di S.F.
La Scia – Segnalazione certificata di inizio attività – di accertamento in conformità per un cambio di destinazione d’uso di un locale commerciale ad artigianale (acconciatura) in viale della Stazione 52, 54 e 56, nonché in via Cardano 9. Questo l’oggetto di scontro tra un cittadino cinese, la Fascino 100, una cittadina ternana e il Comune di Terni: a spuntarla i primi tre, con conseguente annullamento del provvedimento di palazzo Spada.
La materia è complessa e riguarda questioni urbanistiche e normative. Tutto inizia il 4 marzo 2025, quando il Comune chiede al cittadino cinese – Zhu Daqing – il pagamento di 30.690 euro per ottenere la Scia citata sopra. Il 18 aprile l’ente rende noto il mancato accoglimento della Scia in accertamento di conformità perché «non risulta pervenuto il pagamento delle sanzioni previste e il pagamento della monetizzazione degli standard». Sono seguite poi una diffida «a non esercitare l’attività di acconciatore prima di aver compiutamente e positivamente definito ogni afferente profilo urbanistico edilizio» e l’ordinanza di sospensione. Non solo. Il 23 giugno i ricorrenti hanno depositato ulteriori motivi aggiunti per annullare la comunicazione di non sanabilità del cambio di destinazione d’uso, una vecchia ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del luglio 2024 e del procedimento di accertamento di ottemperanza con sopralluogo fissato per il 16 luglio 2025. Atti per i quali è stato chiesto l’annullamento al Tar.

Il Tar in premessa ricorda che la controversia «riguarda le condizioni alle quali è consentito lo svolgimento dell’attività di parrucchiere ed estetista in un locale sito in Terni. Erano state reiteratamente presentate delle Scia – dapprima in data 22 dicembre 2023, poi, per ‘cambio di destinazione d’uso di un locale commerciale a locale artigianale (acconciatura)’ in data 6 febbraio 2024, nonché in data 4 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 13 ottobre 2024 (queste ultime in accertamento di conformità ex artt. 124-125 e 164 della l.r. 1/2015) – tutte puntualmente riscontrate dal Comune di Terni con provvedimenti di diniego e diffide che non sono stati gravati con i ricorsi in esame». I ricorrenti hanno dichiarato inoltre che l’ordinanza del 2024 non è mai stata comunicata. I 30 mila euro richiesti dal Comune a marzo riguardano la monetizzazione delle dotazioni territoriali, il contributo di costruzione ed una sanzione. Il gestore ed il proprietario dell’immobile hanno impugnato i provvedimenti. Curiosità: «In passato presso il locale in questione aveva sede anche l’ex municipalizzata del Comune di Terni».
L’esito? ll Tar in primis sottolinea che «la questione sostanziale da decidere è se lo svolgimento dell’attività di acconciatore o estetista svolta nei locali a destinazione urbanistica commerciale comporti un mutamento di destinazione d’uso, presupposto rilevante ai fini dell’obbligo di corrispondere gli oneri urbanistici indicati nei provvedimenti impugnati». Il ricorso, a parte un motivo aggiunto successivo, è giudicato fondato dai magistrati amministrativi.

Sì, perché – tralasciamo i dettagli più tecnici della vicenda – il Comune «non può disapplicare le previsioni del proprio strumento urbanistico e del proprio regolamento di settore. Qualora le ritenga erronee, in quanto contraria a previsioni normative, o comunque superate da considerazioni discrezionali legate alla consistenza dei presupposti di fatto (nel caso di spese, rileva soprattutto il carico urbanistico riconducibile alle diverse categorie funzionali), può annullarle o modificarle, ma fino a quel momento deve applicarle secondo il loro tenore testuale. L’avvio dell’attività di parrucchiera da parte dei ricorrenti non comporta pertanto una modifica della destinazione d’uso dell’immobile in senso verticale, cioè un mutamento della categoria funzionale di cui all’art. 155, comma 4, cit.. I provvedimenti impugnati risultano pertanto basati su un presupposto fondamentale insussistente». Partita chiusa.
Tutto ciò – conclude il Tar nella sentenza – conduce «all’accoglimento dei ricorsi, da cui deriva l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Resta salvo il potere del Comune di rideterminarsi in ordine all’applicazione del contributo di costruzione sulla base di presupposti ed in misura diversi rispetto a quanto disposto con i provvedimenti annullati». Firma il presidente Pierfrancesco Ungari con intervento anche di Floriana Venera Di Mauro e Daniela Carrarelli. A difendere i ricorrenti ci hanno pensato gli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli.
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
| Pierfrancesco Ungari |






