Nuovo decreto Covid: spostamenti, locali, sport ed eventi. Tutte le misure previste

Approvato mercoledì pomeriggio dal Consiglio dei ministri, reintroduce le ‘zone gialle’ e dispone alcune iniziali riaperture

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato mercoledì un decreto legge «che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Il testo – spiega la nota del Governo – delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico».

SPECIALE COVID – UMBRIAON
IL DECRETO NELLE SLIDE RIEPILOGATIVE (.PDF)

Certificazioni ‘verdi’

Il decreto prevede «l’introduzione sul territorio nazionale delle cosiddette ‘certificazioni verdi Covid-19’, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di 6 mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea».

Zone ‘gialle’

«Le zone ‘gialle’ tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto».

Spostamenti

«Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone ‘bianca’ e ‘gialla’. Inoltre, alle persone munite della ‘certificazione verde’, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona ‘arancione’ o zona ‘rossa’. Dal 26 aprile al 15 giugno, nella zona ‘gialla’ è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle ore 5 alle 22 (confermato pertanto il coprifuoco e relativo orario, ndR), a 4 persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona ‘arancione’ all’interno dello stesso Comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona ‘rossa’».

Scuola e università

«Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50% degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). Nella zona ‘rossa’ l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone ‘gialla’ e ‘arancione’ l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100%. Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone ‘gialle’ e ‘arancioni’ le attività delle università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone ‘rosse’ si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno».

Bar e ristoranti

«Dal 26 aprile nella zona ‘gialla’ sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati».

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Spettacoli aperti al pubblico

«Dal 26 aprile in zona ‘gialla’ gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida».

Competizioni ed eventi sportivi

«A decorrere dal 1° giugno, in zona ‘gialla’ le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. È possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico».

Sport di squadra, piscine, palestre

«Dal 26 aprile in zona ‘gialla’, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre dal 15 maggio, sempre in zona ‘gialla’, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre».

Fiere, convegni e congressi

«Dal 15 giugno in zona ‘gialla’ è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio dei convegni e dei congressi. È consentito inoltre svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma, è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza».

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

«Dal 1° luglio sono consentite in zona ‘gialla’ le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento».

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