di S.F.
Storia assurda, ma reale. Tutto parte con una richiesta di trasferimento โfuori zonaโ rispetto alla propria sede, lโautorizzazione โ dopo le verifiche del caso โ da parte dellโAgenzia delle Dogane e dei Monopoli. Poi lโinizio dei guai. Siamo nei primi mesi del 2017 e la vicenda riguarda in particolar modo due tabaccherie di Terni: la prima รจ quella che si รจ spostata, la seconda รจ la concorrente che ha proceduto con un ricorso amministrativo per diverse ragioni tecniche. Venerdรฌ la partita si รจ chiusa al Consiglio di Stato con una sentenza che ha creato un pasticcio non di poco conto: in sostanza รจ stato riscontrato lโerrore dellโamministrazione โ lโAdm โ nellโiter e dunque sono stati annullati i provvedimenti impugnati. Peccato che ormai in concreto sia tutto definito e tornare indietro รจ alquanto complicato.
Il casus belli: le condizioni verificate
Lโufficio dei Monopoli accolse lโistanza di trasferimento โ circa 3 chilometri distante dallโubicazione originaria โ nel febbraio 2017, avvisando tutti i titolari delle rivendite in zona. Pressochรฉ immediato il ricorso al Tar Umbria del โnuovoโ concorrente che giร si trovava nellโarea: la lamentela faceva riferimento al fatto che lโamministrazione si sarebbe limitata a riscontrare solo lโesistenza dei presupposti di distanza e redditivitร , senza tuttavia verificare il rispetto delle condizioni legata allโequilibrata dislocazione โ tre quelle coinvolte in un primo momento โ sul territorio e la salvaguardia dellโinteresse pubblico. Non solo: la ricorrente ha sostenuto che lโAgenzia avrebbe sbagliato nel calcolare il parametro relativo alla redditivitร , ยซsecondo cui รจ possibile procedere allโistituzione e/o trasferimento di una rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite piรน vicine a quella da istituire (o trasferire), ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per lโistituzione della nuova rivendita, sia superiore ad un determinato parametro individuato in ragione della dimensione demografica del comune in cui la stessa rivendita ha sedeยป. In questo caso di tratta di poco meno di 40 mila euro. Focus anche sulla produttivitร e la documentazione sul locale proposto. Siamo nel maggio 2018 e il Tar dichiara rispettivamente ยซinfondatoยป e ยซdestituiti di fondamentoยป i motivi del ricorso: ยซPer giurisprudenza consolidata โ si legge nella sentenza di Iยฐ grado โ lโinteresse commerciale dellโesercente soggiace a quello pubblico di carattere fiscale connesso alla vendita di generi di monopolio, con la conseguenza che nessuna pretesa in termini di redditivitร puรฒ essere vantata dal privato che si veda ridotto il ricavato della propria rivendita di generi di monopolio a seguito del trasferimento di altra rivendita, dovendo ritenersi prevalente lโinteresse dellโamministrazione alla massimizzazione del gettito erariale, pur nel rispetto dei citati parametri di leggeยป. Cโรจ lโappello.
Il โpatentinoโ e la congestione
La tabaccheria ricorrente ha sollevato unโaltra questione, vale a dire quella di aver beneficiato degli aggi derivanti dal rilascio del patentino per il punto tabacchi a favore di un esercizio commerciale vicino: รจ stato revocato dallโAgenzia โ prima della naturale scadenza โ proprio per essere aggregato alla rivendita di tabacchi del controinteressato. Ragione: con il trasferimento รจ diventato il piรน contiguo vicino al locale in questione. In estrema sintesi โ al netto di questโultimo passaggio โ lโautorizzazione al trasferimento avrebbe creato una doppia situazione: il congestionamento di una zona e, al contempo, la scopertura dellโaltra. Tutti al Consiglio di Stato dunque, dove lโAdm โ in riferimento ai motivi principali del ricorso โ ha messo in evidenza la genericitร delle censure. ยซCirca il calcolo della redditivitร โ si legge nella sentenza dโappello โ presunta, viene spiegato come esso sia stato effettuato dallโagenzia intimata e se ne afferma la corrispondenza ai parametri legali. Circa la questione relativa al fatto che una parte del reddito dellโappellante provenisse dal patentino della pasticceria, si evidenzia che il dato andasse considerato, poichรฉ per calcolare la redditivitร , occorre considerare tutto il reddito che potenzialmente la zona interessata dal trasferimento รจ capace di produrre e, dunque, va calcolato anche il reddito derivante dal patentinoยป.
Il nodo decisivo che ribalta la storia
Il motivo di appello che su tutti il Consiglio di Stato ha accolto โ ยซfa venire meno lโinteresse anche alla delibazione delle ulteriore censureยป โ รจ il secondo, quello riguardante il calcolo della redditivitร e il patentino. Il collegio giudicante della Iยฐ sezione ha infatti specificato che lโamministrazione ha errato ad individuare la regola applicabile al caso di specie, tirando in ballo il decreto ministeriale 38 del 2013 ed i vari commi da tenere in considerazione. ยซNel dettare la disciplina relativa allโistituzione delle nuove rivendite, si รจ distinta la fattispecie di cui al comma 5 da quella di cui al comma 6 in ragione della distanza della neo-istituenda rivendita da altre rivendite presenti nella zona in cui essa andrร a collocarsi: ove tale distanza sia superiore a metri 600 allora si applicherร lโarticolo 2, comma 6, mentre ove sia inferiore a tale indicatore si applicherร lโarticolo 2, comma 5. Ovviamente, ove si postuli lโapplicabilitร di entrambi i commi dellโarticolo 2 anche alla diversa fattispecie del trasferimento della rivendita, come fanno sia lโamministrazione che il Tribunale amministrativo regionale, occorrerร tenere conto della distinzione accolta dal legislatore e applicare la normativa di conseguenzaยป. I legali che hanno seguito la vicenda sono Franco Alunno Rossetti, Alessio Tomassucci e Alessandro Bovari (foro di Perugia) per la tabaccheria ricorrente, mentre lโAdm รจ stata difesa dallโavvocatura generale dello Stato. Non costituito in giudizio il titolare della rivendita trasferita.
Il risultato
In definitiva il ricorso รจ accolto e gli atti propedeutici al trasferimento annullati. LโAgenzia delle Dogane e dei Monopoli รจ stata condannata al pagamento delle spese per 5 mila euro in favore del ricorrente. Insomma, quel trasferimento del 2017 non doveva esserci: il guaio รจ che la sentenza arriva a tre anni dallโaccaduto e la situazione si รจ ormai cristallizzata, rendendone molto difficile lโapplicazione. Un abbaglio sulla regola da applicare che mette in difficoltร soprattutto chi negli ultimi tempi รจ riuscito a consolidarsi nella nuova posizione. Richiesta di risarcimenti in vista. Per il resto la nuova storia รจ tutta da sviluppare.