di F.T.
Assolti dalle accuse di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e da quella di essersi riuniti senza darne preavviso alla pubblica autorità . Condannati però – tutti e ventuno – a quattro mesi di reclusione per il reato di violenza privata. Questa la sentenza emessa nei giorni scorsi dal tribunale di Terni – giudice Elisa Fornaro – nei confronti degli imputati, venti uomini e una donna, finiti a giudizio dopo la pesante contestazione ai danni della Ternana Calcio – era il 5 marzo del 2016 – dopo il derby perso per uno a zero allo stadio ‘Curi’ di Perugia. La tensione era esplosa al ritorno della squadra in città , quando all’altezza di via Bramante il pullman era stato bloccato dai tifosi, molti dei quali a volto coperto. Lì, oltre agli insulti, erano volati petardi, fumogeni e bottiglie. Una situazione complicata da arginare anche per la polizia di Stato che scortava i rossoverdi, poi seguita dalle indagini della Digos e da diverse denunce all’autorità giudiziaria.
Il processo. Appello in vista
Ad oltre cinque anni dai fatti, il tribunale ternano ha emesso la sentenza di primo grado, rilevando la sussistenza della ‘violenza privata’ in relazione all’impossibilità – per il pullman, il suo autista e la squadra a bordo – di proseguire la marcia dopo che i tifosi avevano invaso la strada per sfogare tutta la loro rabbia. In aula il pm Cinzia Casciani ha chiesto condanne ad otto mesi di reclusione per tutti gli imputati e – in aggiunta – ad otto mesi e quindici giorni per gli otto promotori e organizzatori della protesta (per due di loro sono stati chiesti tre anni e due mesi in ragione dei precedenti) e ad otto mesi di reclusione per due giovani che, secondo l’accusa, avevano forzato e danneggiato la portiera del pullman per poi salire a bordo. Scontato l’appello da parte dei legali difensori – venti imputati difesi dall’avvocato Lorenzo Filippetti ed uno dalla collega Laura Chiappelli – con l’obiettivo di ottenere una revisione sostanziale, favorevole ai propri assistiti, della decisione emersa in prima istanza.