di S.F.
Terni e l’urbanistica, altra grana da risolvere per il Comune. Questa volta arriva dal Tribunale amministrativo regionale perché c’è una sentenza a sfavore di palazzo Spada riguardante un piano attuativo per la realizzazione di edifici con destinazionale residenziale in località Fossocanale, nell’area nord della città (sopra l’area di Campomaggiore), la cui richiesta di approvazione risale al 29 ottobre 2011. Bene, ci sono strascichi. Di mezzo una variante che ha cambiato la storia della partita.
L’obiettivo
Protagonista la società Immobiliare Le Querce, oggi diventata ETT srl. La richiesta di approvazione del piano attuativo di oltre un decennio è la loro, in conformità alla sua destinazione urbanistica – è in una zona interclusa da lotti già edificati – e all’articolo 96 delle norme tecniche di attuazione. Gli step positivi sono arrivati: il 6 novembre 2013 la giunta Di Girolamo ha espresso parere favorevole ai fini idrogeologici e idraulici, poi il 3 marzo 2014 giunse l’ok della soprintendenza per la compatibilità paesaggistica. L’adozione era già stata ottenuta in passato. Si giunge al 9 giugno 2014 quando il Comune ha chiesto alla società la trasmissione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione per la definitiva approvazione del piano. Quest’ultima non arriverà mai ed ecco il perché.
La variante che cambia tutto
Il 21 dicembre 2015 il consiglio comunale ha adottato una variante al Prg che, come conseguenza, ha comportato la ‘retrocessione’ a zona agricola di alcune aree. Tra queste non c’era quella oggetto del piano attuativo de Le Querce. Poi il 27 settembre 2018 – nel frattempo c’è stato il cambio di amministrazione a palazzo Spada – ecco l’approvazione della variante. L’inghippo è dietro l’angolo perché nel contempo il Comune trasmette a Perugia la variante parziale (parte strutturale) per il parere di competenza. La Regione Umbria nel 2019 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, specificando che «nelle aree portate in detrazione, rispetto alle destinazioni esistenti e classificate come zone agricole, si applica la disciplina dello spazio rurale in conformità di quanto previsto dalla Lr 1/2015». Ci si sposta al 7 dicembre 2019, quando palazzo Spada ha approvato in via definitiva la parte strutturale della variante al Prg: fu inserita anche la disposizione di «adeguamento delle Nta delle zone di riqualificazione paesaggistica ed ambientale a quanto disciplinato dalla Lr 1/2015 per lo spazio rurale», chiarendosi che «l’adeguamento ha comportato la modifica dell’articolo 96 Zone R di riqualificazione paesaggistica ed ambientale delle Nta parte operativa e dell’articolo 76 Zone di riqualificazione paesaggistica ed ambientale delle Nta parte strutturale».
Il Comune stoppa Le Querce: ricorso
Risultato di tutto ciò? Il 30 dicembre 2021 il Comune ha scritto alla società che l’intervento per il piano attuativo non poteva più essere realizzato a causa della modifica dell’articolo 96 delle Nta. Ed ecco il ricorso al Tar depositato il 14 marzo del 2022: chiesto l’annullamento della nota inerente lo stop e anche le delibere del consiglio comunale dell’ottobre 2019 per la variante parziale al Prg e la determina regionale in merito ai pareri nelle parti riguardanti l’articolo 96 della discordia. Il Comune, difeso dall’avvocato Paolo Gennari, ha eccepito l’inammissibilità perché il ricorso è stato proposto avverso una «missiva di mera comunicazione di pregressi esiti». Non sarà condivisa dai giudici amministrativi.

La decisione e la bagarre sull’articolo 96
Il Tar si è focalizzato sul terzo motivo di ricorso, vale a dire – la tesi del ricorrente – la violazione degli articoli 28, 29, 30 e 32 della legge regionale 1/2015 e dell’articolo 89 del Dpr 380/01, più «l’eccesso di potere in riferimento alle prescrizioni della regione e la violazione delle regole della procedura di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica per mancanza della necessaria pubblicazione e/o ripubblicazione della modifica dell’articolo 96 Nta al Prg». Secondo la società infatti «la modifica sarebbe illegittima perché intervenuta solo in sede di approvazione della variante, senza essere preceduta dalla fase di consultazione pubblica e senza poter essere considerata obbligatoria». I magistrati amministrativi spiegano che, nel caso di specie, la modifica dell’articolo 96 è «stata apportata dal consiglio comunale di Terni non in accoglimento delle osservazioni e delle repliche alla variante adottata, ma alla luce del contenuto del parere espresso dalla Regione Umbria il 10 giugno 2019, che però riguardava sul punto solo le ‘aree portate in detrazione, rispetto alle destinazioni esistenti e classificate come zone agricole» ed ‘esclusivamente’ le «modifiche apportate al Prg parte Strutturale ai sensi dell’articolo 32 comma 3’. Ne consegue che illegittimamente, prima dell’approvazione definitiva della variante al Prg, nella parte in cui prevedeva la modifica dell’articolo 96 delle Nta, il Comune di Terni ha omesso di provocare la consultazione pubblica di cui all’articolo 28 della legge regionale n. 1/2015, impedendo all’odierna ricorrente di interloquire in fase procedimentale su una modifica della disciplina regolamentare urbanistica certamente rilevante per gli esiti del procedimento di pianificazione attuativa ancora in itinere».
Illegittima
In sintesi il Tar ha sancito che la delibera del consiglio comunale 279 dell’ottobre 2019 è illegittima in parte qua. «Con conseguente invalidità anche dell’atto, che sul nuovo testo dell’articolo 96 Nta si fonda, con cui l’amministrazione ha concluso sfavorevolmente per la società ricorrente il procedimento di pianificazione attuativa dalla stessa promosso». Il programma edificatorio della ETT srl torna così «astrattamente realizzabile, salva la necessità del completamento del procedimento di approvazione del piano attuativo già adottato». A difendere la società ci hanno pensato gli avvocati Romina Pitoni e Cristina Lovise. Firmano il presidente del Tribunale Pierfrancesco Ungari e l’estensore Davide De Grazia.