di S.F.
Cessazione della materia del contendere per larga misura, sul resto il ricorso è respinto. C’è la sentenza di merito sul ricorso di Enerstreet contro il Comune e nei confronti di Asm Terni/Engie sulla procedura di project financinga per la pubblica illuminazione. Lo scontro si è sviluppato perché la prima ha chiesto l’ostensione completa di tutti gli atti non concessi nell’ambito dell’iter portato avanti dall’ente per il pubblico interesse della proposta Asm.
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Enerstreet ha messo nel mirino la delibera di consiglio comunale del 17 novembre 2025 che ha annullato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di project, dichiarando al contempo il pubblico interessa per quella di Asm (da porre a base per la gara). La ricorrente «Enerstreet ha proposto l’impugnativa sostenendo, in buona sostanza, che la sua proposta di project financing sarebbe stata illegittimamente pretermessa rispetto a quella di Asm ed a tal fine, prima della notifica del ricorso, in data 4 dicembre 2025, aveva proposto al Comune di Terni motivata istanza di accesso chiedendo l’ostensione di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica della concorrente Asm Terni», riepiloga il Tar.
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Cammin facendo il Comune ha ‘svelato’ quasi tutti i documenti richiesti, determinando la cessazione del materia del contendere per buona parte dei motivi di ricorso. «All’udienza in camera di consiglio del 12 maggio 2026 – si legge nel dispositivo – la parte ricorrente ha confermato che larga parte della documentazione richiesta è stata messa a disposizione dal Comune di Terni; permane tuttavia l’interesse all’ostensione del piano economico finanziario approvato e della relazione del Comune sul progetto di fattibilità presentato dalla controinteressata, che sono stati consegnati con la maggior parte dei contenuti oscurati. La controinteressata ha insistito sul fatto che l’ostensione di tali aspetti della proposta di Asm nella fase addirittura precedente all’indizione della procedura garantirebbe alla ricorrente un indebito vantaggio commerciale».

In questo caso il Tar ha respinto la richiesta di Enerstreet, dunque niente esposizione integrale di Pef e relazione generale del progetto di fattibilità. I magistrati amministrativi spiegano infatti che «è meritevole di condivisione quanto argomentato dal Comune di Terni nella parte in cui ha affermato che ‘l’ostensione anticipata della documentazione amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria relativa alla proposta presentata da Asm Terni Spa determinerebbe un concreto pregiudizio alla concorrenza e alla par condicio tra gli operatori economici potenzialmente interessati, compromettendo il corretto e imparziale svolgimento della procedura. Risulta pertanto necessario differire l’accesso sino alla conclusione delle fasi procedimentali rilevanti”. Nel caso in esame, peraltro, neppure vi è stata l’indizione della gara, in quanto Enerstreet ha impugnato la dichiarazione di pubblico interesse adottata dal Comune nei confronti della proposta di Asm Terni e la struttura del project financing – imperniato sulla preliminare verifica del progetto del proponente».
Anche perché appare condivisibile l’argomento «secondo cui sia il piano economico-finanziario, sia la relazione sul progetto di fattibilità contengono dati integranti segreti tecnici e commerciali, che a maggior ragione devono essere salvaguardati specie in una fase così embrionale del procedimento», scrive il Tar. Fine della storia.






