Vietata la detenzione di contenitori di vetro ai fini dell’immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo, la vendita per asporto e la somministrazione – da chiunque effettuata – con alcune eccezioni dalle 15 alle 24 fino al 31 maggio. Scatta il primo weekend a Terni con le riaperture dei locali ed ecco la firma del sindaco Leonardo Latini sull’ordinanza riguardante i venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi nelle aree delimitate da Piazza Tacito, Via Mazzini, Piazza Buozzi, Corso Vecchio, Via della Biblioteca, Via Carrara, Lungonera Cimarelli, Via Vittime delle Foibe, Corso del Popolo, Via dell’Annunziata, Piazza Briccialdi, Via Mirimao, Via Carducci, Via Botticelli, piazza Dalmazia, via della Vittoria e via Battisti.
IL PROVVEDIMENTO COMPLETO (.PDF)
Cosa è consentito. Le eccezioni
Nel provvedimento viene specificato che è «e comunque consentita la vendita – in merito all’asporto – di tali prodotti finalizzata all’ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall’esercente all’interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi». Le eccezioni sono tre: somministrazione in contenitori di vetro permessa «tramite servizio assistito al tavolo all’esterno dei locali di esercizio o all’interno, qualora consentito; sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati; per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali». Viene ricordato che è «vietata altresì la cessione di bevanda alcolica per interposta persona a minore degli anni 18».
TAVOLI ALL’APERTO: ESTESA L’AREA PEDONALE
Sanzioni
In caso di inosservanza previste sanzioni da 50 a 300 euro per la detenzione di contenitori di vetro e da 100 a 500 per gli altri due – asporto e somministrazione – casi: «In caso di reiterazione dell’illecito amministrativo si determina la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata di giorni dieci disposta da parte dell’autorità competente». L’ordinanza ha la finalità di mantenere il decoro, la vivibilità e la sicurezza urbana del centro: nei luoghi pubblici – si legge nella premessa – di forte aggregazione «vengono soventemente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che fruiscono a diverso titolo di tali spazi e per i residenti delle zone oggetto di tali fenomeni».