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Home ยป Terni, lโ€™Adm sbaglia nellโ€™iter autorizzativo: pasticcio tabaccherie

Terni, lโ€™Adm sbaglia nellโ€™iter autorizzativo: pasticcio tabaccherie

di Simone Francioli
24 Maggio 2020
in Altre notizie
Tempo di lettura: 4 minuti di lettura
Terni

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di S.F.

Storia assurda, ma reale. Tutto parte con una richiesta di trasferimento โ€˜fuori zonaโ€™ rispetto alla propria sede, lโ€™autorizzazione โ€“ dopo le verifiche del caso โ€“ da parte dellโ€™Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Poi lโ€™inizio dei guai. Siamo nei primi mesi del 2017 e la vicenda riguarda in particolar modo due tabaccherie di Terni: la prima รจ quella che si รจ spostata, la seconda รจ la concorrente che ha proceduto con un ricorso amministrativo per diverse ragioni tecniche. Venerdรฌ la partita si รจ chiusa al Consiglio di Stato con una sentenza che ha creato un pasticcio non di poco conto: in sostanza รจ stato riscontrato lโ€™errore dellโ€™amministrazione โ€“ lโ€™Adm โ€“ nellโ€™iter e dunque sono stati annullati i provvedimenti impugnati. Peccato che ormai in concreto sia tutto definito e tornare indietro รจ alquanto complicato.

Il casus belli: le condizioni verificate 

Lโ€™ufficio dei Monopoli accolse lโ€™istanza di trasferimento โ€“ circa 3 chilometri distante dallโ€™ubicazione originaria โ€“ nel febbraio 2017, avvisando tutti i titolari delle rivendite in zona. Pressochรฉ immediato il ricorso al Tar Umbria del โ€˜nuovoโ€™ concorrente che giร  si trovava nellโ€™area: la lamentela faceva riferimento al fatto che lโ€™amministrazione si sarebbe limitata a riscontrare solo lโ€™esistenza dei presupposti di distanza e redditivitร , senza tuttavia verificare il rispetto delle condizioni legata allโ€™equilibrata dislocazione โ€“ tre quelle coinvolte in un primo momento โ€“ sul territorio e la salvaguardia dellโ€™interesse pubblico. Non solo: la ricorrente ha sostenuto che lโ€™Agenzia avrebbe sbagliato nel calcolare il parametro relativo alla redditivitร , ยซsecondo cui รจ possibile procedere allโ€™istituzione e/o trasferimento di una rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite piรน vicine a quella da istituire (o trasferire), ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per lโ€™istituzione della nuova rivendita, sia superiore ad un determinato parametro individuato in ragione della dimensione demografica del comune in cui la stessa rivendita ha sedeยป. In questo caso di tratta di poco meno di 40 mila euro. Focus anche sulla produttivitร  e la documentazione sul locale proposto. Siamo nel maggio 2018 e il Tar dichiara rispettivamente ยซinfondatoยป e ยซdestituiti di fondamentoยป i motivi del ricorso: ยซPer giurisprudenza consolidata โ€“ si legge nella sentenza di Iยฐ grado โ€“ lโ€™interesse commerciale dellโ€™esercente soggiace a quello pubblico di carattere fiscale connesso alla vendita di generi di monopolio, con la conseguenza che nessuna pretesa in termini di redditivitร  puรฒ essere vantata dal privato che si veda ridotto il ricavato della propria rivendita di generi di monopolio a seguito del trasferimento di altra rivendita, dovendo ritenersi prevalente lโ€™interesse dellโ€™amministrazione alla massimizzazione del gettito erariale, pur nel rispetto dei citati parametri di leggeยป. Cโ€™รจ lโ€™appello.

Il โ€˜patentinoโ€™ e la congestione

La tabaccheria ricorrente ha sollevato unโ€™altra questione, vale a dire quella di aver beneficiato degli aggi derivanti dal rilascio del patentino per il punto tabacchi a favore di un esercizio commerciale vicino: รจ stato revocato dallโ€™Agenzia โ€“ prima della naturale scadenza โ€“ proprio per essere aggregato alla rivendita di tabacchi del controinteressato. Ragione: con il trasferimento รจ diventato il piรน contiguo vicino al locale in questione. In estrema sintesi โ€“ al netto di questโ€™ultimo passaggio โ€“ lโ€™autorizzazione al trasferimento avrebbe creato una doppia situazione: il congestionamento di una zona e, al contempo, la scopertura dellโ€™altra. Tutti al Consiglio di Stato dunque, dove lโ€™Adm โ€“ in riferimento ai motivi principali del ricorso โ€“ ha messo in evidenza la genericitร  delle censure. ยซCirca il calcolo della redditivitร  โ€“ si legge nella sentenza dโ€™appello โ€“ presunta, viene spiegato come esso sia stato effettuato dallโ€™agenzia intimata e se ne afferma la corrispondenza ai parametri legali. Circa la questione relativa al fatto che una parte del reddito dellโ€™appellante provenisse dal patentino della pasticceria, si evidenzia che il dato andasse considerato, poichรฉ per calcolare la redditivitร , occorre considerare tutto il reddito che potenzialmente la zona interessata dal trasferimento รจ capace di produrre e, dunque, va calcolato anche il reddito derivante dal patentinoยป.

Il nodo decisivo che ribalta la storia

Il motivo di appello che su tutti il Consiglio di Stato ha accolto โ€“ ยซfa venire meno lโ€™interesse anche alla delibazione delle ulteriore censureยป โ€“ รจ il secondo, quello riguardante il calcolo della redditivitร  e il patentino. Il collegio giudicante della Iยฐ sezione ha infatti specificato che lโ€™amministrazione ha errato ad individuare la regola applicabile al caso di specie, tirando in ballo il decreto ministeriale 38 del 2013 ed i vari commi da tenere in considerazione. ยซNel dettare la disciplina relativa allโ€™istituzione delle nuove rivendite, si รจ distinta la fattispecie di cui al comma 5 da quella di cui al comma 6 in ragione della distanza della neo-istituenda rivendita da altre rivendite presenti nella zona in cui essa andrร  a collocarsi: ove tale distanza sia superiore a metri 600 allora si applicherร  lโ€™articolo 2, comma 6, mentre ove sia inferiore a tale indicatore si applicherร  lโ€™articolo 2, comma 5. Ovviamente, ove si postuli lโ€™applicabilitร  di entrambi i commi dellโ€™articolo 2 anche alla diversa fattispecie del trasferimento della rivendita, come fanno sia lโ€™amministrazione che il Tribunale amministrativo regionale, occorrerร  tenere conto della distinzione accolta dal legislatore e applicare la normativa di conseguenzaยป. I legali che hanno seguito la vicenda sono Franco Alunno Rossetti, Alessio Tomassucci e Alessandro Bovari (foro di Perugia) per la tabaccheria ricorrente, mentre lโ€™Adm รจ stata difesa dallโ€™avvocatura generale dello Stato. Non costituito in giudizio il titolare della rivendita trasferita.

Il risultato

In definitiva il ricorso รจ accolto e gli atti propedeutici al trasferimento annullati. Lโ€™Agenzia delle Dogane e dei Monopoli รจ stata condannata al pagamento delle spese per 5 mila euro in favore del ricorrente. Insomma, quel trasferimento del 2017 non doveva esserci: il guaio รจ che la sentenza arriva a tre anni dallโ€™accaduto e la situazione si รจ ormai cristallizzata, rendendone molto difficile lโ€™applicazione. Un abbaglio sulla regola da applicare che mette in difficoltร  soprattutto chi negli ultimi tempi รจ riuscito a consolidarsi nella nuova posizione. Richiesta di risarcimenti in vista. Per il resto la nuova storia รจ tutta da sviluppare.

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