di S.F.
La delibera di consiglio comunale numero 149 del 13 ottobre 2003 che ha comportato l’inserimento di un compendio immobiliare del ricorrente nell’elenco degli immobili sparsi sul territorio. C’è questo atto dietro un ricorso al Tar – depositato nel 2022 – di Luigi Carlini contro il Comune di Terni: nella giornata odierna, 1° marzo, il tribunale amministratico regionale ha pubblicato in tal senso un’ordinanza collegiale. A firmarla è il presidente ed estensore Floriana Venera Di Mauro.

Il ricorrente ne na chiesto l’annullamento ad oltre due decenni dall’approvazione dell’assise (all’epoca c’era l’esecutivo con al vertice il sindaco Paolo Raffaelli e Feliciano Polli vice). Come mai tutto questo tempo? Perché – ci basiamo sull’ordinanza ufficiale – è stata «conosciuta in data 17 ottobre 2022». Con immediato ricorso al Tar e gli sviluppi del caso.
Carlini, difeso dagli avvocati Emiliano Strinati e Fabrizio Garzuglia, ha chiesto anche l’annullamento degli articoli 6, 7, 9 e 10 delle Nta (Norme tecniche di attuazione, approvate con delibera del consiglio comunale numero 149 del 2003), «limitatamente alla parte in cui debbano interpretarsi nel senso di ritenere l’immobile dell’odierno ricorrente riconducibile alle categorie di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 53 del 1974». Questione tecnica. Fissata l’udienza pubblica fissata per il 24 giugno prossimo.
Cosa ha deciso il Tar? Sostanzialmente l’acquisizione dal Comune – difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi – di una dettagliata relazione volta «a illustrare la disciplina urbanistica del compendio immobiliare» oggetto di scontro. In particolar modo «se vi siano atti di pianificazione urbanistica comunale, successivi alla delibera impugnata nel presente giudizio, che abbiano interessato il predetto compendio immobiliare, se tali eventuali atti rechino previsioni concernenti l’inclusione del compendio tra i ‘beni culturali sparsi e quale sia la disciplina del compendio nella pianificazione urbanistica comunale attualmente in vigore». Tutto ciò da fare in sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza del Tar.