utile residenziale e la modifica del piazzamento. Esito? Nel 2018 il Tar lo ha dichiarato inammissibile.
L’appello
S.M. ha proposto appello al Consiglio di Stato (palazzo Bazzani non si è costituita in giudizio, il Comune sì con Paolo Gennari) chiedendo la riforma della sentenza. La VII settima giurisdizionale ricorda in primis che il ricorrente ha «rivolto le proprie censure (nel ricorso di primo grado e nell’appello) principalmente non al provvedimento comunale, bensì al diniego espresso dalla Provincia, in cui l’ente sovraordinato avrebbe, a suo dire, ingiustamente dato eccessivo rilievo al tempo trascorso e all’affidamento dei privati. Il riconoscimento dell’ammissibilità del ricorso proposto in primo grado e la parziale riforma in tal senso della sentenza appellata non sono però suscettibili di condurre il presente giudizio ad un esito di accoglimento delle censure svolte nel merito dall’appellante, poiché i profili di doglianza dedotti avverso il diniego di annullamento non sono fondati». Ciò perché «la Provincia di Terni risulta essersi fatta carico di individuare e descrivere l’interesse pubblico primario della fattispecie e di ponderarlo con gli interessi secondari pubblici e privati, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso dal rilascio della variante al pdc». Non cambia nulla in definitiva. A difendere la 3F ci ha pensato l’avvocato Giovanni Ranalli.






