Umbria, c’è la nuova ordinanza: le norme per il commercio

Il documento è stato firmato venerdì dalla presidente della Regione Donatella Tesei

Condividi questo articolo su

Venerdì la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato la nuova ordinanza che fa seguito al decreto legge 52 emanato in questi giorni dal Governo Draghi a cui l’Umbria si allinea. Di seguito le misure previste per il commercio.

ORDINANZA UMBRIA, WEEKEND CON I NEGOZI MA SENZA CENTRI COMMERCIALI: LE REGOLE

COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE DEL GOVERNO DRAGHI
DAL 26 APRILE SCUOLE SUPERIORI IN UMBRIA AL 70%

«A decorrere dal 25 aprile 2021 e fino al 30 maggio 2021 – si legge – in tutto il territorio regionale gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi supertici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale n.10 del 13 giugno 2014, hanno l’obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:

  • misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commercia di medie e grandi superfici;
  • mantenimento in tutte le attivita e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a 2 metri, fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;
  • adozione di misure finalizzate al rispetto del distanziamento interpersonale di 2 metri presso le casse e altri luoghi interni agli esercizi commerciali ove si possono generare assembramenti, garantendo l’attivazione di un adeguato numero di aree/punti di pagamento disponibili per la clientela;
  • garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
  • obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati al massimo livello;
  • accessi regolamentati secondo le seguenti modalità: A) per locali fino a 40 mq può accedere al massimo 1 persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti; B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l’accesso regolamentato nel limite del rapporto di 1 persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unita inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno 2 metri fatto salvo it tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori; C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’intemo sulla base della superficie del locale;
  • è necessaria l’adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

«Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale n.10 del 13 giugno 2014, nonchè ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture assimilabili come individuati dal decreto legge n.52 del 22 aprile 2021 ed alle attivita economiche e commerciali svolte negli stessi, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 3 con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori».

«È fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente».

LEGGI L’ORDINANZA REGIONE UMBRIA DEL 23 APRILE (.PDF)

ALLEGATO 1 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (.PDF)
ALLEGATO 2 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (.PDF)

ALLEGATO 3 – CENTRI COMMERCIALI (.PDF)

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli