di S.F.
L’illegittima esclusione disposta nell’ambito della graduatoria di assegnazione degli aventi diritti ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Terni. Palazzo Spada ha toppato e a distanza di anni dal fatto arriva la condanna del Tar Umbria al risarcimento del danno: l’esborso vale 12.624 euro. Firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e l’estensore Floriana Venera Di Mauro.

La storia si sviluppa a cavallo tra il 2016 e il 2018, quando il Comune sancì l’esclusione del ricorrente – difeso dall’avvocato Cristina Lovise – dalla graduatoria. Il Tar Umbria aveva già annullato la determina dirigenziale del settore servizi sociali e ora il protagonista ha chiesto il risarcimento del danno. Motivo? La domanda era stata valutata positivamente con 12 punti, tuttavia nel disporre la convocazione dei richiedenti l’ente lo aveva escluso dal beneficio. Ciò perché «alla data del 30/3/2017 non aveva né 18 mesi a Terni e né 24 mesi in Umbria» e risultava «iscritto in anagrafe, dopo cancellazione per irreperibilità, in data 5/4/2016».
Il Tar accolse il ricorso perché nel caso di specie, dal certificato storico di residenza, risultava che il ricorrente «era stato iscritto nei registri anagrafici del Comune di Terni ininterrottamente dal 7 novembre 1989 al 21 dicembre 2015» e «che era stato cancellato per irreperibilità il 21 dicembre 2015 e che era stato poi nuovamente iscritto -‘per ricomparsa’ il 5 aprile 2016». Dunque «l’irreperibilità tra il 21 dicembre 2015 e il 5 aprile 2016 non poteva, però, ragionevolmente ricondursi a un trasferimento del ricorrente».
A questo punto (siamo nel 2022) l’uomo ha depositato un nuovo ricorso per gravi danni patrimoniali e non patrimoniali per via dell’esclusione. «Il contributo di euro 3.900 euro, assegnato in favore del nucleo familiare a seguito dello sfratto, ha consentito di sopperire alle esigenze abitative per meno di un anno. All’epoca la famiglia viveva in una casa ricoperta di muffa alle pareti e priva di allaccio del gas e di riscaldamento, per la quale era dovuto un canone di euro 300 euro mensili.Dal mese di settembre 2019 – si legge nella sentenza – il nucleo familiare si è quindi trasferito in una terza abitazione, tuttavia in condizioni ancora più disagevoli, in quanto l’alloggio aveva le pareti ricoperte di muffa; circostanza che ha determinato l’insorgere di malattie respiratorie in tutti i componenti della famiglia, inclusi i bambini». Il tribunale ha accolto.
La ragione è che nel caso «non è dubbio il ricorrere di un evento dannoso conseguente all’agire dell’amministrazione e la qualificazione in termini di illiceità del pregiudizio subito dal ricorrente. Ove l’Amministrazione non avesse adottato il provvedimento di esclusione risultato illegittimo, il signore avrebbe conseguito il bene della vita cui aspirava, ossia l’assegnazione di un’abitazione per le esigenze della propria famiglia, sin dal mese di ottobre del 2018». Ricorso accolto e Comune condannato a pagare il risarcimento.