A motivarle erano stati 66 cittadini e a distanza di oltre tre anni Umberto Rana, giudice del tribunale di Perugia, ha ritenuto le questioni di incostituzionalità sollevate in merito alla legge elettorale della Regione Umbria infondate: respinto il ricorso che chiedeva di dichiarare incostituzionale la norma che prevede la concessione di un premio di maggioranza alla coalizione che prende più voti assegnando così dodici seggi su venti a chi prende un voto in più rispetto agli altri concorrenti.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile del tribunale di Perugia: «Su questa materia – le parole della presidente della Regione Catiuscia Marini e dell’assessore regionale alle riforme, Antonio Bartolini – si era già espresso, proprio nel 2015, il Tar dell’Umbria che dichiarò ‘inammissibile’ il ricorso presentato da alcuni esponenti del centrodestra umbro. Con quel ricorso si chiedeva la dichiarazione di nullità o invalidità dell’atto di proclamazione degli eletti e si sosteneva la violazione di molti articoli della Costituzione. Nel respingere il ricorso i giudici del Tar affermarono tra l’altro che ‘la coalizione vincitrice collegata alla presidente Marini ha conseguito più del 40% dei voti espressi dal corpo elettorale, così raggiungendo un numero di voti costituente una soglia minima idonea a dimostrare, quanto meno, un sufficiente grado di rappresentatività dell’organo elettivo, e dunque l’attribuzione, non irragionevole o sproporzionata, del premio in seggi, tale da consegnare la maggioranza assoluta dei seggi stessi».
«Legittima» Marini e Bartolini sottolineano che «il tibunale di Perugia, accogliendo le motivazioni del prof. Massimo Luciani e dell’avvocato Paola Manuali che rappresentano in giudizio la Regione Umbria, ha ribadito per l’ennesima volta la legittimità della legge elettorale, affermando che i principi, ‘apparentemente in contrasto’ contenuti nella sentenza della Corte costituzionale del 2014, valgono per il sistema elettorale delle politiche e per la forma di governo parlamentare nazionale. Invece – sostiene il giudice – il sistema elettorale regionale deve essere coerente con la previsione dell’elezione diretta del presidente della giunta e quindi con la diversa forma di governo prevista per le Regioni che richiede la garanzia della formazione di stabili maggioranze consiliari e di corrispondenti governi regionali. Speriamo che l’ennesima pronuncia della magistratura, che in pratica ribadisce l’assoluta regolarità della vittoria elettorale conseguita dal centrosinistra, metta la parola fine a questa vicenda che certamente – concludono – non ha appassionato gli umbri che si sono espressi chiaramente con il loro voto nel 2015».