L’articolo 1957 del codice civile che, in sintesi, indica che il «fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate». Questa la motivazione che ha portato il tribunale di Terni a revocare un decreto ingiuntivo nei confronto di un garante con sentenza del giudice Marzia Di Bari.

La sentenza ha riguardato un decreto per una cifra di poco superiore ai 21 mila euro nei confronti di un garante. In sostanza l’annullamento c’è perché il creditore non ha rispettato i termini previsti dall’articolo 1957. La costituzione in mora c’era stata nel 2016 e l’istanza contro il debitore attivata nel 2018, con tanto di richiesta di emissione del decreto.
Il creditore per evitare l’applicazione della norma, ha inquadrato la garanzia nell’ambito del contratto autonomo. Tuttavia il giudice ha osservato che la mera indicazione del pagamento a semplice richiesta non accompagnata da espressioni o da ulteriori elementi sintomatici non è idonea a sostenere tale inquadramento e conseguentemente a consentire di invocare l’inapplicabilità del citato articolo 1957. A seguire il ricorrente ci ha pensato l’avvocato ternano Debora Castellani.






