Terni, revisione della patente per il sinistro: fa ricorso al Tar e vince

Provvedimento annullato dal tribunale amministrativo che ha condannato ministero e comune al pagamento delle spese

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di S.F.

Un provvedimento di revisione della patente del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – in particolare l’ufficio della Motorizzazione civile di Terni – riguardante una donna, in seguito ad un sinistro «derivante dalla propria condotta di guida e nel quale non si è fermata per dare soccorso ai feriti. Il suddetto comportamento fa sorgere dubbi nella persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida». Il fatto è del 23 novembre 2017 e la donna, difesa dall’avvocato Alessandro Longo, ha presentato ricorso al Tar per contestare l’atto: a distanza di anni c’è la sentenza di merito che le dà ragione, con annullamento.

I motivi di lamentela

La richiesta di annullamento riguarda in particolar modo il decreto del ministero che ha respinto il ricorso gerarchico della ricorrente contro il provvedimento di revisione della patente, oltre a quest’ultimo atto. Motivi? La prima lamentela – si legge nella sentenza del Tar – indica «che il mero richiamo nei provvedimenti gravati al rapporto della polizia Locale del Comune di Terni sarebbe insufficiente a motivare la revisione della patente di guida, mancando qualsiasi valutazione della gravità della condotta e della episodicità dell’evento». In più viene citata «l’insussistenza dei presupposti di legge per disporre la revisione della patente, essendo la ricostruzione della dinamica del sinistro posta alla base del provvedimento di revisione della patente (e fatta propria anche dal ministero in sede di decisione del ricorso gerarchico) del tutto priva di fondamento come dimostrato dall’articolata consulenza tecnica depositata in atti». Nel mirino amche il rapporto per l’incidente in questione, i verbali di sanzione amministrativa e le dichiarazioni rese da due persone il 24 e 25 novembre 2017.

Il Tar accoglie e annulla

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto tutti i motivi di censura. Viene sottolineato che l’ordine di revisione della patente di guida per inidoneità tecnica è «adottato all’esito di un giudizio altamente discrezionale, ma la sfera di discrezionalità di cui dispone l’ufficio della motorizzazione civile in materia non lo esime dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che giustificano i dubbi sulla persistenza dei requisiti idoneativi alla guida in relazione ai fatti accertati». Ne consegue, prosegue il Tar, «che l’amministrazione che dispone la revisione della patente non può ragionevolmente prescindere da un’autonoma valutazione delle circostanze fattuali, così come emergenti dagli atti, al fine di esternare la sussistenza dei dubbi suddetti, i quali devono, pertanto, trovare esternazione in una puntuale ed esauriente motivazione, anche con riferimento alla gravità della condotta tenuta dall’interessato». Tutto ciò perché i provvedimenti oggetto di ricorso sono stati motivati «mediante il mero richiamo al rapporto della polizia Locale del Comune di Terni, omettendo qualsivoglia valutazione in ordine alle specifiche ragioni che hanno giustificato l’insorgere di dubbi sul possesso da parte delle ricorrente dei requisiti per conservare la patente di guida». Il ministero e il Comune, difesi rispettivamente dall’avvocatura dello Stato e da Paolo Gennari, dovranno pagare 1.000 euro ciascuno per le spese di giudizio in favore della donna.

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